Trib. Pescara, sentenza 12/12/2024, n. 1411
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Testo completo
N. 1631/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1631/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata alla via Einaudi n. 3/D, Parte_1 C.F._1 presso e nello studio dell'avv. Giuseppe Cantagallo (c.f. ) che la rappresenta e C.F._2
difende, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
( C.F. ), elettivamente domiciliato nella predetta città Controparte_1 C.F._3
alla Via Genova, n.22, 1+ è rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 27/04/2022 la sig.ra adiva il Tribunale di Pescara Parte_1
per ottenere la separazione giudiziale dal coniuge sig. e a tal fine chiedeva Controparte_1
1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ a) pronunciare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separatamente, con provvedimento non definitivo sullo status;
b)
ER disporre l'affido condiviso per il solo figlio minore (essendo la primogenita ormai ER1
maggiorenne), con collocamento prevalente presso la madre;
c) a tal fine, disporre in favore della ricorrente e dei due figli l'assegnazione della casa coniugale sita in Pescara, alla via
Amendola n.12;
d) disporre il libero diritto di visita per il padre, compatibilmente con gli impegni del minore e previo accordo con la madre, comprendendo 15 giorni consecutivi nel periodo estivo, nonché la regolamentazione delle visite durante le vacanze natalizie e pasquali;
e) porre a carico del sig. la contribuzione al mantenimento dei figli e della moglie CP_1
nella misura da lui stesso stabilita e attuata e, in particolare con le seguenti modalità: - versamento mensile di € 3.500,00 (€uro TreMilaCinqueCento/00) a titolo di mantenimento dei due figli e della moglie;
- rimborso dell'intero importo delle spese straordinarie per i figli così come da lui stesso stabilita e attuata;
- pagamento delle utenze domestiche dell'abitazione familiare in Pescara, alla via Amendola n.12, così come da lui stesso stabilita e attuata”.
2. Descriveva la ricorrente di aver contratto matrimonio col sig. in data 02/05/1998 con CP_1
ER rito concordatario, che da tale unione nascevano i figli (2001) e (2007) e che a ER1 seguito dell'ultimo litigio, il 07/08/2020, il sig. lasciava inaspettatamente CP_1
l'abitazione, asportando tutti i suoi beni ed effetti personali, stabilendosi in un altro appartamento di sua proprietà, senza più fare rientro alla casa familiare, manifestando così la propria volontà di una separazione definitiva solo alle 20:23, in seno ad un suo messaggio
WhatsApp del seguente tenore: “da oggi sto da e . Pt_2 ER3
3. Da tale momento, ovvero dal suo spontaneo allontanamento dalla famiglia il sig. ha CP_1 spontaneamente continuato a versare alla famiglia circa € 3.500,00 per oltre un anno.
4. Si costituiva in giudizio il sig. - concordando sulla richiesta di affido Controparte_1
condiviso del minore , con collocamento presso la madre nella casa familiare alla stessa ER1
assegnata - instando in particolare per l'attribuzione di un assegno di mantenimento per i soli figli pari ad € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascuno figlio), attesa la capacità lavorativa della controparte, contestando le avverse richieste in quanto del tutto sproporzionate rispetto al reale reddito prodotto. e chiedendo la voltura a carico della moglie delle utenze relative alla casa coniugale.
5. A seguito dell'udienza del 07/07/2022, il Presidente del Tribunale con ordinanza dell' ER 11/07/2022 disponeva l'affidamento condiviso del solo figlio (essendo la figlia già ER1
maggiorenne) a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre
2
nell'abitazione familiare a lei assegnata;
l'ordinanza disponeva altresì le modalità di esercizio del diritto di visita padre – figlio, nonché i provvedimenti temporanei e urgenti sulle questioni economiche nei modi che seguono: “(…) il verserà entro il giorno 5 di ogni Controparte_1
mese, alla , con decorrenza da maggio 2022, quale contributo al mantenimento Parte_1
ER della moglie e dei due figli e rispettivamente euro 300,00 ed euro 1.400,00, ER1
rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza maggio 2023 oltre, per i figli, le spese straordinarie, individuate secondo Protocollo del Tribunale di Pescara, scolastiche, mediche non coperte dal SS.N. e ludico/sportive dei minori nella misura del 60%, come previamente concordate e successivamente documentate;
Assegno Unico per l'80% a favore della ed il 20% a favore del ”. Pt_1 CP_1
6. Avverso detta ordinanza presidenziale la sig.ra proponeva reclamo esclusivamente con Pt_1 riferimento alla quantificazione dell'assegno di mantenimento in proprio favore, ritenuto insufficiente, dinanzi la Corte d'Appello di L'Aquila, che con provvedimento del 10/01/2023 rigettava la domanda, ponendo a carico della reclamante le relative spese processuali da liquidarsi nel presente giudizio.
