Trib. Perugia, sentenza 30/05/2024, n. 846
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Testo completo
N. R.G. 3345/2018
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Simona Di Maria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 3345/2018, promossa da
TA BR, con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Pitaro, come da procura speciale alle liti depositata telematicamente con l'atto di citazione, domiciliata presso il difensore al suo indirizzo telematico attrice contro
SUNERG SOLAR S.R.L., con il patrocinio dell'Avv. Federica Ferri come da procura speciale alle liti depositata telematicamente con la comparsa di risposta, elettivamente domiciliata presso il difensore in
Città di Castello, corso Vittorio Emanuele n. 1 convenuta
OGGETTO: azione di risoluzione del contratto di vendita per inadempimento (aliud pro alio), o per vizi della cosa venduta;
azione di risarcimento del danno
CONCLUSIONI
TA BR: 1) accertare e dichiarare, per tutti i motivi di fatto e di diritto sopra esposti, la risoluzione del Contratto n. 1039 del 25 marzo 2015 per grave e colpevole inadempimento del venditore NE e, per l'effetto, condannare la NE, in persona del l.r.p.t., a restituire alla
Sig.ra AN l'importo già corrisposto per l'acquisto delle pale eoliche in questione pari ad euro
128.786,90, oltre interessi e rivalutazioni monetarie dal dovuto sino all'effettivo soddisfo;
2) condannare la NE, in persona del suo l.r.p.t., al pagamento dell'ulteriore importo di euro
267.873,78, oltre interessi e rivalutazioni monetarie dal dovuto sino all'effettivo soddisfo, a titolo di risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla Sig.ra AN, ovvero alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia all'esisto del presente giudizio;
3) condannare, pertanto, la
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4) condannare parte Convenuta a rimuovere e ritirare a proprie spese e cura le Pale Eoliche oggetto del Contratto intercorso tra le parti, ad oggi ferme presso il terreno della Sig.ra AN sito in località Fego,
Caraffa di Catanzaro (CZ);
5) Con vittoria di competenze e spese di lite, oltre iva e CPA come per legge. (memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c.)
SUNERG SOLAR S.R.L.: “insiste per la richiesta di declaratoria di improcedibilità della domanda attrice per mancato esperimento della mediazione disposta dalla giudice, e all'uopo si riporta alle argomentazioni articolate nei proprio scritti difensivi;
conclude in ogni caso come da memoria n. 1 ex art. 183 co. 6 c.p.c. (“In via preliminare, per tutti i motivi relativi alle ragioni di connessione del presente procedimento con quello pendente innanzi al Tribunale di Catanzaro (R.G. 3953/2018), disporre i consequenziali provvedimenti previsti dalla legge, qualora necessari, ovvero la sospensione del presente procedimento. In via preliminare e/o pregiudiziale: fissare nuova udienza, ai sensi dell'art. 269, cpc per consentire la chiamata in causa del terzo di DA HU NEW ENERGY
EQUIPEMENT CO, LTD, in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in NO. 69
ZHUZHOU ROAD, DA, CHINA, 266101 nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis cpc, considerando altresì che il luogo di notificazione si trova all'estero. Nel merito: In via principale accertare e dichiarare la maturata decadenza e la intervenuta prescrizione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1495 cc e comunque ad ogni effetto di legge;
rigettare in ogni caso tutte le domande dell'attrice, sia in merito all'an che al quantum debeatur, in quanto improcedibili, inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto per le ragioni sopra esposte, con assoluzione dell'odierno comparente da ogni qualsivoglia richiesta avversaria;
in via subordinata nella denegatissima e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, dichiarare DA HU NEW
ENERGY EQUIPMENT CO, LTD in persona del legale rappresentante pro tempore responsabile dei fatti per cui è causa, e condannarla a manlevare e tenere integralmente indenne la convenuta da qualsiasi pretesa avanzata dall'attrice e per l'effetto ordinare a DA HU NEW ENERGY
EQUIPMENT CO, LTD in persona del legale rappresentante pro tempore di corrispondere direttamente all'attrice ogni somma che eventualmente NE Solar srl fosse obbligata a pagare;
in ogni caso con vittoria di spese, funzioni ed onorari come per legge.”), insistendo per l'accoglimento della richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo a d oggi respinta;
da ultimo, insiste per l'ammissione di tutte le prove documentali ed anche dei documenti nn. 14, 15 riportandosi, ove necessario, alla richiesta ex art. 153 c.p.c. espletata da questa difesa e per l'ammissione delle prove orali richieste, anche dei capitoli e testi non ammessi.
