Trib. Modena, sentenza 14/01/2025, n. 46
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 1996/2024 R.G.
Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1996/2024 tra
AN LA CA
ATTORE
e
PP SO
CONVENUTO
Oggi 14/1/2025 ad ore 11.35, innanzi al dott. PP Pagliani, sono comparsi per parte attrice l'Avv.
Lorenza Vicini e nessuno per parte convenuta.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'Avv. Vicini precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo insistendo nell'accoglimento delle richieste istruttorie.
Dopo breve discussione orale, nella quale parte ricorrente si riporta ai propri atti e alla consulenza tecnica effettuata in istruzione preventiva, il Giudice provvede ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
(Dr. PP Pagliani)
pagina 1 di 15 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
Il Giudice istruttore dott. PP Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n° 1996/2024 R. G. promossa da
La MO AN
- Attore -
rappresentato e difeso dagli Avv. M. Manfredi e L. Vicini
CONTRO
Sasso PP
- Convenuto contumace-
in punto a: risarcimento danni per responsabilità professionale.
All'udienza del 14/1/2025, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale, dopo discussione orale la causa è stata decisa con lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi degli artt. 281 sexies e terdecies C.p.c,, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente:
Per parte attrice:
“- contrariis reiectis
- IN VIA PRINCIPALE
- accertare e dichiarare la responsabilità da inadempimento contrattuale – ed in via concorrente o residuale, anche da fatto illecito – del Dott. PP Sasso, in relazione ai fatti esposti in narrativa occorsi alla sig.ra AN La MO;
- condannare il Dott. PP Sasso a risarcire alla sig.ra AN La MO tutti i danni dalla stessa patiti, che si quantificano in € 7.576,68, a titolo di danno biologico e spese mediche, come meglio dettagliate nella parte narrativa del presente atto, o in quella diversa maggiore o minore somma che risulterà dovuta all'esito del presente giudizio, oltre agli interessi ex art. 1284 c. 4 c.c. dalla proposizione della domanda al saldo e oltre rivalutazione monetaria;
- dichiarare la risoluzione del contratto intercorso tra la sig.ra La MO AN e il Dott. PP Sasso e, in considerazione delle negligenze da quest'ultimo compiute, condannare l'odierno resistente a restituire alla ricorrente l'importo da questa versato per le prestazioni oggetto di causa, pari ad € 4.974,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal pagamento alla proposizione del presente ricorso, nonché gli ulteriori interessi legali, come previsti dall'art. 1284
c. 4 c.c. dalla proposizione del ricorso al saldo effettivo;
- condannare il Dott. PP Sasso a rifondere alla ricorrente i costi dalla medesima sostenuti a titolo di compensi versati al CTU, per € 2.440,00, e al consulente tecnico di parte, per € 3.812,00;
- IN VIA SUBORDINATA
- Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande avanzate in via principale, previo accertamento della responsabilità da inadempimento contrattuale – ed in via concorrente o residuale, anche da fatto illecito – del Dott.
PP Sasso, in relazione ai fatti esposti in narrativa, occorsi alla sig.ra AN La MO, condannare il Dott. PP Sasso a risarcire alla sig.ra AN La MO tutti i danni dalla stessa patiti, così come determinati sulla scorta delle risultanze del procedimento di accertamento tecnico preventivo, che si quantificano in € 9.233,92, o in quella diversa maggiore o minore somme che risulterà dovuta all'esito del presente giudizio, e oltre agli interessi ex art. 1284 c. 4 c.c. dalla proposizione della domanda al saldo e oltre rivalutazione monetaria;
pagina 2 di 15
- condannare il Dott. PP Sasso a rifondere alla ricorrente i costi dalla medesima sostenuti a titolo di compensi versati al CTU, per € 2.440,00, e al consulente tecnico di parte, per € 3.812,00;
- IN OGNI CASO
- Con vittoria di spese, compensi professionali, Iva e Cpa come per legge, del presente giudizio, del procedimento per accertamento tecnico preventivo n. 4278/2022 r.g. e del procedimento di mediazione n. 198/2023, nella misura che verrà liquidata dall'Ill.mo Tribunale adito”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Preliminarmente va rilevato che la redazione della sentenza avviene in conformità alle previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. Con ricorso per rito semplificato La MO AN, paziente del medico odontoiatra convenuto, ha agito in giudizio al fine veder dichiarare il grave inadempimento nell'esecuzione di cure odontoiatriche eseguite tra il Dicembre 2019 e il Luglio 2021 con un intervento di implanto-protesi e, in particolare, la responsabilità professionale sanitaria per gli esiti dannosi dei trattamenti subiti, con la compromissione della residua funzionalità masticatoria e annesse ripercussioni funzionali e, quindi, per ottenere la condanna del convenuto al risarcimento dei danni, per le conseguenze lesive sulla salute.