7. La causa proseguiva nella fase di merito, allorquando, in seno alla memoria integrativa del
09.09.2022, la sig.ra avanzava domanda di addebito della separazione per violenze subite Pt_1
dal marito, così come già accennate in sede di udienza presidenziale, secondo circostanze smentite dal resistente nella comparsa di costituzione del 29.09.24 e nei successivi atti difensivi.
8. Depositate le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. I, II e III termine, la causa veniva istruita a mezzo di prove orali, quali l'interrogatorio formale delle parti e le prove testimoniali, e successivamente alla precisazione delle conclusioni e al deposito degli scritti conclusionali, trattenuta a decisione.
9. La domanda di separazione personale richiesta da entrambi i contendenti merita di essere
accolta ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, cc.
10. Infatti, le prospettazioni difensive delle parti, il comportamento processuale delle stesse ed il fallimento del tentativo di conciliazione consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia della separazione personale, ai sensi del richiamato articolo.
11. Ugualmente meritano di essere accolte le condizioni di affidamento dei figli, concordemente
richieste dalle parti in aderenza alle disposizioni dettate già dettate dal Presidente del Tribunale con ordinanza dell' 11/07/2022, laddove disponeva l'affido condiviso per il solo figlio minore
3 ER
(essendo la primogenita ormai maggiorenne), con collocamento prevalente presso ER1 la madre nell'abitazione familiare sita in Pescara Via Amendola n. 12 a lei Parte_1 assegnata ed esercizio del diritto di visita del padre con “a settimane alterne, il sabato ER1
dalle ore 17,00 alla domenica sera, ore 21,00 (estate ore 22,30) cenato, nonché due pomeriggi nella settimana non di week-end, il lunedì tra le ore 18,00 e le ore 21,00 (estate ore 22,30) ed un pomeriggio nella settimana
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine Di Fulvio Presidente dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa Luigina Tiziana Marganella Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1631/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata alla via Einaudi n. 3/D, Parte_1 C.F._1 presso e nello studio dell'avv. Giuseppe Cantagallo (c.f. ) che la rappresenta e C.F._2
difende, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
( C.F. ), elettivamente domiciliato nella predetta città Controparte_1 C.F._3
alla Via Genova, n.22, 1+ è rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 27/04/2022 la sig.ra adiva il Tribunale di Pescara Parte_1
per ottenere la separazione giudiziale dal coniuge sig. e a tal fine chiedeva Controparte_1
1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ a) pronunciare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separatamente, con provvedimento non definitivo sullo status;
b)
ER disporre l'affido condiviso per il solo figlio minore (essendo la primogenita ormai ER1
maggiorenne), con collocamento prevalente presso la madre;
c) a tal fine, disporre in favore della ricorrente e dei due figli l'assegnazione della casa coniugale sita in Pescara, alla via
Amendola n.12;
d) disporre il libero diritto di visita per il padre, compatibilmente con gli impegni del minore e previo accordo con la madre, comprendendo 15 giorni consecutivi nel periodo estivo, nonché la regolamentazione delle visite durante le vacanze natalizie e pasquali;
e) porre a carico del sig. la contribuzione al mantenimento dei figli e della moglie CP_1
nella misura da lui stesso stabilita e attuata e, in particolare con le seguenti modalità: - versamento mensile di € 3.500,00 (€uro TreMilaCinqueCento/00) a titolo di mantenimento dei due figli e della moglie;
- rimborso dell'intero importo delle spese straordinarie per i figli così come da lui stesso stabilita e attuata;
- pagamento delle utenze domestiche dell'abitazione familiare in Pescara, alla via Amendola n.12, così come da lui stesso stabilita e attuata”.
2. Descriveva la ricorrente di aver contratto matrimonio col sig. in data 02/05/1998 con CP_1
ER rito concordatario, che da tale unione nascevano i figli (2001) e (2007) e che a ER1 seguito dell'ultimo litigio, il 07/08/2020, il sig. lasciava inaspettatamente CP_1
l'abitazione, asportando tutti i suoi beni ed effetti personali, stabilendosi in un altro appartamento di sua proprietà, senza più fare rientro alla casa familiare, manifestando così la propria volontà di una separazione definitiva solo alle 20:23, in seno ad un suo messaggio
WhatsApp del seguente tenore: “da oggi sto da e . Pt_2 ER3
3. Da tale momento, ovvero dal suo spontaneo allontanamento dalla famiglia il sig. ha CP_1 spontaneamente continuato a versare alla famiglia circa € 3.500,00 per oltre un anno.
