Trib. Roma, sentenza 10/05/2024, n. 5500
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.39435/2022 R. Gen
La Giudice designata dott.ssa C M nella causa
TRA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carlo Parte_1
G ed A B giusta procura allegata alla al ricorso ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Via Tacito 41
RICORRENTE E
con sede legale in Roma, Viale Parioli, 160, in persona degli CP_1
Amministratori e legali rappresentanti p.t., e , CP_2 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. A B, e dall'Avv. P G, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, presso i quali è elett.te dom. ta agli indirizzi di posta elettronica certificata suddetti e al domicilio fisico presso il loro studio in Roma, Via Giovanni Nicotera, 29, in virtù di delega allegata alla comparsa di costituzione.
RESISTENTE
all'udienza del 10.5.2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente che si liquidano in €5.359,00 per compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA. Roma , 10.5.2024
La GIUDICE
Dott.ssa C M
FATTO
Con ricorso depositato in data 14.12.2022 e ritualmente notificato in data 27.1.2023 il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio davanti al giudice del lavoro di Roma la avanzando le seguenti CP_1 conclusioni: “Piaccia al Giudice adito accogliere il presente ricorso e: 1) accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (inquadrato nella II livello del C.c.n.l. Commercio) tra il sig.
[...]
e la a far data dal 01/06/2014 al 20/12/2021;
Parte_1 Controparte_4 2) per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante pro CP_4 tempore – anche a titolo di risarcimento del danno – al pagamento in favore del ricorrente della somma di 78.303,37 o della somma maggiore o minore che vorrà liquidare per i titoli di cui in premessa;
Con determinazione del danno derivante dalla svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., dal maturare dei crediti al soddisfo ed interessi sempre con decorrenza dal sorgere dei crediti, da calcolarsi sulle somme rivalutate. Con sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite oltre i.v.a. e c.p.a.”
Deduceva il ricorrente:
- che la società resistente gestiva un servizio di prenotazioni mediche on line offrendo ai medici la presenza sulla piattaforma tramite il pagamento di una quota oltre la commissione sulla prenotazione;
- che la società illustrava la propria attività sul suo sito istituzionale;
- che il ricorrente era stato assunto in data 1.6.2014 ed aveva iniziato a lavorare in forza di una pluralità di contratti di consulenza con partita iva ;
- che il rapporto era proseguito senza interruzione fino al 20.12.2021 data in cui il ricorrente si era rifiutato di proseguire il rapporto senza regolarizzazione;
- che durante tutto il rapporto il ricorrente aveva lavorato 4 giorni a settimana dal lunedì al giovedì ma che frequentemente per due settimane al mese aveva lavorato dal lunedì al venerdì e che spesso gli era stato richiesto di effettuare lavoro straordinario anche il sabato e la domenica;
- che dall'inizio del rapporto avvenuto nel 2014 al dicembre 2016 aveva lavorato in modalità smart working per sei mesi l'anno (da gennaio a giugno) e in ufficio per i restanti sei mesi (da luglio a dicembre) lavorando presso gli uffici operativi della convenuta siti in Roma alla Via Basento 57 fino al 2019, e successivamente in Via Basento 37;
- che a partire dall'inizio del gennaio 2017 e sino alla fine del rapporto
,avvenuto nel dicembre 2021, aveva continuativamente lavorato presso gli uffici della convenuta i primi 3 giorni della settimana e in smart working il restante giorno della settimana (giovedì);
- che aveva svolto per tutto il proprio periodo di lavoro le mansioni di grafico delle applicazioni e del web, di grafico editoriale, di illustratore e montatore video;
- che era sottoposto al potere direttivo e gerarchico del datore di lavoro. Deduceva il ricorrente di aver svolto le seguenti mansioni:
a) creazione di materiale audiovisivo per campagne pubblicitarie nazionali ed eventi;
realizzazione di materiale illustrativo statico e animato per la piattaforma web , per le app e per i social;
precisava al riguardo che tra i tanti contenuti prodotti dal ricorrente vi era anche un avatar illustrato che rappresentava un medico scelto dalla società come testimonial e utilizzato per tutte le comunicazioni cartacee e digitali web e nelle app;
b) realizzazione di grafica editoriale per mezzo di stampa;
c) sviluppo della grafica web sul portale della società, della grafica delle app, della grafica delle campagne digitali sui social. Deduceva che ogni attività era stata svolta sotto il controllo dei signori
[...]
e che dovevano anche approvare e seguire ogni passaggio CP_3 CP_2 delle attività assegnate.
