Trib. Lecco, sentenza 16/12/2024, n. 281

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lecco, sentenza 16/12/2024, n. 281
Giurisdizione : Trib. Lecco
Numero : 281
Data del deposito : 16 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 997/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 997/2024 V.G. promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. ANDREA Parte_1 C.F._1
MARIA MARIOTTI
e
ST ER MA (C.F. ), con il patrocinio C.F._2 dell'avv. PAMELA MAURI con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
RAGIONI DELLA DECISIONE
e ST ER MA hanno intrattenuto una relazione Parte_1 sentimentale senza essere coniugati e dalla loro unione è nata a [...] il Per_1
09/04/2020.
Con ricorso congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 26/07/2024, le parti, dato atto della fine della loro relazione sentimentale, hanno chiesto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio in conformità alle seguenti CONDIZIONI
AFFIDO – COLLOCAMENTO –DIRITTO DI VISITA
a) affidare la minore nata a [...] il [...], congiuntamente Persona_2 ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre presso l'abitazione Parte_1 familiare in Robbiate (Lc), Via Indipendenza n. 11, che verrà assegnata a quest'ultima, ovvero sino all'acquisto definitivo da parte della IG della quota dell'immobile di Parte_1 proprietà del sig. IN, come sarà precisato nel prosieguo.
b) In caso di custodia della minore a terzi la dovrà comunicare al IN il luogo Parte_1 dove starà la minore, se diverso dalla sua residenza, ed in ogni caso il nominativo del terzo incaricato alla custodia e i relativi recapiti.
c) Le scelte di istruzione, educazione e salute relative al minore devono essere sempre concordate dai genitori.
d) Il padre IN TE, il quale lavora su turni, potrà vedere e tenere con sé la figlia minore, con effettività, eventualmente anche con custodia di terzi, comunicando sempre all'altro genitore il luogo dove starà la minore, se diverso dalla sua residenza, ed in ogni caso il nominativo del terzo incaricato alla custodia e i relativi recapiti, secondo le seguenti modalità:
• Fine settimana alternati sabato mattina 09.30 -domenica sera 20.30.
• Durante la settimana, quando farà il primo turno e il turno della notte, il padre potrà vedere e tenere il lunedì e il mercoledì, dal termine della scuola della bambina sino alle ore Per_1
20.30;
il martedì, il giovedì e il venerdì, dal termine della scuola sino alle ore 19:00. In entrambi i casi il padre ha l'obbligo di accompagnare la minore a casa della madre. Nella settimana in cui il padre farà il primo turno ed il weekend è di competenza del medesimo, terrà la minore dal venerdì all'uscita della scuola/asilo sino alla domenica sera 20.30. Previo espresso accordo tra i genitori,il padre terrà la minore con pernotto la domenica se ha il turno di notte dopo il Weekend di sua competenza;
in tal caso dovrà portarla a scuola al mattino del lunedì successivo.
• Durante la settimana, quando il padre farà il secondo turno, non potendo vedere e tenere con sé la bambina, avrà diritto ad una videochiamata al giorno, alle ore 19:30.
• Il padre, lavorando su turni, dovrà comunicare alla madre, ad inizio mese ed in caso di variazione, i turni di lavoro.
• Vacanze di Natale: 24 dicembre/ 30 dicembre con un genitore e 30 dicembre 6 gennaio con l'altro genitore, ad anni alterni. Per l'anno 2024, il 24/30 dicembre con ilpadre e 31/6 gennaio con la madre. In ogni caso il giorno di Natale, o diverso deciso dai genitori, potrà vedere Per_1
l'altro genitore per gli auguri e la consegna dei regali.
• Vacanze di Pasqua: dall'inizio delle vacanze di sino al giorno di Pasqua con un Per_1 genitore (per l'anno 2025 con la madre), dalla sera del giorno di Pasqua sino alla fine delle vacanze, con l'altro genitore (per l'anno 2025 con il padre). Ad anni alterni.
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• Vacanze estive: TE potrà tenere con sé per due settimane, anche non consecutive. Per_1
Luogo e periodo dovranno essere concordati entro il 30 aprile di ogni anno. Se le ferie coincidono nello stesso mese, anche se in periodo diverso, in via alternata si darà prevalenza, nella scelta dello stesso, ad uno dei genit ori (per il 2024 alla madre).
• Ponti: verranno decisi di volta in volta sulla base degli impegni lavorativi di entrambi.
• Videochiamate genitore non collocatario: le videochiamate della minore sono concesse, nel giorno e nell'ora concordati, come sostituzione e del diritto di visita quando per causa di malattia
(minore e/o genitore) non potrà stare con il genitore non collocatario;
parimenti sono concesse in caso del periodo di ferie di competenza di uno di essi.
• Babysitter: la scelta di usufruire dei servizi di babysitter deve essere sempre concordata, tranne il caso in cui (come stabilisce il punto b) del protocollo spese extra del Tribunale di Lecco che verrà qui integralmente trascritto nel prosieguo, per la previsione di ulteriori casi) vi sia malattia de lla minore ed il genitore sia in difficoltà con ferie e permessi. Nel caso in cui un genitore dovesse necessitare del servizio di babysitter e l'altro genitore è disponibile a tenere con sé la minore, si dovrà dare esclusivamente prevalenza alla permanenza della minore presso il genitore disponibile, previa ed obbligatoria comunicazione tra i genitori.
• Collegio Villoresi: i genitori sono concordi sin d'ora a far continuare la frequenza della figlia
per gli anni scolastici 2024/25 e 2025/26 alla sc uola dell'Infanzia Collegio Villoresi di Per_1
Merate coprendo senza riserve tutte le spese ordinarie e straordinarie inerenti alle attività scolastiche
• Il tutto salvo diversi accordi tra le parti.
MANTENIMENTO
a) Il sig. IN si impegna a versare a titolo di
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