Trib. Bologna, sentenza 11/03/2024, n. 782
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Testo completo
N. R.G. 12492/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. B Pa Presidente dott. F N Giudice Relatore dott. Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 12492/2021 avente ad oggetto: “divorzio giudiziale – cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI L CA e, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in CORSO MAZZINI, 359 40062 MOLINELLA presso il difensore avv. DI
L CA
ATTORE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VALDINOCI CP_1 C.F._2
C, elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI 86 47521 CESENA presso il difensore avv. VALDINOCI C
CONVENUTO con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
BONETTI: come da memoria ex art. 183 c. 6 n. 1 c.p.c.;
precisando che chiede l'affido esclusivo alla madre con facoltà per la stessa di assumere autonomamente anche le decisioni in materia di salute, istruzione, scelta della residenza abituale e in generale nelle questioni di maggior interesse per i figli, atteso che a suo parere emerge la difficoltà di ottenere dal padre il consenso a scelte importanti per la tutela dei figli minori.
DI MARCO: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 22.11.2023.
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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La sig.ra nata a [...] il [...], socia e lavoratrice presso società di Parte_1
famiglia esercente attività di panificazione, e il sig. nato a [...] il 23 CP_1
luglio 1983, autotrasportatore, hanno contratto matrimonio in Molinella (BO) il 18 giugno 2016, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune con Atto N. n. 4 Parte 2, Serie A,
Anno 2016;
dalla loro unione sono nati i figli, il 11 luglio 2009, il 26 aprile Persona_1 Per_2
2013 e il 24 agosto 2017. Per_3
Le parti si sono separate consensualmente comparendo avanti il Tribunale di Bologna in data
03.03.2021;
le condizioni di separazione prevedevano:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Il Sig. trasferirà CP_1 altrove la propria residenza entro il termine di sei mesi decorrenti dal deposito del ricorso per separazione consensuale;
3) A tal proposito si precisa che il sig. già a partire dal 01 CP_1 gennaio u.s., ha lasciato l'abitazione coniugale e ha trasferito il proprio domicilio presso l'abitazione dei di lui genitori, sigg. e , sita in Molinella (BO), Via Selva n. 64, Controparte_2 CP_3 in attesa di reperire idonea abitazione dove trasferire la propria residenza;
4) L'abitazione coniugale in Selva Malvezzi (BO), Via Selva n. 16, concessa in locazione alla sig.ra rimarrà Pt_1 nell'esclusiva disponibilità di quest'ultima;
5) Il canone di locazione di € 350,00 sarà a completo carico della sig.ra avendo il sig. già trasferito il proprio domicilio altrove;
6) I figli Pt_1 CP_1 saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, che resterà appunto nella casa adibita a residenza della famiglia;
7) La sig.ra si impegna a Pt_1 farsi carico del mantenimento ordinario dei figli, grazie all'aiuto della famiglia materna;
8) Questa condizione di mantenimento ordinario per i 3 figli in capo alla moglie, permarrà per i prossimi 6 anni
(posto che entro tale termine il sig. avrà estinto la maggior parte dei finanziamenti CP_1 attualmente accesi);
9) Al contempo il sig. si impegna a versare l'importo percepito di CP_1 Org_ assegni Familiari erogati da alla signora o su carta prepagata ovvero su libretto. Tali Pt_1 somme verranno utilizzate nell'esclusivo interesse dei figli ed imputate a mantenimento ordinario (o suo contributo). 10) Al termine dei 6 anni, di cui al punto 8), vista la Legge di Bilancio 2021 che, dalla sua entrata in vigore, contiene una previsione di accrescimento dell'importo degli ANF dal 2021, i coniugi si impegnano formalmente a rivedere le condizioni economiche relative al contributo al Org_ mantenimento dei figli, tenendo conto della somma che in quel momento sarà erogata da e che il sig. s'impegna a continuare a versare a favore dei figli con le stesse modalità sopra previste. CP_1 11) Sempre in riferimento all'erogazione degli Assegni familiari in busta, le parti, affinchè vengano regolarmente percepiti, si accordano affinchè – qualora fosse necessario – i figli muteranno la loro residenza anagrafica dal padre, senza che tuttavia tale clausola muti il collocamento prevalente presso la madre, inteso questo, come diritto e dovere di visita rispetto ai tempi di accudimento della prole. 12)
Il sig. si impegna a richiedere gli arretrati degli assegni di mantenimento da luglio 2020 ad CP_1 oggi e a far confluire le somme di detti assegni nel conto corrente di nuovo apertura sopra menzionato ovvero nella carta prepagata;
13) Nell'ipotesi in cui la signora venisse assunta come Pt_1 dipendente, i coniugi si accordano affinché le detrazioni per i figli siano previste al 50% fra i genitori.
