Trib. Modena, sentenza 22/11/2024, n. 1693

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Modena, sentenza 22/11/2024, n. 1693
Giurisdizione : Trib. Modena
Numero : 1693
Data del deposito : 22 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 1709/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. E R Presidente dott. S Z Relatore dott. E G ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1709/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PANNELLA Parte_1 C.F._1 ANTONELLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI 9 41049 SASSUOLO presso il difensore avv. PANNELLA ANTONELLA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NICOLETTI Controparte_1 C.F._2
ELENA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA MINELLI N. 8 41026 PAVULLO NEL il difensore avv. NICOLETTI ELENA
CONVENUTO/I

Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO

CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29/3/2024 chiedeva pronunziarsi lo scioglimento del Parte_1
matrimonio contratto a Pavullo n/F (MO) in data 23.10.2004 con . Controparte_1
Esponeva che dall'unione erano nati i figli , oggi di anni 20, , oggi di Persona_1 Persona_2
anni 18 e , oggi di anni 13;
che successivamente, venuta meno, a seguito di insanabili Parte_2 contrasti, l'affectio coniugalis, le parti chiedevano, con ricorso avanti al Tribunale di Modena, di pronunciare la separazione personale tra gli stessi, con procedimento consensuale RG 2296/2021;
che in data 16.06.2021 si teneva udienza in modalità scritta, mediante scambio e deposito telematico di note ed in data 23.06.2021 il Tribunale di Modena omologava la separazione consensuale dei suddetti coniugi con decreto n. cron. 1525/2021 (doc. 2);
che dopo la suddetta separazione coniugale, le parti non avevano avuto più alcun rapporto e non avevano convissuto o coabitato, neppure temporaneamente, e pertanto non si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale tra di essi.
Concludeva chiedendo l'affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso la Pt_2
madre e previsione di un calendario di frequentazione con il padre;
la conferma in capo al medesimo dell'obbligo di contribuire al mantenimento di tramite corresponsione alla madre di un assegno Pt_2 mensile di 150 €.;
la previsione dell'obbligo materno di contribuire al mantenimento del figlio
, non ancora autosufficiente e residente con il padre, tramite la corresponsione a Per_2 quest'ultimo di un assegno mensile di 150 €., e infine la revoca dell'obbligo per il di contribuire Pt_1
al mantenimento della figlia maggiore in quanto divenuta autosufficiente. Per_1
Si costituiva nel presente procedimento con comparsa di costituzione e risposta Controparte_1
depositata il 19/7/2024, nulla opponendo alla pronunzia relativa al vincolo matrimoniale, ma chiedendo il rigetto della domanda di previsione dell'obbligo a suo carico di corrispondere un assegno per il figlio
, e l'aumento dei contributi paterni per il mantenimento delle figlie e ad €. Per_2 Pt_2 Per_1
200 ciascuno.
Udita la discussione orale dei Difensori delle parti all'udienza del 6/11/2024, la causa è stata trattenuta in decisione ex art. 473-bis.22 c.p.c.
MOTIVAZIONE
Lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti a Pavullo n/F (MO) in data 23.10.2004 con il rito civile deve essere senz'altro pronunziato, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3, numero 2, lettera b, Legge 1° dicembre 1970 n.898, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla udienza, fissata con modalità scritta, di comparizione delle parti davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione consensuale, omologata con decreto n. cron. 1525/2021, senza che le parti si siano riappacificate né abbiano ripreso la convivenza coniugale (come dimostrato anche pagina 2 di 7
dal fallimento del tentativo di conciliazione esperito dal giudice e dalle rispettive allegazioni delle parti), non potendo, quindi, essere neppure ricostituita la comunione materiale e spirituale fra i coniugi.
Va confermato l'affido condiviso della minore nata a [...] il [...], come Pt_2
richiesto congiuntamente dalle parti, con collocamento presso la madre.
in considerazione dell'età e di quanto emerso in sede di udienza di comparizione del 6.11.2024 Pt_2
in ordine alla recente interruzione della relazione con il padre (verosimilmente determinatasi anche in ragione della elevata conflittualità tra i genitori), potrà accordarsi direttamente con lui, determinando i giorni di visita compatibilmente con i propri desideri e impegni scolastici ed extrascolastici.
A fronte di tale disciplina non è stato necessario disporre l'ascolto della minore.
Persiste il contrasto sui rispettivi obblighi dei genitori di corrispondere il mantenimento per i figli con loro non conviventi, e segnatamente sull'obbligo in capo al padre di contribuire al
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi