Trib. Nocera Inferiore, sentenza 04/01/2025, n. 24

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Nocera Inferiore, sentenza 04/01/2025, n. 24
Giurisdizione : Trib. Nocera Inferiore
Numero : 24
Data del deposito : 4 gennaio 2025

Testo completo

R.G. n. 5321 /2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5321 /2018 promossa da:
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE (P.I. 13756881002), in persona del proprio l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. SIRICA RAFFAELE, giusto mandato ed elezione di domicilio in calce all'atto di appello;

Parte appellante contro
GI LO (C.F. [...]), in persona del proprio l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'Avv. DE MARINIS GIUSEPPE, giusto mandato ed elezione di domicilio in calce alla citazione in giudizio di primo grado;

Parte appellata
PREFETTURA DI SI (CF 80006890604) –in persona del Prefetto p.t., domiciliato ope legis presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Salerno (CF 95009570656) al Corso Vittorio
Emanuele n. 58
Parte appellata

pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con opposizione proposta ex art. 615 c.p.c. e ss., GI LO proponeva azione di accertamento negativo, relativamente alla cartella di pagamento nr. 100-2011-001-52444-82000 notificata per infrazioni amministrative (appresa dall'estratto di ruolo), presupponendone l'impugnabilità ed all'uopo contestando:
- l'impugnabilità dell'estratto di ruolo;

- l'inesistenza della notifica della cartella esattoriale;

- l'inesistenza della notifica del verbale presupposto;

- la nullità della notifica, come effettuata in violazione dell'art. 26 D.P.R. n. 602/1973;

- la prescrizione del credito alla riscossione e della sanzione di cui al verbale di accertamento;

- l'illegittimità delle maggiorazioni indicate;
con vittoria di spese.
- la decadenza per decorso del termine entro cui iscrivere a ruolo una somma, con vittoria di spese.
UI SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A., incorporante UI SUD S.P.A., si costituiva in primo grado ed eccepiva:
- istanza di riunione con altri procedimenti, aventi per oggetto altre cartelle esattoriali;

- l'inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo per mancanza di interesse processuale ex art. 100 c.p.c.;

- la carenza di legittimazione passiva;

- la legittimità del procedimento di notificazione della cartella di pagamento;

- l'assenza di cause di nullità della cartella
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