Trib. Messina, sentenza 03/12/2024, n. 2743
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Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
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Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Giudice est.,
3) dott. Simona Monforte Giudice, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 3736/2023 R.G., posta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 11/11/2024 e vertente
T R A
, c.fisc. , elettivamente domiciliata presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. DEMESTRI CARLO che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
C O N T R O
c.fisc. , elettivamente domiciliato presso lo Controparte_1 C.F._2 studio dell'avv. CRISAFULLI MARISA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI
All'udienza del 11/11/2024 i procuratori hanno concluso come da verbale.
Visto del P.M. in data 30/11/2023
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato in cancelleria in data 02.10.2023, chiedeva Parte_1 che fosse dichiarata la separazione giudiziale dal coniuge con il quale Controparte_1 aveva contratto matrimonio il 05.06.2018 in CI SAON (atto iscritto nei Registri dello Stato
Civile del Comune di CI SAON, anno 2018, atto 11, parte I).
La ricorrente premetteva che dall'unione era nata una figlia, il 06.12.2004, Persona_1 maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
che il rapporto affettivo tra i coniugi si era andato deteriorando a causa dei continui maltrattamenti posti in essere nei suoi confronti dal marito;
rappresentava che, nel mese di maggio 2023, il proprio padre le aveva riferito che il era CP_1 solito somministrarle, a sua insaputa, delle consistenti dosi di sostanze calmanti;
riferiva, altresì, che, in seguito, ella aveva rinvenuto all'interno dell'autovettura del resistente un foglio con
l'indicazione del farmaco utilizzato ed una strana lettera, scritta dal marito, in cui la , Parte_1
1
apparente autrice della stessa, dava atto di voler andare a vivere con altro uomo e di voler abbandonare la sua vecchia vita. Riferiva che, pertanto, ella aveva deciso di trasferirsi presso la propria famiglia d'origine, intimorita dai comportamenti del marito e temendo per la propria incolumità.
Concludeva chiedendo che venisse pronunciata la separazione dei coniugi con addebito a carico del marito;
che venissero adottati i provvedimenti di cui all'art 473 bis 70 c.p.c.;
infine, che fosse posto
a carico del l'obbligo di corrisponderle un contributo mensile per il suo mantenimento di CP_1 importo non inferiore ad euro 300,00.
Rilevato che la ricorrente aveva allegato condotte di violenza domestica poste in essere dal , CP_1 il Giudice delegato, con decreto del 20/10/2023, emetteva, quale provvedimento indifferibile ed urgente, l'ordine di allontanamento del resistente dalla casa coniugale, prescrivendo, altresì, allo stesso di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla ed in particolare al luogo Parte_1 di lavoro, al domicilio dei genitori della stessa e degli altri prossimi congiunti, fissando in mesi sei la durata dell'ordine di protezione.
Nell'ambito del sub procedimento relativo al provvedimento emesso ex art. 473bis.15 cpc, integrato tempestivamente il contraddittorio il si costituiva contestando la ricostruzione fornita da CP_1 parte ricorrente e chiedendo la revoca del provvedimento emesso inaudita altera parte. Escussi informatori, con provvedimento dell'11.12.2023 veniva confermato l'ordine di protezione, la cui durata veniva fissata in sei mesi.
Nel procedimento portante con decreto del 25/10/2023, veniva, inoltre, disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 20/12/2023.
Si costitutiva in giudizio il aderendo alla richiesta di separazione, ma contestando la CP_1 ricostruzione dei fatti operata dalla moglie circa i motivi della crisi coniugale ed affermando di non aver mai posto in essere gli asseriti maltrattamenti denunciati dalla coniuge.
Chiedeva, pertanto, che fosse rigettata la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente e che non fosse posto a suo carico l'obbligo di corrispondere alla moglie il chiesto assegno di mantenimento, essendo egli