Trib. Avellino, sentenza 08/07/2024, n. 1344

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Avellino, sentenza 08/07/2024, n. 1344
Giurisdizione : Trib. Avellino
Numero : 1344
Data del deposito : 8 luglio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO

Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice Unico, nella persona del dott.ssa V
P, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 3352/2021 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto “Opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 316 bis c.c.” e vertente
TRA
E , rappresentati e difesi dall'avv. G Parte_1 Parte_2
R;
opponenti
E
, rappresentata e difesa dall'avv. C N;
Controparte_1
opposta
CONCLUSIONI:
Come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 12.12.2023, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazione in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2090/2021 emesso dal Tribunale di
Avellino in data 21.7.2021 e notificato il 4.8.2021 con il quale veniva ingiunto, ex art. 316 bis
c.c.
, a , padre di , di versare mensilmente, in favore di Parte_1 Parte_3 [...]
, la somma complessiva di euro 300,00 quale contributo per il mantenimento Controparte_1
di e di , loro nipoti minorenni e figli di Persona_1 Parte_1 Parte_3
e , con ordine di corresponsione diretta a carico dell' . Controparte_1 CP_2
A sostegno della proposta opposizione, essi opponenti eccepivano l'insussistenza dei presupposti applicativi dell'art. 316 bis c.c., difettando: a) l'inadempienza di , Parte_3 per avere questi provveduto a versare l'importo imposto a suo carico in favore dei figli in
ragione del decreto emesso dall'intestato Tribunale in data 1.2.2019;
b) l'impossibilità oggettiva al mantenimento dei figli da parte di entrambi i genitori e la mancanza in capo agli stessi di ogni risorsa economica, essendo di contro emersa dall'istruttoria svolta a mezzo della polizia tributaria la sussistenza di adeguata capacità lavorativa di entrambi i genitori;
c)
l'omissione volontaria di entrambi i genitori o di uno di essi e la mancanza di disponibilità economica dell'altro, non avendo la neppure tentato di recuperare in via Parte_4
giudiziale le somme dovute a titolo di mantenimento da , pur essendo il Parte_3
medesimo solvibile perché trasferitosi in Germania per lavorare. Deducevano inoltre
l'impossibilità di essi ingiunti di provvedere al mantenimento dei nipoti per gravi difficoltà economiche, versando il nucleo familiare da essi composto in uno alla figlia ai limiti dell' indigenza e, comunque, in condizioni di maggiore difficoltà rispetto a quelle dei genitori dei nipoti minori.
Tanto premesso, gli opponenti chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo de quo e, in via subordinata, di ridurre la somma complessivamente dagli stessi dovuta. Vinte le spese, con attribuzione.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 28.3.2022 si costituiva tardivamente in giudizio , la quale eccepiva, in via preliminare e Controparte_1 assorbente, l'inammissibilità dell'opposizione per difetto di legittimazione passiva, essendo ella stata chiamata in giudizio erroneamente in proprio e non in nome e per conto dei figli, sebbene si fosse costituita in tale qualità nel procedimento da cui era scaturito il decreto impugnato.
Acquisita documentazione varia, sentite le parti nonché l'obbligato , Parte_3 comparso personalmente, all'udienza del 12.12.2023, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva assunta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
Preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per difetto di legittimazione passiva sollevata dalla parte opposta sul rilievo che l'atto di citazione in opposizione è stato ad essa opposta notificato in proprio anziché in nome e per conto dei figli, ovvero nella qualità spesa per proporre ricorso per decreto ingiuntivo.
Appare assorbente rilevare, come già sottolineato nel medesimo decreto ingiuntivo, che
legittimato attivo a richiedere agli ascendenti il contributo per il mantenimento dei figli è il genitore in proprio”, di tal che, correttamente, il decreto ingiuntivo in parola è stato emesso in
favore della in proprio e non nella qualità di rappresentante legale dei figli Controparte_1
minori.
A tanto consegue la legittimazione passiva della odierna opposta in proprio.
Nel merito, l'opposizione è fondata e va accolta.
L'art. 316 bis c.c. stabilisce che quando i genitori non hanno mezzi sufficienti per provvedere al mantenimento dei figli, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori
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