Trib. Ragusa, sentenza 03/12/2024, n. 1843
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Testo completo
N. R.G. 4169/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice Carlo Di Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4169/2019 promossa da:
AD BI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. DESIRE'
BI, elettivamente domiciliato nel suo studio in Scicli, via dei Lillà n. 46;
APPELLANTE contro
RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. (C.F. 04739330829), oggi AGENZIA DELLE ENTRATE –
RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE ALFANO, elettivamente domiciliata nel suo studio in Comiso, via
S. Biagio n. 165;
COMUNE DI SCICLI (C.F. 00080070881), in persona del Sindaco pro tempore, con il patrocinio dell'avv. IRENE MORANDO, elettivamente domiciliato nel suo studio in Ragusa, via Roma n.
200;
APPELLATI
Oggetto
Opposizione a cartella di pagamento. Appello.
Conclusioni delle parti
Con ordinanza dell'1/10/2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 2/10/2017 RR AB conveniva la Riscossione Sicilia
s.p.a. dinanzi al Giudice di Pace di Modica, proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento n. 29720170004040853000, notificata via pec in data 29/8/2017, con la quale la
Riscossione Sicilia s.p.a. aveva richiesto a RR AB il pagamento della somma di euro
1.400,45.
In particolare, RR AB lamentava:
- la nullità e/o l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento;
- l'omessa e/o carente motivazione della pretesa di pagamento;
- l'omessa notifica di un valido titolo esecutivo presupposto;
- l'intervenuta prescrizione dell'asserito diritto di credito.
Pertanto, RR AB chiedeva di annullare la cartella di pagamento opposta.
Costituendosi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data 19/12/2017 la Riscossione
Sicilia s.p.a. chiedeva:
- preliminarmente, di autorizzare la chiamata in causa del Comune di Scicli quale ente impositore;
- nel merito, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva in relazione all'eventuale infondatezza della pretesa creditoria e, comunque, di rigettare l'opposizione.
Con ordinanza del 21/12/2017 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del
Comune di Scicli.
Con comparsa di risposta depositata in data 16/4/2018 si costituiva in giudizio il Comune di Scicli, il quale chiedeva di rigettare l'opposizione.
Con sentenza n. 106/2019, pubblicata in data 12/3/2019, il Giudice di Pace di Modica rigettava
l'opposizione.
Con atto di citazione notificato in data 10-11/10/2019 RR AB proponeva appello avverso tale sentenza, chiedendo di annullare la cartella di pagamento n. 29720170004040853000.
Costituendosi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data 22/1/2020 la Riscossione
Sicilia s.p.a. chiedeva:
- di rigettare l'appello;
- in subordine, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva e comunque l'assoluta mancanza di responsabilità in relazione all'eventuale infondatezza della pretesa creditoria.
Costituendosi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data 24/1/2020 il Comune di Scicli chiedeva:
- di rigettare l'appello;
- in subordine, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva e comunque l'assenza di responsabilità dell'ente.
Con ordinanza del 28/1/2020 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto del 24/5/2023 veniva dichiarata l'interruzione del processo a seguito della cessazione del rapporto di impiego tra l'avv. Maria Dorotea Alfano e il Comune di Scicli per raggiunti limiti di età.
A seguito di rituale riassunzione del processo da parte di RR AB e di nuova costituzione in giudizio del Comune di Scicli e dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione (già Riscossione Sicilia s.p.a.), con ordinanza dell'1/10/2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte, con assegnazione di termine di 20 giorni per comparse conclusionali e di termine di 20 giorni per memorie di replica.
***
Con la sentenza emessa dal giudice di primo grado l'opposizione proposta da RR AB
(appellante) è stata rigettata sulla base della seguente motivazione:
- “per quanto riguarda la sollevata nullità dell'atto impugnato per violazione delle norme del Codice dell'Amministrazione Digitale sulla notifica a mezzo pec si rileva che secondo le disposizioni vigenti la notifica a mezzo pec non richiede alcuna relata di notifica e il messaggio esterno che contiene gli atti allegati risultano sottoscritti dal gestore del servizio di posta elettronica” (p. 3);
- “avendo l'atto raggiunto il suo scopo, come nel caso di specie ove la cartella impugnata è stata portata a conoscenza dell'opponente il quale ha proposto ritualmente opposizione, la paventata nullità dell'atto viene sanata per il raggiungimento dello scopo ai sensi degli artt. 156 e 160 cpc”
(pp. 3-4);
- “nel merito, tenuto conto della documentazione prodotta in giudizio dalla Riscossione Sicilia si osserva che l'atto impugnato contiene tutti gli elementi identificativi per l'avvenuta iscrizione a ruolo delle somme di cui si è chiesto il pagamento e cioè il numero del provvedimento amministrativo presupposto, la data della sua notifica, la data per regolarizzare la posizione, il numero del ruolo e la data di esecutività dell'atto, rendendo così edotto il ricorrente sui
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del giudice Carlo Di Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4169/2019 promossa da:
AD BI (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. DESIRE'
BI, elettivamente domiciliato nel suo studio in Scicli, via dei Lillà n. 46;
APPELLANTE contro
RISCOSSIONE SICILIA S.P.A. (C.F. 04739330829), oggi AGENZIA DELLE ENTRATE –
RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE ALFANO, elettivamente domiciliata nel suo studio in Comiso, via
S. Biagio n. 165;
COMUNE DI SCICLI (C.F. 00080070881), in persona del Sindaco pro tempore, con il patrocinio dell'avv. IRENE MORANDO, elettivamente domiciliato nel suo studio in Ragusa, via Roma n.
