Trib. Teramo, sentenza 14/01/2025, n. 31

TRIB Teramo
Sentenza
14 gennaio 2025
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TRIB Teramo
Sentenza
14 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Teramo, sentenza 14/01/2025, n. 31
Giurisdizione : Trib. Teramo
Numero : 31
Data del deposito : 14 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 3019/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3019/2018 promossa
da
LA EN NZ ([...]), in proprio e quale erede di ND
TA, e LA NN ([...]) quale erede di ND TA,
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. LUIGI VILLANI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Teramo Via Noè Lucidi, 51,;

PARTE ATTRICE
contro
NZ S.P.A. (05032630963), in persona del legale rappresentante pro tempore;

rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MARIO CHENG CHI CHANG, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Isola Del Gran Sasso (TE), Via S.Antonio n.4;
CONVENUTA
nonché contro
DI FA ET (C.F. [...]),
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. NN MACÈ, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roseto degli Abruzzi (TE), via Nazionale n. 633;

CONVENUTO
OGGETTO: sinistro stradale.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 24 settembre 2024.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato LA LO NZ e ON TA hanno convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale NZ S.P.A. e PI DI FA, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Voglia l'On. Tribunale Civile di Teramo, contrariis reiectis, accertata la responsabilità esclusiva del sig. Di BI PI in ordine alla causazione del sinistro stradale de quo condannarlo in solido con la
Allianz S.p.A. al risarcimento dei danni come innanzi quantificati, in favore della signora ND TA e della signora AN LO NZ, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal dì del sinistro sino all'effettivo pagamento. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio anche della fase stragiudiziale”.
A sostegno della spiegata pretesa risarcitoria, parte attrice ha esposto che in data 9 luglio 2014, alle ore 16.30 circa, nel territorio del Comune di Campli, lungo la Strada Provinciale 17 nei pressi del civico
288 di Via Mirabili, aveva perso la vita drammaticamente la vita RE AN, rispettivamente figlio di
ON TA e fratello di LA LO NZ.
Nell'occasione, secondo la prospettazione attorea, il sig. RE AN, durante un allenamento ciclistico in sella alla bici Cannondale, era stato urtato da tergo dalla Fiat Stilo targata CD 488 WA
(assicurata presso NZ S.P.A.), condotta dal proprietario DI FA PI, il quale percorreva la pubblica via nella stessa direzione di marcia del ciclista, Garrufo – Sant'Omero.
Ritenuta pacifica la responsabilità esclusiva del conducente della Fiat Stilo, con richiamo anche alle risultanze emerse fino a quel momento nel procedimento penale, al tempo pendente dinanzi a questo
Tribunale a carico del conducente DI FA PI, le parti attrici hanno richiesto i danni sofferti in conseguenza del decesso dello stretto congiunto, quantificati in euro 395.863,57 per ON TA e in euro 234.969,90 per LA LO NZ, dando comunque atto del pagamento di € 250.000,00 effettuato ante causam da NZ S.p.a. in epoca precedente la notifica dell'atto introduttivo in favore di ON
TA nonché del pagamento di € 78.000,00 effettuato ante causam da NZ S.p.a., sempre in epoca precedente la notifica dell'atto introduttivo, in favore di LA LO NZ.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17 dicembre 2018 si è costituita in giudizio NZ S.P.A., innanzitutto contestando la dinamica del sinistro descritta nell'atto di citazione e proponendone una differente, risultante anche dagli accertamenti svolti in fase di indagini dal consulente nominato all'uopo dalla Procura della Repubblica di Teramo, ing. Marco Colagrossi;
secondo la prospettazione della IA, infatti, il compianto RE AN, nell'occasione, procedeva nella direzione di marcia opposta a quella da cui proveniva la vettura condotta da PI DI FA, transitando al centro della carreggiata, senza mantenere la propria destra e tenendo, in costanza dell'evento, una direzione sinistrorsa verso l'opposto margine sinistro della carreggiata rispetto al suo senso di marcia.
In tal modo, sarebbe avvenuto un impatto frontale tra i due mezzi, come poteva desumersi da molteplici elementi, tutti evidenziati nella relazione del menzionato consulente, e segnatamente:
- la ruota posteriore della bicicletta era risultata integra e comunque priva del benché minimo danneggiamento che potesse far solo presupporre un urto da tergo,
2
- era stato riscontrato, invece, il piegamento del cerchio anteriore del velocipede, con la compromissione delle fibre sul lato destro;

