Trib. Enna, sentenza 08/01/2025, n. 13

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Enna, sentenza 08/01/2025, n. 13
Giurisdizione : Trib. Enna
Numero : 13
Data del deposito : 8 gennaio 2025

Testo completo

Proc. n. 1189/2022 R.G.

IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;

decide la causa come da sentenza.
Enna, 08 gennaio 2025.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Enna, in funzione di giudice del lavoro, in persona del Giudice Dott. ssa Daniela
Francesca Balsamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1189/2022 R.G.
TRA
elettivamente domiciliata in Assoro via Cottone n. 56, presso lo Parte_1
studio dell'avvocato Mario Tosetto che la rappresenta e difende;

ricorrente
E
, in persona del Ministro pro tempore;
Controparte_1

rappr. e dif dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Caltanissetta;

Oggetto: mancato riconoscimento del diritto a fruire della c.d. carta elettronica

MOTIVI
Con ricorso depositato in data 18-08-2022, parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio
il dinanzi al Tribunale di Enna in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro. CP_2
Esponeva di aver prestato servizio alle dipendenze del in forza di contratti Controparte_1
annuali o fino al termine delle attività didattiche (cfr. contratti 2020/2021, e 2021/2022 doc. 1) come
da prospetto riassuntivo che allegava:
contratto a tempo determinato con decorrenza dal 24.09.2020 e cessazione al 30.06.2021 per n. 24
ore settimanali di lezione per lo svolgimento di prestazioni proprie del profilo professionale di
docente della scuola primaria (doc. 1);
contratto di lavoro a tempo determinato sino al 30.06.202
sempre alle dipendenze dell'Istituto G.F. Ingrassia di Regalbuto.
Lamentava di non aver potuto usufruire, in quanto docente a tempo determinato, dell'erogazione della
somma di Euro 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge N°107/2015 e pedissequi DPCM del
23-09-2015 e del 28-11-2016, da destinare all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo
delle competenze professionali, c.d. carta elettronica del docente.
Eccepiva l'illegittimità dell'esclusione dei docenti a tempo determinato dai destinatari del beneficio
per violazione degli artt. 63 e 64 CCNL Comparto Scuola, oltre che per violazione dei principi
costituzionali di cui agli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Chiedeva che il Tribunale di Enna in funzione di giudice del Lavoro, accertato quanto in premessa,
accertasse e dichiarasse il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di Euro 500,00
tramite la Carta Elettronica del Docente, per la formazione e l'aggiornamento del personale docente,
e conseguentemente condannasse il convenuto alla corresponsione al ricorrente del CP_1
suddetto beneficio. Il tutto oltre interessi legali.
Il tutto con vittoria di spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio il affermando l'infondatezza delle domande di parte attrice, CP_2
per i motivi indicati in comparsa di costituzione e risposta. Ne chiedeva pertanto la reiezione, con
vittoria di spese di giudizio.
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc, la causa è stata decisa come da sentenza.
*******
Osserva il Tribunale che l'art. 1, comma 121, della Legge N°107/2015 ha istituito una carta
elettronica, dell'importo nominale di 500,00 Euro, al fine di sostenere la formazione continua dei
docenti e valorizzarne le competenze professionali.
Il successivo comma 122 ha demandato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il
compito di definire i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 122.
Successivamente l'art. 2 del Dpcm 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito che tale somma poteva
essere erogata solo ai docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali,
sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che erano in periodo di formazione e
prova, e tale condizione è stata ribadita con il successivo Dpcm del 28 novembre 2016.
Nell'originaria previsione legislativa dunque, soltanto i docenti assunti a tempo indeterminato
potevano beneficiare della carta elettronica, anche se assunti con contratto a tempo parziale ed anche
qualora non venissero poi confermati in ruolo e tale beneficio copriva l'intero importo, anche se il
docente fosse stato assunto in corso d'anno.
Nel caso in esame, la ricorrente, per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato,
pur svolgendo mansioni identiche rispetto a quelle espletate dal personale di ruolo ed essendo stato
sottoposto agli stessi obblighi formativi non ha usufruito del beneficio della carta elettronica,
destinato allo sviluppo delle competenze professionali.
Tale diverso trattamento tra docenti assunti a tempo indeterminato e docenti precari, è privo di ragione
oggettiva anche considerando che gli artt. 63 e 64 del CCNL Scuola del 29- 11-2007, nel disciplinare
gli obblighi di formazione, non distingue tra personale a tempo determinato e personale a tempo
indeterminato.
Sussiste poi un evidente contrasto con le clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva
Europea N°70 del 1999, stante il diverso trattamento tra docenti di ruolo e docenti con contratto a
termine in relazione al beneficio in oggetto, e la questione della
compatibilità della normativa italiana con il diritto eurocomunitario, è stata sottoposta alla CGUE,
che con Ordinanza del 18 maggio 2022, emessa nella causa C-450/21 ha ritenuto che “La clausola
4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che
figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa
all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere
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