Trib. Catanzaro, sentenza 10/01/2025, n. 25
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1527/2022 R.G. promossa
da
IO SS, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlofernando Parisi
-ricorrente-
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), IN
PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Parisi,
Maria Teresa Pugliano e Francesco Muscari Tomaioli
-resistente-
nonché contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (ADER), IN PERSONA
DEL L.R.P.T.
-resistente-
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'odierna udienza, qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
Pag. 1 a 9
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente espone di aver ricevuto, da parte di Agenzia delle Entrate-
Riscossione, l'intimazione di pagamento n. 03020229001102414000, mediante la quale è stato richiesto, tra le altre cose, il pagamento delle somme oggetto degli avvisi di addebito n. 33020120000406107000, n. 33020120001963651000, n.
33020130000603410000, n. 33020130001278161000, n. 33020140000287791000,
n. 33020140001023913000, n. 33020160000143813000 e n.
33020160001573379000, relative a contributi IVS dovuti all'INPS per gli anni dal
2011 al 2016.
1.1. Eccepisce l'omessa notifica dei suddetti titoli e la prescrizione della pretesa creditoria.
2. Si costituisce l'INPS, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
3. Nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo del giudizio, non si costituisce ADER, sicché ne deve essere dichiarata la contumacia.
4. Nelle more del giudizio, il ricorrente, con istanza del 19.6.2023, prot. W-
2023061907392235, ha aderito alla definizione agevolata (c.d. “rottamazione- quater”), prevista dall'art. 1, co. da 231 a 252, l. n. 197/2012, limitatamente agli avvisi di addebito n. 33020160000143813000 e n. 33020160001573379000, e
ADER ha accolto la richiesta, comunicando le somme dovute con nota n.
03090202301080531000 (cfr. doc. allegati alle note di trattazione scritta del
28.12.2023).
5. Con riferimento agli altri avvisi di addebito oggetto di contestazione, invece, l'INPS ha rilevato che i crediti ad essa sottesi risultano interamente stralciati, per effetto della disciplina introdotta dalla l. n. 197/2022, il cui articolo 1, co. 222, stabilisce l'annullamento automatico, alla data del 31.3.2023, dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della suddetta legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni,
Pag. 2 a 9
risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (cfr. note di trattazione scritta del 27.11.2024).
6. Ciò posto, relativamente agli avvisi di addebito n. 33020120000406107000,
n. 33020120001963651000, n. 33020130000603410000, n.
33020130001278161000, n. 33020140000287791000, n. 33020140001023913000, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo stati oggetto di sgravio e/o di stralcio i relativi importi iscritti a ruolo.
7. Con riferimento, invece, agli avvisi di addebito in relazione ai quali è intervenuta istanza di definizione agevolata (n. 33020160000143813000 e n.
33020160001573379000), deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia del contribuente, non potendosi, invece, procedere alla declaratoria della cessazione della materia del contendere, non risultando ancora effettuato l'integrale pagamento delle somme dovute.
7.1. Tale conclusione trova ampio riscontro sia sul piano letterale, che su quello
sistematico e teleologico. Invero, al riguardo mette conto evidenziare che la disciplina applicabile è quella prevista dall'art. 1 l. n. 197/2022, che al comma 231 stabilisce che «...i debiti relativi ai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2020 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio
1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 , versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento»;
e al comma 232 (come modificato dall'art. 4 del d.l. n. 51 del 2023), che «Il pagamento delle somme di cui al comma
231 è effettuato in unica soluzione, entro il
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, Stefano Costarella, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1527/2022 R.G. promossa
da
IO SS, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlofernando Parisi
-ricorrente-
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), IN
PERSONA DEL L.R.P.T., rappresentato e difeso dagli avvocati Silvia Parisi,
Maria Teresa Pugliano e Francesco Muscari Tomaioli
-resistente-
nonché contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (ADER), IN PERSONA
DEL L.R.P.T.
-resistente-
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento;
provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'odierna udienza, qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
Pag. 1 a 9
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente espone di aver ricevuto, da parte di Agenzia delle Entrate-
Riscossione, l'intimazione di pagamento n. 03020229001102414000, mediante la quale è stato richiesto, tra le altre cose, il pagamento delle somme oggetto degli avvisi di addebito n. 33020120000406107000, n. 33020120001963651000, n.
33020130000603410000, n. 33020130001278161000, n. 33020140000287791000,
n. 33020140001023913000, n. 33020160000143813000 e n.
33020160001573379000, relative a contributi IVS dovuti all'INPS per gli anni dal
2011 al 2016.
1.1. Eccepisce l'omessa notifica dei suddetti titoli e la prescrizione della pretesa creditoria.
2. Si costituisce l'INPS, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza dell'avversa domanda e chiedendone il rigetto.
3. Nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo del giudizio, non si costituisce ADER, sicché ne deve essere dichiarata la contumacia.
4. Nelle more del giudizio, il ricorrente, con istanza del 19.6.2023, prot. W-
2023061907392235, ha aderito alla definizione agevolata (c.d. “rottamazione- quater”), prevista dall'art. 1, co. da 231 a 252, l. n. 197/2012, limitatamente agli avvisi di addebito n. 33020160000143813000 e n. 33020160001573379000, e
ADER ha accolto la richiesta, comunicando le somme dovute con nota n.
03090202301080531000 (cfr. doc. allegati alle note di trattazione scritta del
28.12.2023).
5. Con riferimento agli altri avvisi di addebito oggetto di contestazione, invece, l'INPS ha rilevato che i crediti ad essa sottesi risultano interamente stralciati, per effetto della disciplina introdotta dalla l. n. 197/2022, il cui articolo 1, co. 222, stabilisce l'annullamento automatico, alla data del 31.3.2023, dei debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della suddetta legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni,
Pag. 2 a 9
risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (cfr. note di trattazione scritta del 27.11.2024).
6. Ciò posto, relativamente agli avvisi di addebito n. 33020120000406107000,
n. 33020120001963651000, n. 33020130000603410000, n.
33020130001278161000, n. 33020140000287791000, n. 33020140001023913000, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo stati oggetto di sgravio e/o di stralcio i relativi importi iscritti a ruolo.
7. Con riferimento, invece, agli avvisi di addebito in relazione ai quali è intervenuta istanza di definizione agevolata (n. 33020160000143813000 e n.
33020160001573379000), deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia del contribuente, non potendosi, invece, procedere alla declaratoria della cessazione della materia del contendere, non risultando ancora effettuato l'integrale pagamento delle somme dovute.
7.1. Tale conclusione trova ampio riscontro sia sul piano letterale, che su quello
sistematico e teleologico. Invero, al riguardo mette conto evidenziare che la disciplina applicabile è quella prevista dall'art. 1 l. n. 197/2022, che al comma 231 stabilisce che «...i debiti relativi ai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 30 giugno 2020 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio
1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 , versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento»;
e al comma 232 (come modificato dall'art. 4 del d.l. n. 51 del 2023), che «Il pagamento delle somme di cui al comma
231 è effettuato in unica soluzione, entro il
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