Trib. Bari, sentenza 07/01/2025, n. 2

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bari, sentenza 07/01/2025, n. 2
Giurisdizione : Trib. Bari
Numero : 2
Data del deposito : 7 gennaio 2025

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Craca, a seguito della trattazione scritta, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7867/2024 R.G. vertente
tra
MIRELLA SORGENTE, con l'assistenza e difesa degli avv.ti Michele Ursini e Manuela Samantha Misceo;

- RICORRENTE -

e
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO E UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA, UFFICIO III, AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BARI, contumace;

- RESISTENTE –
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito e, premesso di essere docente precaria in quanto titolare di contratti di lavoro a tempo determinato, ha esposto di aver reso la seguente attività di docenza per l'amministrazione convenuta nei seguenti periodi temporali:
- nell'a.s. 2020/2021: dal 29.09.2020 al 31.08.2021 (supplenza annuale);

- nell'a.s. 2021/2022: dal 09.09.2021 al 30.06.2022 (supplenza fino al termine delle attività didattiche);

- nell'a.s. 2022/2023: dall'08.09.2022 al 30.06.2023 (supplenza fino al termine delle attività didattiche);

- nell'a.s. 2023/2024 dall'01.09.2023 al 30.06.2024 (supplenza fino al termine delle attività didattiche). La parte ricorrente ha dedotto di non aver beneficiato in tali annualità dell'erogazione dell'importo di € 500,00 annui
prevista dall'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 destinato allo sviluppo delle competenze professionali e ha lamentato la discriminazione rispetto al personale docente di ruolo e - dopo aver argomentato in diritto e richiamato a sostegno la pronuncia del Consiglio di Stato n. 1842/2022 e di CGUE del 18.5.2022 - ha concluso chiedendo accertarsi e dichiararsi il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici di cui all'elencazione che precede, così come riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il Ministero dell'Istruzione alla corresponsione alla parte ricorrente dell'importo nominale di Euro 2.000,00. Non si è costituito in giudizio il Ministero che quindi è rimasto contumace. Ai fini della decisione, appare utile ricostruire il quadro normativo e contrattual-collettivo di riferimento. L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica pe l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Pi. nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del 23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato. La normativa nazionale è stata poi recentemente oggetto di esame anche da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con riferimento alla sua compatibilità con l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, allegato alla direttiva 1999/70/CE. In particolare, con l'ordinanza 18.5.2022 nella causa C-450/2021, la CGUE ha evidenziato che: la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive. Va osservato, poi, che l'art. 282 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297) sancisce, che “L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica”. Anche il C.C.N.L. Scuola attribuisce rilievo centrale alla formazione dei docenti, disponendo, all'art. 28 CCNL comparto scuola (4.8.1995) che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti dal presente contratto.

2. Essa costituisce, altresì, un obbligo di servizio per il medesimo personale in relazione alle iniziative organizzate o promosse dalle singole scuole o dall'Amministrazione nelle sue diverse articolazioni, in quanto funzionale a promuovere l'efficacia del sistema scolastico e la qualità dell'offerta formativa, in relazione anche all'evoluzione del contenuto dei diversi profili professionali”. L'art. 63 CCNL 27.11.2007, rubricato “Formazione in Servizio”, sancisce che “1. La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un efficace politica di sviluppo delle risorse umane. L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio. La formazione si realizza anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale mediante percorsi brevi finalizzati ad integrare il piano di studi con discipline coerenti con le nuove classi di concorso e con profili considerati necessari secondo le norme vigenti. Conformemente all'intesa sottoscritta il 27 giugno 2007 tra il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e le Confederazioni sindacali, verrà promossa, con particolare riferimento ai processi d'innovazione, mediante contrattazione, una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale
che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo.

2. Per garantire le attività formative di cui al presente articolo l'Amministrazione utilizza tutte le risorse disponibili, nonché le risorse allo scopo previste da specifiche norme di legge o da norme comunitarie. (…)”. Il successivo art. 64 del medesimo C.C.N.L., rubricato
“Fruizione del diritto alla formazione”, prevede che “1. La partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”. Il legislatore con l'emanazione dell'art. 15 D.L. n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 103 del 10.8.2023, ha esteso, per l'anno 2023, i benefici della c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1 comma 121 L. n. 107/2015, ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile. Con riferimento specifico alle diverse tipologie di supplenze del personale scolastico va, poi, osservato che l'art. 4 della legge 124/1999 ha individuato tre diversi tipi di assunzione a termine: a) le supplenze annuali conferite in riferimento all'“organico di diritto”, ossia riguardanti posti disponibili e vacanti (art. 4, comma 1, legge 124/1999) in relazione alle quali è prevista la stipula di contratti a termine con scadenza al 31 agosto di ogni anno;
b) le supplenze annuali relative all'“organico di fatto” riguardanti, differentemente da quanto prospettato alla lettera a), posti non tecnicamente vacanti che ma si rendono di fatto disponibili;
in relazione a queste è prevista la stipula di contratti aventi scadenza al termine delle attività didattiche (e cioè il 30 giugno di ogni anno, si veda l'art. 4, comma 2, legge 124/1999), c) le supplenze temporanee conferite per ogni altra necessità (come ad esempio per la sostituzione di personale assente) destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono state disposte (art. 4, comma 3, legge 124/1999). Tutto ciò premesso, con specifico riferimento alla carta docente ed alle problematiche giuridiche ed interpretative ad essa connessa si è pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza n. 29961 del 27.10.2023 i cui condivisibili salienti passaggi motivazionali si riportano di seguito.
<5.1 Ciò posto, la norma di legge evidenzia due profili che fondano l'attribuzione secondo il disegno del legislatore.

5.2 Da un lato, essa è destinata ai soli insegnanti di ruolo, manifestando un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed
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