- era anche emerso che, dopo la collisione, il velocipede, con la fiancata destra aveva urtato contro la parte frontale della Stilo, lasciando un foro nel paraurti con l'innesto a baionetta del pedale destro, che era risultato piegato verso l'interno e il ciclista era stato caricato sulla parte centrale del cofano dell'automobile per poi urtare violentemente contro il parabrezza verso il lato destro.
Ha riferito la IA che il consulente della Procura aveva anche effettuato una simulazione del sinistro, all'esito della quale doveva escludersi che si fosse trattato di un tamponamento tra i veicoli.
Secondo la prospettazione della compagnia, doveva, quindi, affermarsi la concorsuale responsabilità in capo ai conducenti dei due veicoli, poiché entrambi avevano tenuto un comportamento non rispettoso delle norme che disciplinano la circolazione stradale e, in ogni caso, non si erano uniformati alle generiche regole della prudenza che le condizioni di luogo e di tempo imponevano loro, con attribuzione della prevalente responsabilità in capo al ciclista, sicché era da ritenersi congrua l'offerta risarcitoria formalizzata in sede stragiudiziale.
Sotto altro profilo, la IA convenuta ha contestato la quantificazione del danno operata da parte attrice, evidenziandone il carattere esorbitante, e ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
rigettare la domanda giacché infondata per le argomentazioni esposte ovvero, preso atto della congruità della offerta, dichiarare che nulla è dovuto alla parte attrice e, per l'effetto, condannarla al pagamento delle spese di lite. In ogni caso con vittoria di spese di lite”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19 dicembre 2018 si è costituito in giudizio PI DI FA, associandosi alle difese già spiegate dalla propria compagnia assicuratrice quanto alla dinamica del sinistro, in particolare rappresentando che il ciclista, proveniente dal senso contrario, aveva invaso la sua corsia di marcia, tagliandogli la strada e andando a collidere in maniera trasversale (parte destra del velocipede), con la parte anteriore centrale dell'autovettura Fiat Stilo, che conduceva. Sul presupposto, quindi, che la responsabilità della collisione era da ricondursi esclusivamente alla condotta imprevedibile del ciclista, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) Rigettare la domanda delle attrici, poiché infondata in fatto e diritto, per le motivazioni di cui in narrativa;

2) Con vittoria di spese di causa”.
Così instauratosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante prove orali;
all'udienza del 22 novembre 2023 è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ordinari per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con ordinanza del 6 giugno 2024, la causa è stata rimessa sul ruolo, attesa la necessità di appurare l'integrità del contraddittorio all'esito del decesso, intervenuto in pendenza del giudizio, dell'attrice ON
TA.
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Espletati tali incombenti, all'udienza del 24 settembre 2024 la causa è stata nuovamente assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE


1 - SULLA DINAMICA DEL SINISTRO.

Deve anzitutto darsi atto che, nelle more del presente giudizio, è stata pronunciata la sentenza n.
33/2023 del 2 maggio 2023, con la quale il Tribunale penale di Teramo ha condannato il convenuto PI
DI FA alla pena di mesi otto di reclusione (con sospensione condizionale) per il delitto di cui all'art. 589 comma I e II c.p.
Occorre allora domandarsi quali siano gli effetti di tale pronuncia, pacificamente passata in giudicato, sull'odierno giudizio civile, avente ad oggetto il risarcimento dei danni sofferti dai parenti prossimi della vittima: è invero imprescindibile, ai fini decisori, comprendere quale sia la portata vincolante della sentenza n. 33/2023 in questo giudizio civile, poiché l'accertamento della dinamica del sinistro – rispetto alla quale le parti forniscono versioni diametralmente opposte – comporta significative ricadute in questo giudizio civile, incidendo in maniera importante sulla ripartizione delle rispettive responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nella causazione dell'incidente, e – inevitabilmente – sulla quantificazione del risarcimento spettante ai parenti della vittima.
In punto di diritto, è utile rammentare quanto disposto dall'art. 651 c.p.p.: “la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.
In tale direzione, la giurisprudenza nella materia in esame risponde, ormai da tempo, a principi consolidati ai quali va data oggi ulteriore continuità, per cui “Il giudicato penale di condanna ha efficacia vincolante nel giudizio civile risarcitorio, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., in ordine all'accertamento del nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica e delle circostanze di tempo, luogo e modo di svolgimento di esso, ma non preclude al giudice civile
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