Trib. Caltagirone, sentenza 16/12/2024, n. 811
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 2020 1279
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai SIg.ri Magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Paola Criscione Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di conSIlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1279/2020 R.G.
Promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Scordia (CT), Via Manzoni n. 124, rappresentata e difesa dall'Avv. Agnello Melinda ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultima, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]CP_1 C.F._2
(CT), Via Manzoni n. 124, rappresentato e difeso dall'Avv. Margaret Amara ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultima, giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
1 Oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 08.07.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 05.11.2020, regolarmente notificato, la SI.ra Parte_1
adiva codesto Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale dal marito, SI. con il quale aveva contratto matrimonio civile in data 11.08.2005 a Scordia e dalla CP_1
cui unione è nata la IA (30.09.2006), oggi maggiorenne. Persona_1
La ricorrente esponeva che la frattura dell'unione coniugale era stata determinata dal comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio posto in essere dal marito, e precisamente per violazione dell'obbligo di fedeltà per aver intrapreso una relazione extraconiugale con quella che poi è divenuta
l'attuale compagna.
La SI.ra , nonostante la conoscenza di tale relazione già da un anno dal presente giudizio Pt_1
e l'allontanamento del marito dalla casa coniugale per circa otto mesi, aveva sempre cercato di ricostruire il rapporto coniugale non trovando però riscontro positivo da parte dello stesso.
Quindi, per tali ragioni, chiedeva la dichiarazione di addebito della separazione al marito;
l'affidamento condiviso della IA minore con collocamento presso la madre e Persona_1 diritto di visita del padre, e l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, essendo anche la proprietaria esclusiva dell'immobile. Dal punto di vista economico, domandava al marito un contributo per il mantenimento della IA minore nella misura di euro 600,00 mensili e un contributo per il proprio mantenimento di euro 400,00 mensili poiché priva di un proprio reddito, oltre il pagamento di eventuali spese straordinarie sostenute per la IA minore.
Si costituiva in giudizio il SI. , con memoria del 20.04.2021, in seno alla quale, pur aderendo CP_1
alla domanda di separazione, contestava quanto affermato dalla ricorrente in ordine alla crisi coniugale.
A parere del resistente, la rottura del matrimonio era avvenuta da circa un anno e mezzo prima del novembre 2019, anno in cui il resistente aveva deciso di allontanarsi dalla casa familiare.
L'incompatibilità di carattere tra i coniugi, stante i continui e banali litigi tra gli stessi, aveva reso
2
intollerabile la convivenza facendo così venir meno ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Dunque, nessuna colpa in tal senso sarebbe da addebitare esclusivamente al marito, a fronte di una preesistente crisi coniugale già irrimediabilmente in atto tra le parti tale da rendere irrilevante la successiva violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale. Per tale motivo, insisteva per il rigetto della domanda di addebito nei suoi confronti.
Altresì, chiedeva l'affidamento condiviso della IA minore, con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre;
l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente. Sul piano economico, domandava il rigetto della domanda di mantenimento in favore della moglie, poiché quest'ultima lavora come insegnante di scuola primaria con incarichi periodici rinnovabili;
domandava poi che venisse determinato a suo carico il contribuito per il mantenimento della IA minore nella misura di euro 250,00 mensili, somma ritenuta proporzionale alla propria capacità reddituale.
All'esito dell'udienza presidenziale del 07.05.2021 e dell'audizione della IA minore Per_1
il Presidente del Tribunale emetteva i provvedimenti provvisori, disponendo l'affidamento
[...]
condiviso della IA minore, con collocamento della stessa presso la madre e diritto di visita del padre sulla base di liberi accordi tra le parti, l'assegnazione della casa coniugale alla SI.ra
e poneva a carico del SI. l'obbligo di corrispondere la somma di euro 450,00 Pt_1 CP_1
mensili a titolo di mantenimento della IA minore e la ulteriore somma di euro 200,00 mensili per il mantenimento in favore della moglie, oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute per la IA.
Nel corso del giudizio, prima dell'espletamento dell'attività istruttoria, il Giudice istruttore invitava le parti ad accordarsi sulle condizioni della separazione nell'ottica di una definizione congiunta del giudizio;
in particolare, all'udienza del 21.02.2024, il Giudice invitava la ricorrente a rinunciare al mantenimento per sé, fermo l'obbligo per il resistente di continuare a provvedere al mantenimento della IA minore, con un versamento mensile di euro 500,00. A fronte della reiterata richiesta della ricorrente di ottenere almeno la somma di euro 100,00 mensili per il suo mantenimento, il SI. CP_1
dichiarava di essere disposto a versare per il solo mantenimento della IA anche la somma di euro
550,00 mensili, rappresentando che la moglie da qualche mese percepiva per interno anche l'assegno unico per la IA.
Le trattative non andavano tuttavia a buon fine e, pertanto le parti insistevano per l'ammissione dei mezzi istruttori formulati in seno alle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c.
L'istruttoria della causa si svolgeva sia mediante l'assunzione delle prove orali così come ammesse con ordinanza del 22.02.2024, sia a mezzo delle prove documentali.
La causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza dell'08.07.2024.