Precisava che aveva dovuto anche rispettare i tempi di consegna e di minutaggio indicati dai signori e Parte_2 CP_2
Precisava che si era occupato anche della ideazione del concept comunicativo, della ricerca e della proposta dei contenuti del montaggio e dell'editing audio/video e che aveva curato il rapporto con i fornitori dei servizi di speakeraggio e copywriting . Deduceva che la convenuta gli aveva messo a disposizione una postazione lavorativa attrezzata in una stanza e che spesso era stato chiamato a lavorare nelle stanze adiacenti a quelle dei titolari per consentire a loro di verificare lo svolgimento delle varie fasi di lavoro. Deduceva altresì:
- che aveva dovuto rispettare l'orario di 7 ore giornaliere dalle 9,30 alle 17,30 per 4 giorni settimanali ;
- che era tenuto ad avvisare e ad accordarsi con i titolari per ferie, permessi e ritardi;
- che aveva percepito una retribuzione fissa mensile di €700,00 da giugno 2014 a settembre 2016 e di €1000,00 al mese per il restante periodo. Deduceva che la convenuta avvalendosi di fondi regionali aveva ottenuto un finanziamento per il pagamento di un semestre lavorativo del ricorrente come lavoratore autonomo e che le attrezzature tecniche acquistate con detto finanziamento erano state messe nel settore programmazione della azienda e non consegnate al ricorrente. Deduceva che la resistente si era rifiutata di corrispondere il pagamento delle attività da lui svolte per l'ultimo trimestre e che quindi aveva cessato di lavorare per la società anche perché la società aveva rifiutato di regolarizzare la sua posizione lavorativa. Premessi tali fatti deduceva che tra le parti era intercorso un rapporto di natura subordinata essendo il ricorrente tenuto a metter a disposizione le sue energie lavorative , dovendo rispettare uno specifico orario di lavoro, percependo una retribuzione fissa, venendo controllato nella esecuzione della sua attività lavorativa utilizzando materiale della società resistente ed essendo inserito nella organizzazione della resistente .
Deduceva che nel caso di specie sussistevano i requisiti previsti dall'art.69 bis D.Lgs 276/2003 per ritenere che l'attività lavorativa svolta venisse qualificata collaborazione coordinata e continuativa che in assenza di progetto doveva essere convertita automaticamente in prestazione di lavoro subordinato. Deduceva di aver diritto per l'attività svolta all'inquadramento al 2 livello CCNL commercio e di aver pertanto diritto alle differenze di cui al conteggio allegato e avanzava le conclusioni sopra richiamate. Si costituiva la resistente eccependo la decadenza della impugnativa del rapporto di lavoro ex art.32 D.Lgs 183/2010 e il tardivo deposito del ricorso giudiziale dopo oltre 180 giorni dalla impugnativa stragiudiziale. Eccepiva altresì l'improcedibilità per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ex art.37 bis CCNL terziario servizi. Eccepiva comunque la prescrizione quinquennale dei crediti pretesi relativi al periodo anteriore al
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.39435/2022 R. Gen
La Giudice designata dott.ssa C M nella causa
TRA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carlo Parte_1
G ed A B giusta procura allegata alla al ricorso ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Via Tacito 41
RICORRENTE E
con sede legale in Roma, Viale Parioli, 160, in persona degli CP_1
Amministratori e legali rappresentanti p.t., e , CP_2 Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. A B, e dall'Avv. P G, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, presso i quali è elett.te dom. ta agli indirizzi di posta elettronica certificata suddetti e al domicilio fisico presso il loro studio in Roma, Via Giovanni Nicotera, 29, in virtù di delega allegata alla comparsa di costituzione.
RESISTENTE
all'udienza del 10.5.2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente che si liquidano in €5.359,00 per compensi, oltre spese generali (15%) e oltre IVA e CPA. Roma , 10.5.2024
La GIUDICE
Dott.ssa C M
FATTO
Con ricorso depositato in data 14.12.2022 e ritualmente notificato in data 27.1.2023 il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio davanti al giudice del lavoro di Roma la avanzando le seguenti CP_1 conclusioni: “Piaccia al Giudice adito accogliere il presente ricorso e: 1) accertare e dichiarare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (inquadrato nella II livello del C.c.n.l. Commercio) tra il sig.
[...]
e la a far data dal 01/06/2014 al 20/12/2021;
Parte_1 Controparte_4 2) per l'effetto, condannare la in persona del legale rappresentante pro CP_4 tempore – anche a titolo di risarcimento del danno – al pagamento in favore del ricorrente della somma di 78.303,37 o della somma maggiore o minore che vorrà liquidare per i titoli di cui in premessa;
Con determinazione del danno derivante dalla svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., dal maturare dei crediti al soddisfo ed interessi sempre con decorrenza dal sorgere dei crediti, da calcolarsi sulle somme rivalutate. Con sentenza esecutiva ex art. 431 c.p.c. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite oltre i.v.a. e c.p.a.”
