Trib. Napoli, sentenza 02/04/2024, n. 2430

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 02/04/2024, n. 2430
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 2430
Data del deposito : 2 aprile 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione lavoro
Il Giudice Unico di Napoli, DOTT.SSA MARIA PIA MAZZOCCA in funzione di
Giudice del Lavoro all' udienza del 2.4.2024, tenutasi ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. R.G. 7441/2023
TRA
nato a Napoli il 28.12.1962, residente in San Giorgio a Parte_1
Cremano (Na) alla Via Principe Dei Liguori n. 19, C.F.: ;
C.F._1
, nato a Napoli il 10.12.1961, residente in Casalnuovo di Parte_2
Napoli (Na) alla Via Napoli n. 159, C.F.: ;
C.F._2 Parte_3
, nato a Napoli il 14.10.1978, residente in San Giuseppe Vesuviano (Na)
[...]
Traversa Contrada Concezione n. 3, C.F.: ;
C.F._3 Parte_4
, nato a Napoli il 25.03.1974, residente Ercolano (Na) alla Via N. M. Venuti n.
[...]
6, C.F.: , tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura rilasciata C.F._4 in calce, dall'avv.M C (Cod. Fisc. ), e con domicilio C.F._5 eletto presso lo studio dello stesso in Napoli, Via G. Porzio n. 4 – Centro Direzionale Isola G/8 RICORRE NTI E p.iva , con sede in Napoli al Controparte_1 P.IVA_1
Corso Garibaldi n. 387, in persona del Presidente del C.d.A. Controparte_2 nato a Napoli il 20 maggio 1958 C.F. rappresentata e difesa, C.F._6 dall'avv. Saverio MARRONE C.F. e con il medesimo C.F._7 elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Garibaldi n. 387 RESISTEN TE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 14.4.2023 e ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe ricorreva in giudizio deducendo:
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- Di aver lavorato alle dipendenze della Controparte_3 dal 3.12.1996, e dal 3.4.2000, Parte_2 Parte_3
dal 22.12.1997 e di essere passati successivamente alle Parte_4 dipendenze della a seguito di procedura di fusione per CP_4 incorporazione e, infine, a seguito del fallimento di quest'ultima, di essere passati alle dipendenze della resistente a decorrere dal 21.11.2012, con contratto di lavoro a tempo indeterminato inquadrati, ai sensi del CCNL Autoferrotranvieri, nella figura professionale di “operatore di esercizio”, parametro “129” il sig. “183” il sig. , “175” il sig. e Parte_2 Pt_1 CP_5
“188” il sig. Parte_4
- Che, in particolare, dal 2020 il sig. svolge mansioni di Capo Parte_4 operatori, mentre dal 2021 il sig. svolge mansioni di Collaboratore di Parte_2 esercizio;

- Che la sede di lavoro del sig. è Sorrento, mentre per gli altri è Parte_3 ubicata in Napoli alla Via G. Ferraris;

