Trib. Palermo, sentenza 10/12/2024, n. 6019
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Monica Montante Giudice dr. Michele Guarnotta Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15353 del Ruolo Generale degli Affari civili con- tenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], eletti- Parte_1 vamente domiciliato presso l'Avv. ALBANESE CESARE, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata in [...], in data [...], eletti- Controparte_1 vamente domiciliata presso l'Avv. SPINNATO DANIELA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'11/06/2024 alle quali si rinvia.
1
1. A seguito della emissione, in data 23.24/10/2023, della sentenza non de- finitiva n. 4685/2023, con la quale è stata pronunciata da questo Tribunale la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle stesse.
2. Ciò posto – premesso che dall'unione coniugale è nato a Palermo, in [...]
10.01.2002, il figlio – devono analizzarsi le domande di contenuto PE economico, attinenti alla richiesta della resistente di corresponsione di un assegno mensile a titolo di assegno divorzile e di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente della coppia.
3. Ebbene, nel caso di specie, con riguardo al figlio maggiorenne della cop- pia, costituisce dato incontestato e, dunque, fatto pacifico nel processo che
non abbia ancora raggiunto l'indipendenza economica. PE
Inoltre, le emergenze processuali - confortate dalle risultanze anagrafiche di cui al certificato di stato di famiglia della (in atti) di cui fa parte CP_1 il figlio , nonché dalla ulteriore circostanza per cui il ricorrente vive PE
e risiede a Maratea - evidenziano che il figlio della coppia convive con la ma- dre, presso la quale il ragazzo, come detto, ha la propria residenza anagrafi- ca.
Ragion per cui, deve essere confermata l'ordinanza presidenziale del
10.02.2023 in punto di contributo al mantenimento del figlio delle parti, da parte del padre (nella misura ivi stabilità, come infra specificato), considerati, per l'appunto, i maggiori tempi