Trib. Campobasso, sentenza 08/05/2024, n. 469

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Campobasso, sentenza 08/05/2024, n. 469
Giurisdizione : Trib. Campobasso
Numero : 469
Data del deposito : 8 maggio 2024

Testo completo

N. R.G. 516/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Il Tribunale di Campobasso, così composto:
Enrico DI DEDDA Presidente
Barbara PREVIATI Giudice relatore
Claudia CARISSIMI Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 516/2022, trattenuta in decisione in data
2.02.2024, all'esito di udienza svolta con modalità cartolare, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (60+20), promossa da:
RR LU (C.F. [...]) con il patrocinio dell'avv. Fulvio COVINO
(CVNFLV67L15F8391), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Vasto, via
Giulio Cesare n. 38
ATTORE
Contro
UO AN SA, atto di citazione notificato in Vasto c/o il Tribunale di Vasto, via
Vittorio Bachelet n. 1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte costituita ha concluso come da note scritte depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni svolta con modalità cartolare.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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Con atto di citazione ritualmente notificato, RR LU conveniva in giudizio
UO AN SA, Giudice del Tribunale di Vasto, per accertarne la responsabilità per i fatti descritti in citazione, di seguito meglio specificati, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti, quantificati in euro 300.000,00, da corrispondersi in favore del
RR in qualità di cessionario dei diritti da parte di DI LO AN relativamente al procedimento civile n. 343/2019 R.G. svolto dinanzi al Tribunale di Vasto.
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Nello specifico, RR LU (quale cessionario in data 12.01.2022 dei diritti da parte di DI
LO AN in relazione al procedimento civile n. 343/2019, già pendente presso il
Tribunale di Vasto, cfr. allegato 1 alla citazione) premetteva che il procedimento n. 343/2019 era relativo ad un ricorso possessorio proposto da vari ricorrenti, che avevano chiesto di essere reintegrati nel possesso di una servitù di passaggio su terreni di proprietà di DI
LO AN e di IN ME;
deduceva che, all'esito del giudizio, era emessa dal Tribunale di Vasto ordinanza di reintegro in favore di alcuni dei ricorrenti, mentre il ricorso veniva rigettato per altre posizioni;
evidenziava che DI LO, unitamente alla IN, proponeva reclamo, che veniva rigettato dal Tribunale di Vasto.
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A dire dell'attore, nell'ordinanza (di reclamo) conclusiva del procedimento n. 343/2019, la convenuta aveva stravolto la normativa, arrivando ad “accusare i due proprietari supposti serventi in totale assenza di servitù di aver posto in essere l'atto di spoglio nel 2016… idoneo
a concretare effettivamente e soggettivamente un attentato al possesso” (cfr. testualmente atto di citazione, pag. 2), con “frasi oltraggiose, altamente diffamatorie per giustificare una decisione totalmente avulsa dalla normativa”, anche perché “nell'anno 2019 il sig. DI
LO aveva raggiunto la venerabile età di 86 anni, MI ME anni 75” e, comunque, perché DI LO era “praticamente immobilizzato da anni”, per cui non era possibile “accusarli” di essere “soggetti attentatori”.
L'attore chiedeva quindi la condanna del magistrato convenuto al pagamento dei “danni morali, esistenziali, sociali indicati sommariamente in euro 300.000,00 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia”.
Nel presente giudizio rimaneva contumace la convenuta, UO AN SA (cfr. dichiarazione di contumacia del 25.10.2022), pur regolarmente citata in giudizio.
Acquisiti i documenti depositati da parte attrice, in mancanza di richieste istruttorie orali, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni alla indicata udienza e, quindi, trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
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Parte attrice ha agito in giudizio convenendo il magistrato UO AN SA la quale, come indicato da parte
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