4. Si costituiva in giudizio il sig. - concordando sulla richiesta di affido Controparte_1
condiviso del minore , con collocamento presso la madre nella casa familiare alla stessa ER1
assegnata - instando in particolare per l'attribuzione di un assegno di mantenimento per i soli figli pari ad € 1.000,00 (€ 500,00 per ciascuno figlio), attesa la capacità lavorativa della controparte, contestando le avverse richieste in quanto del tutto sproporzionate rispetto al reale reddito prodotto. e chiedendo la voltura a carico della moglie delle utenze relative alla casa coniugale.
5. A seguito dell'udienza del 07/07/2022, il Presidente del Tribunale con ordinanza dell' ER 11/07/2022 disponeva l'affidamento condiviso del solo figlio (essendo la figlia già ER1
maggiorenne) a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre
2
nell'abitazione familiare a lei assegnata;
l'ordinanza disponeva altresì le modalità di esercizio del diritto di visita padre – figlio, nonché i provvedimenti temporanei e urgenti sulle questioni economiche nei modi che seguono: “(…) il verserà entro il giorno 5 di ogni Controparte_1
mese, alla , con decorrenza da maggio 2022, quale contributo al mantenimento Parte_1
ER della moglie e dei due figli e rispettivamente euro 300,00 ed euro 1.400,00, ER1
rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat con decorrenza maggio 2023 oltre, per i figli, le spese straordinarie, individuate secondo Protocollo del Tribunale di Pescara, scolastiche, mediche non coperte dal SS.N. e ludico/sportive dei minori nella misura del 60%, come previamente concordate e successivamente documentate;
Assegno Unico per l'80% a favore della ed il 20% a favore del ”. Pt_1 CP_1
6. Avverso detta ordinanza presidenziale la sig.ra proponeva reclamo esclusivamente con Pt_1 riferimento alla quantificazione dell'assegno di mantenimento in proprio favore, ritenuto insufficiente, dinanzi la Corte d'Appello di L'Aquila, che con provvedimento del 10/01/2023 rigettava la domanda, ponendo a carico della reclamante le relative spese processuali da liquidarsi nel presente giudizio.
7. La causa proseguiva nella fase di merito, allorquando, in seno alla memoria integrativa del
09.09.2022, la sig.ra avanzava domanda di addebito della separazione per violenze subite Pt_1
dal marito, così come già accennate in sede di udienza presidenziale, secondo circostanze smentite dal resistente nella comparsa di costituzione del 29.09.24 e nei successivi atti difensivi.
8. Depositate le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. I, II e III termine, la causa veniva istruita a mezzo di prove orali, quali l'interrogatorio formale delle parti e le prove testimoniali, e successivamente alla precisazione delle conclusioni e al deposito degli scritti conclusionali, trattenuta a decisione.
9. La domanda di separazione personale richiesta da entrambi i contendenti merita di essere
accolta ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151, co. 1, cc.
10. Infatti, le prospettazioni difensive delle parti, il comportamento processuale delle stesse ed il fallimento del tentativo di conciliazione consentono di ritenere provata la circostanza che negli anni successivi al matrimonio si siano verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale e da giustificare la pronuncia della separazione personale, ai sensi del richiamato articolo.
11. Ugualmente meritano di essere accolte le condizioni di affidamento dei figli, concordemente
richieste dalle parti in aderenza alle disposizioni dettate già dettate dal Presidente del Tribunale con ordinanza dell' 11/07/2022, laddove disponeva l'affido condiviso per il solo figlio minore
3 ER
(essendo la primogenita ormai maggiorenne), con collocamento prevalente presso ER1 la madre nell'abitazione familiare sita in Pescara Via Amendola n. 12 a lei Parte_1 assegnata ed esercizio del diritto di visita del padre con “a settimane alterne, il sabato ER1
dalle ore 17,00 alla domenica sera, ore 21,00 (estate ore 22,30) cenato, nonché due pomeriggi nella settimana non di week-end, il lunedì tra le ore 18,00 e le ore 21,00 (estate ore 22,30) ed un pomeriggio nella settimana
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