Deduceva il ricorrente:
- che la società resistente gestiva un servizio di prenotazioni mediche on line offrendo ai medici la presenza sulla piattaforma tramite il pagamento di una quota oltre la commissione sulla prenotazione;
- che la società illustrava la propria attività sul suo sito istituzionale;
- che il ricorrente era stato assunto in data 1.6.2014 ed aveva iniziato a lavorare in forza di una pluralità di contratti di consulenza con partita iva ;
- che il rapporto era proseguito senza interruzione fino al 20.12.2021 data in cui il ricorrente si era rifiutato di proseguire il rapporto senza regolarizzazione;
- che durante tutto il rapporto il ricorrente aveva lavorato 4 giorni a settimana dal lunedì al giovedì ma che frequentemente per due settimane al mese aveva lavorato dal lunedì al venerdì e che spesso gli era stato richiesto di effettuare lavoro straordinario anche il sabato e la domenica;
- che dall'inizio del rapporto avvenuto nel 2014 al dicembre 2016 aveva lavorato in modalità smart working per sei mesi l'anno (da gennaio a giugno) e in ufficio per i restanti sei mesi (da luglio a dicembre) lavorando presso gli uffici operativi della convenuta siti in Roma alla Via Basento 57 fino al 2019, e successivamente in Via Basento 37;
- che a partire dall'inizio del gennaio 2017 e sino alla fine del rapporto
,avvenuto nel dicembre 2021, aveva continuativamente lavorato presso gli uffici della convenuta i primi 3 giorni della settimana e in smart working il restante giorno della settimana (giovedì);
- che aveva svolto per tutto il proprio periodo di lavoro le mansioni di grafico delle applicazioni e del web, di grafico editoriale, di illustratore e montatore video;
- che era sottoposto al potere direttivo e gerarchico del datore di lavoro. Deduceva il ricorrente di aver svolto le seguenti mansioni:
a) creazione di materiale audiovisivo per campagne pubblicitarie nazionali ed eventi;
realizzazione di materiale illustrativo statico e animato per la piattaforma web , per le app e per i social;
precisava al riguardo che tra i tanti contenuti prodotti dal ricorrente vi era anche un avatar illustrato che rappresentava un medico scelto dalla società come testimonial e utilizzato per tutte le comunicazioni cartacee e digitali web e nelle app;
b) realizzazione di grafica editoriale per mezzo di stampa;
c) sviluppo della grafica web sul portale della società, della grafica delle app, della grafica delle campagne digitali sui social. Deduceva che ogni attività era stata svolta sotto il controllo dei signori
[...]
e che dovevano anche approvare e seguire ogni passaggio CP_3 CP_2 delle attività assegnate.
Precisava che aveva dovuto anche rispettare i tempi di consegna e di minutaggio indicati dai signori e Parte_2 CP_2
Precisava che si era occupato anche della ideazione del concept comunicativo, della ricerca e della proposta dei contenuti del montaggio e dell'editing audio/video e che aveva curato il rapporto con i fornitori dei servizi di speakeraggio e copywriting . Deduceva che la convenuta gli aveva messo a disposizione una postazione lavorativa attrezzata in una stanza e che spesso era stato chiamato a lavorare nelle stanze adiacenti a quelle dei titolari per consentire a loro di verificare lo svolgimento delle varie fasi di lavoro. Deduceva altresì:
- che aveva dovuto rispettare l'orario di 7 ore giornaliere dalle 9,30 alle 17,30 per 4 giorni settimanali ;
- che era tenuto ad avvisare e ad accordarsi con i titolari per ferie, permessi e ritardi;
- che aveva percepito una retribuzione fissa mensile di €700,00 da giugno 2014 a settembre 2016 e di €1000,00 al mese per il restante periodo. Deduceva che la convenuta avvalendosi di fondi regionali aveva ottenuto un finanziamento per il pagamento di un semestre lavorativo del ricorrente come lavoratore autonomo e che le attrezzature tecniche acquistate con detto finanziamento erano state messe nel settore programmazione della azienda e non consegnate al ricorrente. Deduceva che la resistente si era rifiutata di corrispondere il pagamento delle attività da lui svolte per l'ultimo trimestre e che quindi aveva cessato di lavorare per la società anche perché la società aveva rifiutato di regolarizzare la sua posizione lavorativa. Premessi tali fatti deduceva che tra le parti era intercorso un rapporto di natura subordinata essendo il ricorrente tenuto a metter a disposizione le sue energie lavorative , dovendo rispettare uno specifico orario di lavoro, percependo una retribuzione fissa, venendo controllato nella esecuzione della sua attività lavorativa utilizzando materiale della società resistente ed essendo inserito nella organizzazione della resistente .
Deduceva che nel caso di specie sussistevano i requisiti previsti dall'art.69 bis D.Lgs 276/2003 per ritenere che l'attività lavorativa svolta venisse qualificata collaborazione coordinata e continuativa che in assenza di progetto doveva essere convertita automaticamente in prestazione di lavoro subordinato. Deduceva di aver diritto per l'attività svolta all'inquadramento al 2 livello CCNL commercio e di aver pertanto diritto alle differenze di cui al conteggio allegato e avanzava le conclusioni sopra richiamate. Si costituiva la resistente eccependo la decadenza della impugnativa del rapporto di lavoro ex art.32 D.Lgs 183/2010 e il tardivo deposito del ricorso giudiziale dopo oltre 180 giorni dalla impugnativa stragiudiziale. Eccepiva altresì l'improcedibilità per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione ex art.37 bis CCNL terziario servizi. Eccepiva comunque la prescrizione quinquennale dei crediti pretesi relativi al periodo anteriore al
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi