Trib. Como, sentenza 20/01/2025, n. 299
TRIB Como
Sentenza
20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
n. 1038/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
Sezione II CIVILE
Il Tribunale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 1038/2022 r.g. promossa da:
ST GN (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. BORSANI
PAOLO RICORRENTE contro
I.N.P.S. (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. DEL GATTO ANTONIO
RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/10/2022, CR GN deduceva che a seguito della cessazione dell'attività lavorativa in Svizzera, l'Inps le aveva erogato il trattamento speciale di disoccupazione ex l. 147/1997 per i lavoratori frontalieri dal 4/4/2012, ma dal mese di ottobre le aveva riconosciuto un trattamento di gran lunga inferiore, per cui il 21/5/2013 aveva presentato il ricorso ammnistrativo per il pagamento dell'intera somma, che l'Inps aveva respinto perchè dal 1/4/2012 ai lavoratori frontalieri in
Svizzera, spettava il trattamento di disoccupazione previsto per i lavoratori italiani. Aggiungeva che il
6/4/2022 l'Inps le aveva poi richiesto la restituzione delle somme indebitamente percepite dal 4/4/2012 al 30/9/2012 e al riguardo contestava la violazione dell'art 52 co 2 l. 88/1989 che in materia di indebito pensionistico, escludeva il recupero delle somme corrisposte, salvo il dolo dell'interessato, e dell'art 13 co 2 l. 412/1991 che, in caso di verifica delle situazioni reddituali, limitava il termine dell'eventuale recupero all'anno successivo.
Nel merito contestava la pretesa dell'Inps che pur avendo dal mese di ottobre 2012 convertito la
“disoccupazione speciale” da lei percepita in “disoccupazione ordinaria”, non poteva rivendicare alcuna restituzione, in quanto l'indennità di disoccupazione speciale afferiva ad una “contabilità separata”, integralmente finanziata dai lavoratori frontalieri e dai loro datori ed eccepiva in ogni caso,
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la prescrizione degli importi erogati per il mese di aprile 2012, in quanto l'accertamento dell'indebito le era stato comunicato il 6/4/2022.
Si costituiva l'Inps e deduceva che alla ricorrente era stata richiesta la restituzione della somma di €
9.321,00 (previa compensazione del credito di € 6.491,94 maturato a titolo di indennità di disoccupazione ordinaria dal 4/7/2012 al 31/8/2012), perché indebitamente percepita a titolo di trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera (l.
147/1997) dal 4/4/2012 al 30/9/2012, a seguito della decisione del Comitato UE/Svizzera del
31/3/2012, che aveva disposto l'erogazione a detti lavoratori dell'indennità di disoccupazione prevista dalla normativa del Paese di residenza e non del Paese dove si era svolta l'attività lavorativa, in applicazione del reg. CE 883/2004, la cui operatività era stata estesa anche ai rapporti con la
Confederazione Elvetica,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
Sezione II CIVILE
Il Tribunale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 1038/2022 r.g. promossa da:
ST GN (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv. BORSANI
PAOLO RICORRENTE contro
I.N.P.S. (C.F. 80078750587), con il patrocinio dell'avv. DEL GATTO ANTONIO
RESISTENTE
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/10/2022, CR GN deduceva che a seguito della cessazione dell'attività lavorativa in Svizzera, l'Inps le aveva erogato il trattamento speciale di disoccupazione ex l. 147/1997 per i lavoratori frontalieri dal 4/4/2012, ma dal mese di ottobre le aveva riconosciuto un trattamento di gran lunga inferiore, per cui il 21/5/2013 aveva presentato il ricorso ammnistrativo per il pagamento dell'intera somma, che l'Inps aveva respinto perchè dal 1/4/2012 ai lavoratori frontalieri in
Svizzera, spettava il trattamento di disoccupazione previsto per i lavoratori italiani. Aggiungeva che il
6/4/2022 l'Inps le aveva poi richiesto la restituzione delle somme indebitamente percepite dal 4/4/2012 al 30/9/2012 e al riguardo contestava la violazione dell'art 52 co 2 l. 88/1989 che in materia di indebito pensionistico, escludeva il recupero delle somme corrisposte, salvo il dolo dell'interessato, e dell'art 13 co 2 l. 412/1991 che, in caso di verifica delle situazioni reddituali, limitava il termine dell'eventuale recupero all'anno successivo.
Nel merito contestava la pretesa dell'Inps che pur avendo dal mese di ottobre 2012 convertito la
“disoccupazione speciale” da lei percepita in “disoccupazione ordinaria”, non poteva rivendicare alcuna restituzione, in quanto l'indennità di disoccupazione speciale afferiva ad una “contabilità separata”, integralmente finanziata dai lavoratori frontalieri e dai loro datori ed eccepiva in ogni caso,
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la prescrizione degli importi erogati per il mese di aprile 2012, in quanto l'accertamento dell'indebito le era stato comunicato il 6/4/2022.
Si costituiva l'Inps e deduceva che alla ricorrente era stata richiesta la restituzione della somma di €
9.321,00 (previa compensazione del credito di € 6.491,94 maturato a titolo di indennità di disoccupazione ordinaria dal 4/7/2012 al 31/8/2012), perché indebitamente percepita a titolo di trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera (l.
147/1997) dal 4/4/2012 al 30/9/2012, a seguito della decisione del Comitato UE/Svizzera del
31/3/2012, che aveva disposto l'erogazione a detti lavoratori dell'indennità di disoccupazione prevista dalla normativa del Paese di residenza e non del Paese dove si era svolta l'attività lavorativa, in applicazione del reg. CE 883/2004, la cui operatività era stata estesa anche ai rapporti con la
Confederazione Elvetica,
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