Trib. Rieti, sentenza 12/12/2024, n. 243

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Rieti, sentenza 12/12/2024, n. 243
Giurisdizione : Trib. Rieti
Numero : 243
Data del deposito : 12 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 11/2023

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Alessio Marinelli, ha pronunciato ex art. 127 ter
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 11/2023 promossa da:
, nato ad [...] il [...] e ivi residente in [...]G, Parte_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio Rosario Bongarzone del foro di Frosinone e dall'avv. Paolo Zinzi del foro di Cassino;

PARTE RICORRENTE
Contro
, in persona del pro-tempore;
Controparte_1 CP_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, il ricorrente adiva il Giudice del lavoro affinché fossero accolte le seguenti conclusioni:
1
Condannare il , a corrispondere a parte ricorrente Controparte_1
l'importo di Euro 1.500,00 finalizzato all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali come previsto dai commi 121-124 dell'art 1 della legge n.
107/2015.
Con condanna della resistente alle spese di lite da distarsi per anticipo fattone”.
Parte ricorrente, attualmente dipendente del avendo Controparte_1
sottoscritto un contratto a tempo determinato a decorrere dal 7 dicembre 2024 (v. contratto versato in atti) e anche all'epoca della proposizione del ricorso dipendente dell'Amministrazione convenuta con contratto a termine, ha allegato e documentato di aver svolto attività lavorativa presso l'amministrazione convenuta con contratti a tempo determinato (ritualmente prodotti) per i seguenti periodi:
A) anno scolastico 2018/2019 presso I.O. SANDO PERTINI;
segnatamente dal 02/10/18 al
30/06/19;

B) anno scolastico 2020/2021 presso I.P.S.S.E.D.A. Costaggini di Rieti;
segnatamente dal
14/10/20 al 08/06/21;

C) anno scolastico 2021/2022 presso I.O. SANDO PERTINI;
segnatamente da 18/10/21 al
30/06/22.
Tanto premesso, il ricorrente lamenta di non aver potuto usufruire, per il periodo in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, dell'erogazione della somma annua di € 500,00 di cui all'art. 1, comma 121 e ss., della l. 107/2015 (c.d. Carta elettronica per l'aggiornamento
e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado) – somma che è riconosciuta, in maniera discriminatoria, ai soli docenti di ruolo.
L'amministrazione convenuta, pur regolarmente citata, non si costituiva, sicchè ne era dichiarata la contumacia.
La causa, istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati, era discussa ex art. 127 ter
c.p.c.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che si vanno a esporre.
L'art. 1, co. 121, L. 107 del 13/7/2015 dispone quanto segue: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e
2 la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La
Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo Controparte_3
unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. n. 32313 del 23/9/2015 e il successivo dal D.P.C.M. del 28/11/2016 hanno ribadito che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono gli insegnanti di ruolo a tempo indeterminato;
non v'è dubbio, quindi, che i docenti precari siano esclusi dall'accesso a tale beneficio.
Sulla questione si è tuttavia di recente pronunciata la Corte di Giustizia Europea che, con ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015 oggetto di causa, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasti con la clausola 4 dell'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con Direttiva 1999/70/CE).
In particolare, la Corte ha osservato che “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES,
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_1
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, CP_1
concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze
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