Parte convenuta, benché ritualmente citata, non si è costituita nel presente giudizio, svoltosi pertanto in contumacia. In precedenza, d'altronde, il sanitario aveva partecipato al procedimento di accertamento tecnico preventivo instaurato ai sensi degli artt. 696 e 696 bis C.p.c., all'esito del quale erano stati individuati i profili di colpa professionale, la sussistenza di nesso causale e i trattamenti ed interventi necessari per rimediare agli esiti dannosi dell'attività svolta dal convenuto, con la quantificazione dei relativi costi.
4. In diritto occorre ripercorrere brevemente i tratti e la natura della responsabilità in oggetto.
a) natura della responsabilità medica.
Al fine della decisione della controversia occorre preliminarmente desumere il criterio guida per
l'imputazione della responsabilità nel caso di prestazione di un'attività professionale medica, non potendo evitare di segnalare come in suddetta materia si sono succedute una serie di pronunce che hanno ampliato il quadro giuridico sino ad ora delineato dalla giurisprudenza.
È stato ormai raggiunto, nelle pronunce sul tema della responsabilità medica, un risultato abbastanza univoco nel ritenere l'atto illecito del sanitario disciplinato dalle norme sulla responsabilità contrattuale ai sensi dell'art 2229 C.c., secondo la tesi della ben nota responsabilità da “contatto” (Sul
pagina 3 di 15
tema di responsabilità medica quale nascente dal contatto e fonte di responsabilità contrattuale un punto di arrivo decisivo è costituito da Cass. 22/1/99, n. 589 si veda inoltre: Cass 7/10/98 n. 9911;
Cass
2/12/98 n. 12233;
Cass 25/11/94 n. 10014;
Cass 1/3/88 n. 2144), in base alla quale si ravvisa, il perfezionamento della fattispecie contrattuale, nel momento in cui la paziente entra in contatto, con la struttura sanitaria o con il medico, e richiede la prestazione. Nel caso di specie, ove non si tratta di ricovero ospedaliero implicante una serie di obbligazioni collaterali di cura e trattamento, è dunque pacifica la sussistenza di un contratto d'opera intellettuale tra la paziente ed il sanitario cui l'attrice si è rivolta per le cure odontoiatriche.
b) nesso di causalità.
Trattandosi, quindi, di responsabilità di tipo contrattuale, secondo i principi generali di cui all'art. 2697
c.c., l'onere di provare l'esistenza del nesso causale tra l'evento lesivo e la condotta del medico grava sul danneggiato (fin da: Cass. 23/2/2000, n. 2044;
Cass. 18/4/05, n. 7997;
Cass III, 17/1/08, n. 867)
La giurisprudenza della cassazione in tema di individuazione del nesso di causalità fra la condotta omissiva del medico e l'evento dannoso ha superato la concezione tradizionale, passando dal criterio della certezza degli effetti della condotta omessa a quello della probabilità di essi e dell'idoneità della condotta stessa ad evitarli, ove posta in essere;
con riferimento all'individuazione del nesso causale tra l'evento dannoso e la condotta colpevole (omissiva o commissiva) del medico va rilevato che, ove le nozioni di patologia medica e di medicina legale non forniscano un grado di certezza assoluta, il ricorso al criterio della probabilità costituisce una necessità logica in quanto si tratta di accettare o rifiutare l'assunto secondo il quale il danno si è verificato a causa del fatto che non
è stato tenuto il comportamento atteso.
Occorre, peraltro, precisare, applicando principi già affermati in sede penale (Cass. pen. S.U.
11/9/02, n. 30328), che non è possibile dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma dell'esistenza del nesso causale in quanto il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto sulla base delle circostanze del fatto e dell'evidenza disponibile, così che, all'esito del ragionamento probatorio, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica.
In conclusione, va affermato che è configurabile il nesso causale fra il comportamento omissivo del medico ed il pregiudizio subito dal paziente qualora attraverso un criterio necessariamente probabilistico si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi (Cass. 4/3/04, n. 4400;
Cass. 23/9/04, n.
19133;
Cass. 11/11/05, n. 22894;
Cass. III, 11/5/09, n. 10743;
Cass. III, 22/12/11, n. 28287).
pagina 4 di 15 c) l'elemento soggettivo nel danno da prestazione medica.
In proposito in diritto va premesso come l'accertamento della responsabilità del sanitario vada ricondotto alle regole contrattualistiche sopra evidenziate.
Ancora in diritto, deve ricordarsi che nel panorama giurisprudenziale in
Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1996/2024 tra
AN LA CA
ATTORE
e
PP SO
CONVENUTO
Oggi 14/1/2025 ad ore 11.35, innanzi al dott. PP Pagliani, sono comparsi per parte attrice l'Avv.