14) Il sig. contribuirà al pagamento del 50% delle spese straordinarie, così come previste CP_1 dal Protocollo di Bologna, che qui si intende integralmente richiamato;
15) Le modalità di visita dei figli sono così stabilite: - il padre, a seguito del trasferimento della propria residenza presso altra idonea abitazione, potrà un giorno alla settimana recarsi presso la casa coniugale e trascorrere una serata insieme ai figli, concordando il giorno con la sig.ra - orientativamente il mercoledì;
- a Pt_1
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weekend alternati, dal venerdì sera alla domenica mattina, il padre, fino al conseguimento del dodicesimo anno di età di potrà vedere i figli rimanendo all'interno della casa coniugale, al Per_1 fine di evitare il più possibile spostamenti ai minori e abituarli gradualmente alla nuova realtà familiare;
- al dodicesimo anno di età di sempre a weekend alternati, il padre potrà andare a Per_1 prendere presso l'abitazione materna e il venerdì sera e per poi accompagnarli Per_1 Per_2 nuovamente a casa la domenica mattina;
- per quanto riguarda invece il figlio più piccolo Per_3 fino al compimento del 6° anno di età, le parti convengono che non sia previsto il pernottamento presso l'abitazione del padre, di conseguenza, quest'ultimo a sabati alternati potrà andare a prendere il figlio il sabato mattina riportandolo a casa il sabato sera;
- al compimento del sei anni di Per_3 età di nei weekend alternati di spettanza del padre, anche potrà pernottare presso Per_3 Per_3 l'abitazione del predetto insieme agli altri due fratelli, con gli stessi obblighi già previsti per gli altri due figli, ovvero di essere riaccompagnati a casa la domenica mattina. 16) I figli trascorreranno ad anni alterni la giornata di Natale presso un genitore e quella di S S presso l'altro;
17) I figli trascorreranno sempre ad anni alterni la giornata di Capodanno presso un genitore e il giorno dell'Epifania presso l'altro;
18) I figli trascorreranno ad anni alterni con ognuno dei genitori il giorno di Pasqua ovvero quello di Pasquetta;
nell'anno 2021 i figli trascorreranno il giorno di Pasqua con la madre e quello di Pasquetta con il padre. 19) I figli trascorreranno le vacanze estive con le stesse modalità del diritto di visita per i weekend alternati, nonché una settimana a testa;
20) Le parti convengono che, qualora anche per l'anno corrente, per tutto il periodo estivo, la sig.ra Parte_2
mamma della sig.ra dovesse condurre in locazione l'abitazione sita in Cervia e in
[...] Pt_1 disponibilità anche di quest'ultima, i figli potranno stare con il papà nel suo weekend di visita, potendo usufruire di detto immobile, ed in accordo con la mamma;
21) Nel caso in cui il sig. CP_1 decidesse di usufruire di detto immobile, in accordo con la sig.ra quest'ultima si recherà Pt_1 altrove per quel weekend;
22) Nel caso in cui invece la condizione di cui al punto 20 non dovesse avverarsi per un qualsiasi motivo, il diritto di visita seguirà quanto indicato al punto 19;
23) Le parti convengono che durante le vacanze estive il figlio non possa pernottare con il padre fino a Per_3 quando non compia 6 anni di età;
24) I mobili, le suppellettili e gli arredi attualmente nella casa coniugale lì resteranno tranne gli effetti personali del sig. e il televisore. 25) I coniugi si CP_1 impegnano fin d'ora a concedersi le eventuali necessarie autorizzazioni per il rilascio del passaporto nonché all'iscrizione dei figli nei rispettivi passaporti, altresì autorizzazione per l'espatrio e per poter effettuare dei viaggi anche all'estero con i figli. 26) Le parti convengono che la sig.ra Pt_1 corrisponda al sig. , entro il 25 di ogni mese, la somma di € 70,00 (settanta/00), relativa al CP_1 finanziamento acceso dal marito, per l'acquisto dell'elettrodomestico “Bimby”, attualmente in disponibilità ed uso della predetta fino all'estinzione di detto finanziamento prevista per Pt_1
Gennaio o Febbraio 2022. 27) La Sig.ra e il sig. si danno reciprocamente atto di Pt_1 CP_1 essere entrambi economicamente autosufficienti e dichiarano di nulla avere a pretendere l'una dall'altro a titolo di concorso nel proprio personale mantenimento;
28) Riguardo agli altri rapporti patrimoniali, fintanto che il sig. non avrà chiuso il conto cointestato, avendo la signora CP_1 già provveduto all'apertura di un conto solo a suo nome, il marito si impegna a tenere indenne Pt_1 la moglie da qualsiasi posizione debitoria relativa al conto cointestato a far data dal mese di novembre 2020;
29) I coniugi concordano di non introdurre all'interno del nucleo familiare né della casa adibita a residenza dei figli, eventuali nuovi compagni né tantomeno di dormire presso quest'ultimi con i figli ovvero presso la casa familiare, per un periodo di tre anni dal deposito del ricorso;
30) I coniugi s'impegnano a trattare nel mutuo rispetto fra loro e nei confronti dei figli, senza addurre strumentalizzazioni relative alla