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Indice
FATTI DELLA CAUSA
1. La posizione delle parti e lo svolgimento del processo
1.1 La citazione
1.2 La comparsa di risposta
1.3 Trattazione, istruzione e fase decisionale
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Questioni preliminari
2.1 Sull'eccezione di improcedibilità
2.2 Sull'istanza di rimessione in termini
2.3 Sulla richiesta di estensione del contraddittorio
3. Le domande spiegate
3.1 La CTU
3.2 Aliud pro alio
3.3 Le ulteriori difese della convenuta
3.4 Risoluzione del contratto
4. Risarcimento del danno
4.1 Danno emergente
4.2 Lucro cessante
4.3 Sulla responsabilità di terzi estranei alla causa
5. Spese
FATTI DELLA CAUSA
1. La posizione delle parti e lo svolgimento del processo
1.1 La citazione
Con atto di citazione notificato il 14.06.2018, la signora NT AN ha convenuto in giudizio
NE Solar S.r.l., rappresentando che:
- quale piccola imprenditrice, volendo installare un “mini parco eolico” in un terreno di sua proprietà sito in località Fego di Caraffa di Catanzaro (CZ) al fine di trarne un profitto economico, si è rivolta
a NE Solar S.r.l. per l'acquisto di due pale eoliche, essendo questa un'impresa specializzata nella produzione, manutenzione e riparazione di collettori solari e impianti ad energia solare ed eolica;
- il 25.03.2015 ha sottoscritto con la NE Solar S.r.l. il contratto n. 1039 per l'acquisto di “n. 2
(due) torri 18 m idrauliche” e dei “prodotti” necessari per la corretta installazione delle stesse, per il prezzo di € 128.786,90 (doc. 1) da pagare - e pagato - in due tranche: la prima, a titolo di acconto,
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di € 25.757,38 a maggio 2015 (doc. 2);
la seconda, a titolo di saldo, di € 103.029,52 il 03.11.2015
(doc. 3);
- dopo la stipula del contratto l'attrice ha eseguito una serie di complessi lavori preliminari, necessari all'installazione delle pale;
- terminate tali opere, il 27.11.2017, la venditrice ha consegnato, oltre agli altri prodotti, due pale eoliche che tuttavia sono risultate: (-) inidonee all'uso a cui erano destinate perché prive di alcuni pezzi (mancava una coppia di pistoni) così da essere non ribaltabili e necessitanti del noleggio di una gru per la loro erezione e abbattimento (che non avrebbe potuto operare sul quel terreno collinare con versanti in argilla molto acclivi che impedivano l'accesso di mezzi pesanti soprattutto nei mesi autunnali/invernali);
(-) di produzione cinese (doc. 4) e con un prezzo di mercato notevolmente inferiore a quello corrisposto;
(-) prive di adeguate istruzioni per il montaggio;
(-) prive dell'autorizzazione alla messa in funzione nei paesi della Unione Europea;
- la società incaricata dell'istallazione (Intek S.n.c. di RI A. & CC S.) e il direttore dei lavori (Ing. IC) si sono avveduti delle problematiche e il 07.12.2017 l'Ing. IC, per conto della proprietaria, ha telefonato al responsabile del settore eolico della NE (Ing. TA) denunciando le problematiche e sollecitando il fornitore ad attivarsi per la loro emenda;
- nei giorni successivi l'Ing. IC e il Sig. RI (quest'ultimo, titolare della Intek S.n.c.) hanno più volte contattato telefonicamente l'Ing. TA sollecitandolo e questi si è limitato riferire che la NE avrebbe provveduto ad effettuare taluni esami inerenti al modello di pala eolica consegnato;
- non ricevendo alcuna risposta, il 18.12.2017 l'Ing. IC ha inviato denuncia scritta a fronte del fermo dei lavori e dell'impossibilità di eseguire il collegamento delle torri alla rete elettrica (doc.
5);
- il termine ultimo per poter “accedere” all'incentivo omnicomprensivo GSE, di cui al D.M. del 23 giugno 2016, era fissato per il 31.12.2017 e, a causa di tali problematiche, non è stato possibile rispettarlo;
- il 26.03.2018 l'attrice ha inviato diffida scritta a mezzo del legale, avvisando che la convenuta avrebbe dovuto restituire il prezzo di acquisto e risarcire i danni diretti e indiretti già patiti e a venire (doc. 6);
- il legale di fiducia della NE, dopo due settimane, ha contatto telefonicamente la signora
AN e il suo legale adducendo la necessità di dover espletare taluni esami sul modello di torre consegnata, chiedendo, a tal fine, ulteriori sette giorni che gli sono stati accordati
- il 10.05.2018, trascorso oltre un mese senza alcuna notizia, la Sig.ra AN, per il tramite del suo legale, ha formalmente dichiarato la propria volontà di risolvere il contratto chiedendo il ritiro della merce e il risarcimento dei danni (doc. 7).
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In diritto ha ritenuto che alla venditrice sia imputabile l'inadempimento consistito nell'aver consegnato aliud pro alio cioè beni radicalmente diversi rispetto a quelli acquistati, perché privi delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente e con difetti che li rendono inservibili.
In particolare ha indicato le seguenti carenze:
(a) mancanza della seconda coppia di pistoni indispensabili per il corretto montaggio;
(b) mancanza della documentazione necessaria all'utilizzo delle pale e al loro collegamento alla rete elettrica come richiesta da EL (doc. 9), vale a dire:
(i) dichiarazione di conformità del costruttore prevista dalla normativa CEI – 021 e riguardante le parti elettroniche (generatori/alternatori) da emettersi previo test di enti terzi e indipendenti, dichiarazione che la ANE, società