Lorenza Vicini e nessuno per parte convenuta.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'Avv. Vicini precisa le conclusioni come da ricorso introduttivo insistendo nell'accoglimento delle richieste istruttorie.
Dopo breve discussione orale, nella quale parte ricorrente si riporta ai propri atti e alla consulenza tecnica effettuata in istruzione preventiva, il Giudice provvede ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
(Dr. PP Pagliani)
pagina 1 di 15 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
Il Giudice istruttore dott. PP Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa iscritta al n° 1996/2024 R. G. promossa da
La MO AN
- Attore -
rappresentato e difeso dagli Avv. M. Manfredi e L. Vicini
CONTRO
Sasso PP
- Convenuto contumace-
in punto a: risarcimento danni per responsabilità professionale.
All'udienza del 14/1/2025, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale, dopo discussione orale la causa è stata decisa con lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi degli artt. 281 sexies e terdecies C.p.c,, sulle conclusioni precisate dalle parti nel modo seguente:
Per parte attrice:
“- contrariis reiectis
- IN VIA PRINCIPALE
- accertare e dichiarare la responsabilità da inadempimento contrattuale – ed in via concorrente o residuale, anche da fatto illecito – del Dott. PP Sasso, in relazione ai fatti esposti in narrativa occorsi alla sig.ra AN La MO;
- condannare il Dott. PP Sasso a risarcire alla sig.ra AN La MO tutti i danni dalla stessa patiti, che si quantificano in € 7.576,68, a titolo di danno biologico e spese mediche, come meglio dettagliate nella parte narrativa del presente atto, o in quella diversa maggiore o minore somma che risulterà dovuta all'esito del presente giudizio, oltre agli interessi ex art. 1284 c. 4 c.c. dalla proposizione della domanda al saldo e oltre rivalutazione monetaria;
- dichiarare la risoluzione del contratto intercorso tra la sig.ra La MO AN e il Dott. PP Sasso e, in considerazione delle negligenze da quest'ultimo compiute, condannare l'odierno resistente a restituire alla ricorrente l'importo da questa versato per le prestazioni oggetto di causa, pari ad € 4.974,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal pagamento alla proposizione del presente ricorso, nonché gli ulteriori interessi legali, come previsti dall'art. 1284
c. 4 c.c. dalla proposizione del ricorso al saldo effettivo;
- condannare il Dott. PP Sasso a rifondere alla ricorrente i costi dalla medesima sostenuti a titolo di compensi versati al CTU, per € 2.440,00, e al consulente tecnico di parte, per € 3.812,00;
- IN VIA SUBORDINATA
- Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande avanzate in via principale, previo accertamento della responsabilità da inadempimento contrattuale – ed in via concorrente o residuale, anche da fatto illecito – del Dott.
PP Sasso, in relazione ai fatti esposti in narrativa, occorsi alla sig.ra AN La MO, condannare il Dott. PP Sasso a risarcire alla sig.ra AN La MO tutti i danni dalla stessa patiti, così come determinati sulla scorta delle risultanze del procedimento di accertamento tecnico preventivo, che si quantificano in € 9.233,92, o in quella diversa maggiore o minore somme che risulterà dovuta all'esito del presente giudizio, e oltre agli interessi ex art. 1284 c. 4 c.c. dalla proposizione della domanda al saldo e oltre rivalutazione monetaria;
pagina 2 di 15
- condannare il Dott. PP Sasso a rifondere alla ricorrente i costi dalla medesima sostenuti a titolo di compensi versati al CTU, per € 2.440,00, e al consulente tecnico di parte, per € 3.812,00;
- IN OGNI CASO
- Con vittoria di spese, compensi professionali, Iva e Cpa come per legge, del presente giudizio, del procedimento per accertamento tecnico preventivo n. 4278/2022 r.g. e del procedimento di mediazione n. 198/2023, nella misura che verrà liquidata dall'Ill.mo Tribunale adito”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Preliminarmente va rilevato che la redazione della sentenza avviene in conformità alle previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. Con ricorso per rito semplificato La MO AN, paziente del medico odontoiatra convenuto, ha agito in giudizio al fine veder dichiarare il grave inadempimento nell'esecuzione di cure odontoiatriche eseguite tra il Dicembre 2019 e il Luglio 2021 con un intervento di implanto-protesi e, in particolare, la responsabilità professionale sanitaria per gli esiti dannosi dei trattamenti subiti, con la compromissione della residua funzionalità masticatoria e annesse ripercussioni funzionali e, quindi, per ottenere la condanna del convenuto al risarcimento dei danni, per le conseguenze lesive sulla salute.