3
§
SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE
La domanda di separazione è fondata e va accolta.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151, comma 1 c.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai SIg.ri Magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Paola Criscione Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di conSIlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1279/2020 R.G.
Promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Scordia (CT), Via Manzoni n. 124, rappresentata e difesa dall'Avv. Agnello Melinda ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultima, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in [...]CP_1 C.F._2
(CT), Via Manzoni n. 124, rappresentato e difeso dall'Avv. Margaret Amara ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultima, giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
1 Oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 08.07.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva.
La causa veniva quindi trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 05.11.2020, regolarmente notificato, la SI.ra Parte_1
adiva codesto Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale dal marito, SI. con il quale aveva contratto matrimonio civile in data 11.08.2005 a Scordia e dalla CP_1
cui unione è nata la IA (30.09.2006), oggi maggiorenne. Persona_1
La ricorrente esponeva che la frattura dell'unione coniugale era stata determinata dal comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio posto in essere dal marito, e precisamente per violazione dell'obbligo di fedeltà per aver intrapreso una relazione extraconiugale con quella che poi è divenuta
l'attuale compagna.
La SI.ra , nonostante la conoscenza di tale relazione già da un anno dal presente giudizio Pt_1
e l'allontanamento del marito dalla casa coniugale per circa otto mesi, aveva sempre cercato di ricostruire il rapporto coniugale non trovando però riscontro positivo da parte dello stesso.
Quindi, per tali ragioni, chiedeva la dichiarazione di addebito della separazione al marito;
l'affidamento condiviso della IA minore con collocamento presso la madre e Persona_1 diritto di visita del padre, e l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, essendo anche la proprietaria esclusiva dell'immobile. Dal punto di vista economico, domandava al marito un contributo per il mantenimento della IA minore nella misura di euro 600,00 mensili e un contributo per il proprio mantenimento di euro 400,00 mensili poiché priva di un proprio reddito, oltre il pagamento di eventuali spese straordinarie sostenute per la IA minore.
Si costituiva in giudizio il SI. , con memoria del 20.04.2021, in seno alla quale, pur aderendo CP_1
alla domanda di separazione, contestava quanto affermato dalla ricorrente in ordine alla crisi coniugale.
A parere del resistente, la rottura del matrimonio era avvenuta da circa un anno e mezzo prima del novembre 2019, anno in cui il resistente aveva deciso di allontanarsi dalla casa familiare.
L'incompatibilità di carattere tra i coniugi, stante i continui e banali litigi tra gli stessi, aveva reso
2
intollerabile la convivenza facendo così venir meno ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Dunque, nessuna colpa in tal senso sarebbe da addebitare esclusivamente al marito, a fronte di una preesistente crisi coniugale già irrimediabilmente in atto tra le parti tale da rendere irrilevante la successiva violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale. Per tale motivo, insisteva per il rigetto della domanda di addebito nei suoi confronti.
Altresì, chiedeva l'affidamento condiviso della IA minore, con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre;
l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente. Sul piano economico, domandava il rigetto della domanda di mantenimento in favore della moglie, poiché quest'ultima lavora come insegnante di scuola primaria con incarichi periodici rinnovabili;
domandava poi che venisse determinato a suo carico il contribuito per il mantenimento della IA minore nella misura di euro 250,00 mensili, somma ritenuta proporzionale alla propria capacità reddituale.
All'esito dell'udienza presidenziale del 07.05.2021 e dell'audizione della IA minore Per_1
il Presidente del Tribunale emetteva i provvedimenti provvisori, disponendo l'affidamento
[...]
condiviso della IA minore, con collocamento della stessa presso la madre e diritto di visita del padre sulla base di liberi accordi tra le parti, l'assegnazione della casa coniugale alla SI.ra
e poneva a carico del SI. l'obbligo di corrispondere la somma di euro 450,00 Pt_1 CP_1
mensili a titolo di mantenimento della IA minore e la ulteriore somma di euro 200,00 mensili per il mantenimento in favore della moglie, oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute per la IA.
Nel corso del giudizio, prima dell'espletamento dell'attività istruttoria, il Giudice istruttore invitava le parti ad accordarsi sulle condizioni della separazione nell'ottica di una definizione congiunta del giudizio;
in particolare, all'udienza del 21.02.2024, il Giudice invitava la ricorrente a rinunciare al mantenimento per sé, fermo l'obbligo per il resistente di continuare a provvedere al mantenimento della IA minore, con un versamento mensile di euro 500,00. A fronte della reiterata richiesta della ricorrente di ottenere almeno la somma di euro 100,00 mensili per il suo mantenimento, il SI. CP_1
dichiarava di essere disposto a versare per il solo mantenimento della IA anche la somma di euro
550,00 mensili, rappresentando che la moglie da qualche mese percepiva per interno anche l'assegno unico per la IA.
Le trattative non andavano tuttavia a buon fine e, pertanto le parti insistevano per l'ammissione dei mezzi istruttori formulati in seno alle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c.
L'istruttoria della causa si svolgeva sia mediante l'assunzione delle prove orali così come ammesse con ordinanza del 22.02.2024, sia a mezzo delle prove documentali.
La causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza dell'08.07.2024.
3
§
SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE
La domanda di separazione è fondata e va accolta.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151, comma 1 c.c.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi