Trib. Trapani, sentenza 15/11/2024, n. 678
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
Il Giudice del lavoro, dott. D P, nella causa iscritta al n. 1732/2023
R.G.L. promossa
D A
, rappresentata e difesa dall'avv. A D Parte_1
- ricorrente -
C O N T R O
[...]
Controparte_1
in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi
[...]
ex art. 417 bis c.p.c.
- resistente - ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe, avendo premesso di avere prestato servizio alle dipendenze del Controparte_1
convenuto in forza di successivi contratti a tempo determinato (negli anni scolastici
2017/2018 e 2018/2019) svolgendo mansioni identiche rispetto a quelle attribuite al personale a tempo indeterminato, lamentava di essere stata esclusa dal beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, ovverosia la cd. carta elettronica del docente, recante un contributo economico pari a euro 500 annui, finalizzato all'acquisto di beni e servizi formativi, per lo sviluppo delle competenze professionali.
Deducendo l'illegittimità e il carattere discriminatorio della suddetta normativa, nella parte in cui aveva escluso dal beneficio i docenti con contratti a tempo determinato, chiedeva il riconoscimento del diritto ad usufruire della Carta del Docente di cui all'art.
1
1, comma 121, della L. n. 107/2015 per gli anni scolastici di insegnamento svolto a tempo determinato alle dipendenze del e, per l'effetto l'adempimento Controparte_1
in forma specifica mediante condanna del convenuto alla concessione della CP_1
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art.
1 della L. n. 107/2015, e all'accreditamento dell'importo di Euro 500,00= per ogni anno lavorato a tempo determinato.
Si costituiva in giudizio il sollevando preliminarmente Controparte_1
l'eccezione di prescrizione e chiedendo il rigetto del ricorso.
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata discussa mediante deposito di note di trattazione scritta e posta in decisione.
Il ricorso va accolto.
La normativa di riferimento del beneficio in esame è costituita dall'art. 1, comma
121, della l. 13 luglio 2015, n. 107, il quale recita: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per
l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di Controparte_2
laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
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In attuazione del successivo comma 122, le concrete modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono state inizialmente dettate dal
Dpcm 23 settembre 2015 (che regola la sua erogazione per l'a.s. 2015/2016) e poi dal
Dpcm 28 novembre 2016 (che riguarda gli a.s. successivi a partire dal 2016/2017).
Per l'a.s. 2015/2016 era stata prevista la consegna di apposita card personale elettronica.
Dall'anno scolastico seguente, il Dpcm 28 novembre 2016 ha previsto che la Carta fosse realizzata in forma di applicazione web, utilizzabile tramite accesso alla rete
Internet attraverso una piattaforma informatica dedicata. Per l'anno scolastico
2016/2017, la registrazione dei soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata era consentita dal 30 novembre 2016. A partire dall'anno scolastico 2017/2018, la registrazione di nuovi soggetti beneficiari sull'applicazione web dedicata è consentita dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno.
Il nodo centrale della controversia in esame, caratterizzata da una spiccata serialità, verte sulla spettanza del beneficio in esame ai docenti a tempo determinato. In base alla disciplina sopra riportata, infatti, il ha ritenuto che i docenti non di ruolo e con CP_1
contratto a tempo determinato (come la parte qui ricorrente) fossero esclusi dalla cerchia dei
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