Parte convenuta, benché ritualmente citata, non si è costituita nel presente giudizio, svoltosi pertanto in contumacia. In precedenza, d'altronde, il sanitario aveva partecipato al procedimento di accertamento tecnico preventivo instaurato ai sensi degli artt. 696 e 696 bis C.p.c., all'esito del quale erano stati individuati i profili di colpa professionale, la sussistenza di nesso causale e i trattamenti ed interventi necessari per rimediare agli esiti dannosi dell'attività svolta dal convenuto, con la quantificazione dei relativi costi.
4. In diritto occorre ripercorrere brevemente i tratti e la natura della responsabilità in oggetto.
a) natura della responsabilità medica.
Al fine della decisione della controversia occorre preliminarmente desumere il criterio guida per
l'imputazione della responsabilità nel caso di prestazione di un'attività professionale medica, non potendo evitare di segnalare come in suddetta materia si sono succedute una serie di pronunce che hanno ampliato il quadro giuridico sino ad ora delineato dalla giurisprudenza.
È stato ormai raggiunto, nelle pronunce sul tema della responsabilità medica, un risultato abbastanza univoco nel ritenere l'atto illecito del sanitario disciplinato dalle norme sulla responsabilità contrattuale ai sensi dell'art 2229 C.c., secondo la tesi della ben nota responsabilità da “contatto” (Sul
pagina 3 di 15
tema di responsabilità medica quale nascente dal contatto e fonte di responsabilità contrattuale un punto di arrivo decisivo è costituito da Cass. 22/1/99, n. 589 si veda inoltre: Cass 7/10/98 n. 9911;
Cass
2/12/98 n. 12233;
Cass 25/11/94 n. 10014;
Cass 1/3/88 n. 2144), in base alla quale si ravvisa, il perfezionamento della fattispecie contrattuale, nel momento in cui la paziente entra in contatto, con la struttura sanitaria o con il medico, e richiede la prestazione. Nel caso di specie, ove non si tratta di ricovero ospedaliero implicante una serie di obbligazioni collaterali di cura e trattamento, è dunque pacifica la sussistenza di un contratto d'opera intellettuale tra la paziente ed il sanitario cui l'attrice si è rivolta per le cure odontoiatriche.
b) nesso di causalità.
Trattandosi, quindi, di responsabilità di tipo contrattuale, secondo i principi generali di cui all'art. 2697
c.c., l'onere di provare l'esistenza del nesso causale tra l'evento lesivo e la condotta del medico grava sul danneggiato (fin da: Cass. 23/2/2000, n. 2044;
Cass. 18/4/05, n. 7997;
Cass III, 17/1/08, n. 867)
La giurisprudenza della cassazione in tema di individuazione del nesso di causalità fra la condotta omissiva del medico e l'evento dannoso ha superato la concezione tradizionale, passando dal criterio della certezza degli effetti della condotta omessa a quello della probabilità di essi e dell'idoneità della condotta stessa ad evitarli, ove posta in essere;
con riferimento all'individuazione del nesso causale tra l'evento dannoso e la condotta colpevole (omissiva o commissiva) del medico va rilevato che, ove le nozioni di patologia medica e di medicina legale non forniscano un grado di certezza assoluta, il ricorso al criterio della probabilità costituisce una necessità logica in quanto si tratta di accettare o rifiutare l'assunto secondo il quale il danno si è verificato a causa del fatto che non
è stato tenuto il comportamento atteso.
Occorre, peraltro, precisare, applicando principi già affermati in sede penale (Cass. pen. S.U.
11/9/02, n. 30328), che non è possibile dedurre automaticamente dal coefficiente di probabilità espresso dalla legge statistica la conferma dell'esistenza del nesso causale in quanto il giudice deve verificarne la validità nel caso concreto sulla base delle circostanze del fatto e dell'evidenza disponibile, così che, all'esito del ragionamento probatorio, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva del medico è stata condizione necessaria dell'evento lesivo con elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica.
In conclusione, va affermato che è configurabile il nesso causale fra il comportamento omissivo del medico ed il pregiudizio subito dal paziente qualora attraverso un criterio necessariamente probabilistico si ritenga che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare il danno verificatosi (Cass. 4/3/04, n. 4400;
Cass. 23/9/04, n.
19133;
Cass. 11/11/05, n. 22894;
Cass. III, 11/5/09, n. 10743;
Cass. III, 22/12/11, n. 28287).
pagina 4 di 15 c) l'elemento soggettivo nel danno da prestazione medica.
In proposito in diritto va premesso come l'accertamento della responsabilità del sanitario vada ricondotto alle regole contrattualistiche sopra evidenziate.
Ancora in diritto, deve ricordarsi che nel panorama giurisprudenziale in
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi