Trib. Messina, sentenza 27/05/2024, n. 1397

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Messina, sentenza 27/05/2024, n. 1397
Giurisdizione : Trib. Messina
Numero : 1397
Data del deposito : 27 maggio 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona, del giudice Dott.
Elena Ramatelli ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4735 del registro generale 2024 promossa dai
sigg.ri:
1)DA CO KP nato a [...], Massachussetts (Stati Uniti d'America) il 06.05.1964 e residente in 2035 Ridgetop Dr, Charlottesville, Virginia 22903 (Stati Uniti
d'America), c.f. [...];

2) AR DA KP nato a [...], Virginia (Stati Uniti
d'America) il 06.02.2003 e residente in 2035 Ridgetop Dr, Charlottesville, Virginia
22903, c.f. [...]
3)LA EA KP nata a [...], Virginia (Stati Uniti d'America) il
19.08.2005 e residente in 2035 Ridgetop Dr, Charlottesville, Virginia 22903, c.f.
[...].
Tutti rappresentati e difesi, come da mandati in calce al ricorso, dall'Avv. Andrea
Permunian del Foro di Bologna [c.f. [...], PEC
'andreapermunian@ordineavvocatibopec.it'] unitamente e disgiuntamente all' Avv.
Marco Permunian del Foro di Rovigo [c.f. [...], PEC
'studiolegalepermunian@pec.it'] ed elettivamente domiciliati in Bologna – Via Alfonso
Rubbiani n. 10, presso e nello studio dell'Avv. Andrea Permunian,
Ricorrenti
1 CONTRO
MINISTERO DELL'INTERNO, C.F. 80007890835, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Messina C.F. ADS80003660836, presso i cui uffici in Via dei Mille is. 221, è ope legis domiciliato (ads.me@mailcert.avvocaturastato.it-fax 090674168)
Resistente
Avente ad oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., ritualmente notificato, i Sigg.ri ID TT
AC, AA ID AC e RE SH AC formulavano domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
A fondamento della domanda deducevano: di essere diretti discendenti di US
RO (altrimenti conosciuta come IN RO/IN SC/IN
RU), cittadina italiana, nata a [...] il [...] dai genitori italiani IO
RO e RO CU e coniugatasi in data 22.03.1900 a Messina con AN RU
(altrimenti conosciuto come OH RU), cittadino italiano nato a [...] il [...] dai genitori italiani AN RU e NT SI e naturalizzatosi statunitense in data
01.11.1901;
che, in costanza del matrimonio tra i coniugi, nasceva IO RU il
20.12.1907 a Boston, Massachussetts (Stati Uniti d'America);
che sul summenzionato certificato di nascita, nonché sui relativi atti di stato civile, il Sig. AN RU appariva come OH RU e, allo stesso modo, la Sig.ra US RO appare come IN
SC;
che alla nascita, il Sig. IO RU acquisiva la cittadinanza statunitense iure soli ai sensi e per gli effetti delle leggi in tema di cittadinanza in vigore allora negli Stati
Uniti d'America e la cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto figlio di madre italiana.
Difatti, la Sig.ra US RO alias IN RO/IN SC/IN
RU, - contrariamente al marito, il Sig. AN RU alias OH RU il quale si naturalizzava cittadino statunitense in data 01.11.1901 - mai acquisiva volontariamente la
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cittadinanza statunitense mantenendo pertanto la cittadinanza italiana sino al suo decesso
e trasmettendola conseguentemente ai propri discendenti;
che in data 11.11.1930 IO
RU contraeva matrimonio con TR AN a Boston, Massachusetts (Stati
Uniti d'America);. che in costanza di matrimonio tra i coniugi nasceva TR IN
RU il 26.11.1940 a Boston, Massachussetts (Stati Uniti d'America);
che in data
18.05.1960 TR IN RU contraeva matrimonio con DO OS
AC a Boston, Massachussetts;
che in costanza del matrimonio tra i coniugi nasceva
a Boston, Massachussetts (Stati Uniti d'America) il ricorrente ID TT AC il
06.05.1964;
che in data 27.04.1972 con sentenza di divorzio del Tribunale competente in materia di successioni della Contea di Norfolk, Massachussetts (Stati Uniti d'America) si dichiarava cessata l'unione tra TR IN RU e DO OS AC;
che
In data 19.05.1984 ID TT AC contraeva matrimonio con IA EL
ND a Sterling, Virginia (Stati Uniti d'America);
che successivamente, in data
16.06.1994 con sentenza di divorzio del Tribunale Circondariale della Contea di Fairfax
– Virginia (Stati Uniti d'America) si dichiarava cessata l'unione tra ID TT AC
e IA EL ND;
che in data 03.09.1994 ID TT AC contraeva matrimonio con EN ND OW ad Ashburn, Virgina (Stati Uniti d'America);
che dalla loro unione nasceva a Charlottesville, Virginia (Stati Uniti d'America) il ricorrente
AA AV AC in data 06.02.2003 e, in data 19.08.2005, ad Arlington, Virginia nasceva la ricorrente RE SH AC;
che pertanto avevano acquisito la cittadinanza ius sanguinis.
Instaurato il contraddittorio, il Ministero dell'Interno si costituiva senza contestare nel merito l'istanza dei ricorrenti, ferma restando la preliminare verifica dell'effettivo superamento dell'onere della prova circa la continuità genealogica con cui lo status era stato asseritamente trasmesso jure sanguinis ai discendenti/ricorrenti, dovendosi, in tal caso, ritenere la domanda pienamente legittima.
Gli atti di causa venivano comunicati al P.M.
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All'udienza del 12/04/2024 il giudizio veniva trattenuto per la decisione ai sensi
dell'art. 281-sexies, c.p.c. terzo comma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, richiamata la complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di cittadinanza.
Principiando dal consolidato principio di diritto internazionale e giurisprudenziale secondo cui: "spetta a ciascuno Stato determinare con la propria legislazione quali sono i suoi cittadini", ne consegue che, "ogni questione relativa al possesso, da parte di un individuo, della cittadinanza di un determinato Stato deve essere risolta in conformità della legge di tale Stato" (artt. 1 e 2 della Convenzione internazionale dell'Aja, 12 aprile
1930, relativa ai conflitti di legge sulla cittadinanza -Cass. 27/04/2011 n. 9377 CGUE, 2 marzo 2010 Rottmann, C-135/08). Ciò con il limite di natura negativa, nel senso che, pur potendo ciascuno Stato attribuire a un soggetto la propria cittadinanza, non potrà mai privare un cittadino straniero della cittadinanza validamente acquisita in base alla legislazione di altro Stato. (Cass. 27/04/2011 n. 9377). Sicché l'effettività designa il confine della libertà degli Stati di accordare l'acquisto della cittadinanza a chi non presenti alcun vero punto di collegamento con l'insieme di rapporti nei quali si esprime la cittadinanza effettiva (o sostanziale) e non può, quindi, risolversi in una fictio. Ogni Stato sceglie quindi a quale dei criteri ispirare la
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