200;
APPELLATI
Oggetto
Opposizione a cartella di pagamento. Appello.
Conclusioni delle parti
Con ordinanza dell'1/10/2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 2/10/2017 RR AB conveniva la Riscossione Sicilia
s.p.a. dinanzi al Giudice di Pace di Modica, proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento n. 29720170004040853000, notificata via pec in data 29/8/2017, con la quale la
Riscossione Sicilia s.p.a. aveva richiesto a RR AB il pagamento della somma di euro
1.400,45.
In particolare, RR AB lamentava:
- la nullità e/o l'inesistenza della notifica della cartella di pagamento;
- l'omessa e/o carente motivazione della pretesa di pagamento;
- l'omessa notifica di un valido titolo esecutivo presupposto;
- l'intervenuta prescrizione dell'asserito diritto di credito.
Pertanto, RR AB chiedeva di annullare la cartella di pagamento opposta.
Costituendosi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data 19/12/2017 la Riscossione
Sicilia s.p.a. chiedeva:
- preliminarmente, di autorizzare la chiamata in causa del Comune di Scicli quale ente impositore;
- nel merito, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva in relazione all'eventuale infondatezza della pretesa creditoria e, comunque, di rigettare l'opposizione.
Con ordinanza del 21/12/2017 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del
Comune di Scicli.
Con comparsa di risposta depositata in data 16/4/2018 si costituiva in giudizio il Comune di Scicli, il quale chiedeva di rigettare l'opposizione.
Con sentenza n. 106/2019, pubblicata in data 12/3/2019, il Giudice di Pace di Modica rigettava
l'opposizione.
Con atto di citazione notificato in data 10-11/10/2019 RR AB proponeva appello avverso tale sentenza, chiedendo di annullare la cartella di pagamento n. 29720170004040853000.
Costituendosi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data 22/1/2020 la Riscossione
Sicilia s.p.a. chiedeva:
- di rigettare l'appello;
- in subordine, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva e comunque l'assoluta mancanza di responsabilità in relazione all'eventuale infondatezza della pretesa creditoria.
Costituendosi in giudizio, con comparsa di risposta depositata in data 24/1/2020 il Comune di Scicli chiedeva:
- di rigettare l'appello;
- in subordine, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva e comunque l'assenza di responsabilità dell'ente.
Con ordinanza del 28/1/2020 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con decreto del 24/5/2023 veniva dichiarata l'interruzione del processo a seguito della cessazione del rapporto di impiego tra l'avv. Maria Dorotea Alfano e il Comune di Scicli per raggiunti limiti di età.
A seguito di rituale riassunzione del processo da parte di RR AB e di nuova costituzione in giudizio del Comune di Scicli e dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione (già Riscossione Sicilia s.p.a.), con ordinanza dell'1/10/2024 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte, con assegnazione di termine di 20 giorni per comparse conclusionali e di termine di 20 giorni per memorie di replica.
***
Con la sentenza emessa dal giudice di primo grado l'opposizione proposta da RR AB
(appellante) è stata rigettata sulla base della seguente motivazione:
- “per quanto riguarda la sollevata nullità dell'atto impugnato per violazione delle norme del Codice dell'Amministrazione Digitale sulla notifica a mezzo pec si rileva che secondo le disposizioni vigenti la notifica a mezzo pec non richiede alcuna relata di notifica e il messaggio esterno che contiene gli atti allegati risultano sottoscritti dal gestore del servizio di posta elettronica” (p. 3);
- “avendo l'atto raggiunto il suo scopo, come nel caso di specie ove la cartella impugnata è stata portata a conoscenza dell'opponente il quale ha proposto ritualmente opposizione, la paventata nullità dell'atto viene sanata per il raggiungimento dello scopo ai sensi degli artt. 156 e 160 cpc”
(pp. 3-4);
- “nel merito, tenuto conto della documentazione prodotta in giudizio dalla Riscossione Sicilia si osserva che l'atto impugnato contiene tutti gli elementi identificativi per l'avvenuta iscrizione a ruolo delle somme di cui si è chiesto il pagamento e cioè il numero del provvedimento amministrativo presupposto, la data della sua notifica, la data per regolarizzare la posizione, il numero del ruolo e la data di esecutività dell'atto, rendendo così edotto il ricorrente sui
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