Trib. Trapani, sentenza 02/01/2025, n. 2

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trapani, sentenza 02/01/2025, n. 2
Giurisdizione : Trib. Trapani
Numero : 2
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Federica
Emanuela Lipari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2811 /2021 del Ruolo Generale degli Affari civili
contenziosi vertente
TRA
IO LT elettivamente domiciliato in Trapani nella via Rocco
Solina n.2 presso lo studio dell'avv. Sugamele Antonino che lo rappresenta e
difende giusta procura acclusa all'atto di citazione
ATTORE
E
TT IP, elettivamente domiciliato in Trapani Piazzale
Falcone e Borsellino n. 32 presso lo studio dell'avv. Esposito Vincenzo che lo
rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e
risposta
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso come da note ex art. 127
ter cpc
cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Fatti controversi

Con atto di citazione ritualmente notificato LT FI – premesso di esser
proprietario di un lotto di terreno in San Vito Lo Capo, fraz. Castelluzzo, censito al
foglio 52 p.lla 82 - ha convenuto in giudizio IP AT, proprietario di lotto di terreno confinante a quello dell'attore, esponendo che:
- lungo la linea di confine tra la particella 82 e la particella 83 (corte di proprietà
del convenuto) insiste una cisterna che è in comproprietà tra le parti;

- il convenuto ha recintato l'intera linea di confine (con una rete a maglie
romboidali, sostenuta da paletti metallici), sino all'ingresso alla cisterna;

- tale recinzione priva l'attore della possibilità di approvvigionarsi dell'acqua
dalla stessa promanante;

- vani sono stati i tentativi di bonario componimento, anche in sede di media-
conciliazione.
Tanto premesso in fatto, l'attore ha chiesto al Tribunale di “Accertare e dichiarare l'illegittimità della recinzione della cisterna operata dal signor
IP AT e, conseguentemente, dichiarare che la stessa privi il signor
LT FI dell'utilizzo del bene comune, ex articolo 1102 del c.c.
Conseguentemente, ordinare al signor IP AT la rimozione della
predetta recinzione, così come descritta nel corpo del presente atto e di
ripristinare lo stato dei luoghi precedente alla collocazione della predetta recinzione”.
IP AT, con memoria di costituzione depositata in data 30.3.2022, ha
contestato la fondatezza delle pretese attoree, chiedendone l'integrale rigetto. In
particolare, preliminarmente eccependo la improcedibilità della domanda per
mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, ha eccepito la carenza di interesse ad agire dell'attore sull'assunto della intervenuta modifica
dello stato dei luoghi rispetto a quanto relazionato dalla ctp di parte avversa, ed in
particolare della spontanea rimozione (in data 13.12.2019, e quindi in un tempo di molto antecedente rispetto all'introduzione del giudizio) da parte del convenuto di una porzione della recinzione tale da consentire l'utilizzo della cisterna al
LT;
secondo la tesi difensiva del IP, l'attuale stato dei luoghi –
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espressione del diritto ex art. 841 c.c. da questi esercitato - non sarebbe tale da pregiudicare il diritto di cui è titolare l'attore, ovverosia quello di attingere l'acqua
dalla stessa cisterna dal lato nord-est, corrispondente al fondo di sua proprietà.
Concessi i termini ex art. 183, comma sei, c.p.c., espletata consulenza tecnica
d'ufficio (cfr. relazione del 31.1.23 e del 29.8.23) e fallito il tentativo di conciliazione, la causa è
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