Trib. Trapani, sentenza 15/01/2025, n. 57
TRIB Trapani
Sentenza
15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
Il Giudice del lavoro, dott. Dario Porrovecchio, nella causa civile iscritta al n.
1250/2022 RGL promossa
D A
LA HE rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Naso
- ricorrente -
C O N T R O
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER LA SICILIA – AMBITO TERRITORIALE DI TRAPANI in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
- resistente - ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
1. Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe, avendo premesso di essere stata assunta a tempo indeterminato nel ruolo del personale docente in data
01.09.2020, lamentava il mancato riconoscimento integrale del servizio svolto precedentemente all'immissione in ruolo, in violazione della clausola 4 della Direttiva
1999/70 Ce e del principio di non discriminazione tra personale precari e assunto a tempo indeterminato.
Sulla scorta di tali premesse, chiedeva la condanna dell'Amministrazione al riconoscimento per intero del periodo pre-ruolo sia ai fini economici che giuridici, nonché all'inquadramento nella corretta fascia di anzianità di cui al CCNL a far data dall'immissione in ruolo e al pagamento delle differenze retributive maturate.
1
L'amministrazione convenuta si costituiva in giudizio sollevando in via preliminare eccezione di prescrizione di tutti i crediti antecedenti al quinquennio anteriore alla data di deposito del ricorso introduttivo dell'odierno giudizio o di altro atto interruttivo della medesima eventualmente prodotto in atti. Nel merito contestava la fondatezza del ricorso, sostenendo la legittimità del provvedimento di ricostruzione della carriera emanato dal
Dirigente Scolastico, in quanto conforme alla normativa nazionale vigente in materia;
in via meramente subordinata, chiedeva che, in caso di accoglimento del ricorso, venisse rimesso alla emanazione di un nuovo provvedimento di ricostruzione di carriera il riconoscimento dell'anzianità di servizio con collocazione nella posizione maturata come espressamente richiesto dalla ricorrente, impregiudicata l'eccezione di prescrizione quinquennale.
Inutilmente esperito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita in via documentale e decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
Il ricorso va accolto.
2. La parte ricorrente censura l'illegittimità del decreto di ricostruzione della carriera adottato dall'amministrazione convenuta, per non aver riconosciuto integralmente l'anzianità maturata in forza del servizio espletato a tempo determinato prima dell'immissione in ruolo, bensì soltanto in misura parziale - e cioè per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo - come previsto dall'art. 485 D.lgs. n. 297/1994 espressamente per i docenti.
L'art. 485 del D.lgs. n. 297/1994 prevede infatti che: “al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo”.
2
L'art. 489 co. 1° del medesimo corpo normativo prevede che “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione”.
La norma va letta in combinato disposto con l'art. 11 co 14° della L. 124/1999 che chiarisce “Il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.
Lamenta la parte ricorrente che la mancata piena valorizzazione del servizio pre- ruolo, a fini giuridici ed economici, si pone in contrasto con la clausola 4 (“Principio di non discriminazione”) dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che dispone al comma 1: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”, e al comma 4: “I criteri per periodi di anzianità relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi per le lavoratrici ed i lavoratori a tempo determinato e per quelli a tempo indeterminato, salvo laddove motivi obiettivi giustifichino la differenza di durata dei periodi stessi”.
La clausola 4 dell'Accordo quadro è stata più volte oggetto di esame da parte della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
In particolare la Corte ha evidenziato che:
a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
3 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del Cerro Alonso;
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana);
b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi
153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto
42);
c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia
9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di
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