- Che, pur avendo fruito regolarmente delle ferie, dal 2012 in poi, dalla retribuzione ricevuta nelle giornate di ferie è stata illegittimamente esclusa l'indennità perequativa e l'indennità compensativa di cui all'accordo aziendale del 19.02.2013 attuativo dell'Accordo Regionale del 15.12.2011.
Allegavano giurisprudenza della Corte Europea a sostegno delle proprie tesi nonché giurisprudenza di legittimità. In diritto deducevano la normativa prevista dal CCNL di settore. Allegavano conteggi assumendo di essere creditori, per le causali su esposte, delle seguenti somme: euro 2.206,05. Parte_1 Parte_2 euro 1.397,84. euro 2.146,50. euro 2.263,35. Parte_3 Parte_4
Concludevano: “1) Accertare e dichiarare, per le causali di cui alla premessa, la nullità/illegittimità/illiceità degli artt. 2, 3 e degli allegati 1, 2 e 4 dell'Accordo Aziendale Contr sottoscritto da ed Organizzazioni sindacali in data 19/02/2013;
dell'art. 3 dell'accordo siglato dalle stesse parti sociali in data 15.12.2011, nella sede della Giunta Regionale della Campania e, quindi, della disciplina risultante dal combinato disposto delle richiamate clausole contrattuali con la disciplina dettata dagli artt. 41 e 67 del richiamato CCNL, in base a cui l'indennità perequativa/compensativa è esclusa dalla retribuzione normale utile al computo della retribuzione da corrispondere durante il periodo feriale e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, per il periodo dal 19/02/2013 a tutt'oggi, al computo nella retribuzione percepita nel periodo feriale della indennità perequativa/compensativa nella misura giornaliera, al lordo delle trattenute di legge, di euro 9,92 per il sig. di euro Pt_1
6,92 per il sig , di euro 9,55 per il sig. e di euro 9,54 per i . Parte_2 Parte_4 Parte_3
2) Condannare la resistente, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore dei ricorrenti del seguente importo lordo complessivo: euro 2.206,05. Parte_1 Parte_2
euro 1.397,84. euro 2.146,50. euro 2.263,35.
[...] Parte_3 Parte_4 sultanti dalla la indennità nsativa, nella misura sopra indicata, per i giorni di ferie annualmente goduti dai ricorrenti ed individuati nella busta paga di ciascun dicembre ed analiticamente indicati nei conteggi sopra esposti. 3) Il tutto previo eventuale rinvio alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea della seguente
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questione pregiudiziale: “Se l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva [2003/88] debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una disposizione di un contratto collettivo di prevedere che nel calcolo della retribuzione delle ferie non vadano computati gli importi di un'indennità - come quella Contr perequativa/compensativa prevista dall'Accordo Aziendale sottoscritto da ed Organizzazioni sindacali in data 19/02/2013.- erogata in cifra fissa per ogni giorno di effettiva presenza in servizio che incide significativamente sulla retribuzione complessiva, con la conseguenza che il lavoratore riceverà, per la durata del periodo minimo di ferie annuali, una retribuzione per ferie sensibilmente inferiore rispetto a quella altrimenti spettantegli qualora il calcolo della retribuzione per ferie venisse effettuato calcolando anche tale indennità. 4) Condannare la resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario;
5) Emettere gli ulteriori provvedimenti ritenuti idonei ed opportuni”. Contr Instauratosi ritualmente il contraddittorio si costituiva l' contestando in fatto e in diritto le avverse pretese, ritenendole infondate. Eccepiva la prescrizione quinquennale del diritto vantato. Allegava giurisprudenza di merito e di legittimità a sostegno delle proprie tesi. Concludeva: “1) l'integrale rigetto del ricorso, in quanto infondato tanto in fatto quanto in diritto;
2) la prescrizione quinquennale di ogni diritto vantato dall'istante;
In via subordinata, e nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande dei ricorrenti, Voglia l'On.le Giudice ridurre la somma maturata a favore degli stessi, decurtandola dei 4 giorni di permesso, ovvero alla minor somma che il Tribunale vorrà determinare nell'auspicata ipotesi di non riconoscimento della congruità dei conteggi prodotti. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”. All'udienza del 2.4.2024 tenutasi ex art. 127ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. Preliminarmente si rileva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dalla resistente. Sul tema si ritengono condivisibili le ragioni espresse dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 26246/22 del 6.7.2022, che ha stabilito il seguente principio: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge numero 92 del 2012 e del decreto legislativo numero 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento dell'entrata in vigore della legge 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli articoli 2948 n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”. Nel merito si ritengono condivisibili le ragioni espresse dalla Corte d'Appello di Napoli nella sentenza n. 3341/2023 del 4.10.2023, che qui integralmente si richiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c.
“Ai fini della soluzione della controversia, appare opportuno premettere che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13425/2019 del 17.5.2019 (confermata dalla successiva Cass. 15/10/2020 n. 22401), ha analiticamente esaminato la questione della retribuzione feriale in relazione alla normativa ed alla giurisprudenza europea, con particolare riferimento alla
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incidenza su di essa di voci retributive variabili. Il particolare la Suprema Corte ha osservato: "4. Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36, comma 3, della Cost.: "Il lavoratore ha diritto ... a ferie annuali retribuite", art. 2109, comma 2, cod.civ.: "Ha ... diritto (id est: il prestatore di lavoro) ... ad un periodo annuale di ferie retribuite" e art. 10 del