Trib. Ivrea, sentenza 03/12/2024, n. 727
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Testo completo
Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 318/2024
TRIBUNALE DI IVREA
Sezione civile – lavoro
Verbale d'udienza
RGL n. 318/2024
All'udienza del 03/12/2024 avanti il Giudice del Lavoro dott.ssa Magda D'Amelio compaiono il signor con l'avv. Braggion e per parte convenuta l'avv. Elena Reverdito in Parte_1 sostituzione dell'avv. Vittorio Conti per delega orale.
Il giudice invita alla discussione.
L'avv. Braggion riduce la domanda ad € 6.057 in considerazione dell'acconto ricevuto. Discute per il resto la causa richiamando le considerazioni già svolte nel corso delle precedenti udienze e insiste per l'accoglimento della domanda. L'avv. Reverdito chiede il rigetto del ricorso richiama gli argomenti di cui alla memoria e le difese spese nel corso delle precedenti udienze.
Il giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, assenti le parti, pronuncia la seguente sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 318/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro in persona della dott.ssa Magda D'Amelio, all'udienza del 03/12/2024, ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 318/2024 RGL, promossa da
c.f. , ass. avv. MARIA BRAGGION Parte_1 C.F._1
- PARTE RICORRENTE -
contro
, c.f. , ass. avv. VITTORIO CONTI CP_1 P.IVA_1
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: accertamento rapporto di lavoro subordinato
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il sig. ha allegato di aver lavorato, in assenza di regolarizzazione, alle dipendenze di Parte_1 dal 25 luglio 2022 al 29 novembre 2022 svolgendo mansioni di manovale, muratore Controparte_1
e decoratore presso i cantieri precisamente indicati in ricorso.
1.1 Ha dedotto di essere stato assunto da unico socio della società, il quale era Persona_1 anche colui che impartiva gli ordini a lui e agli altri operai.
1.2 Quanto all'orario osservato, ha allegato di aver lavorato: dal momento dell'assunzione al mese di agosto dalle 5 alle 14, senza pausa pranzo, ovvero sino alle 15 in caso di pausa pranzo;
dal mese di settembre al momento della cessazione del rapporto di lavoro dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì;
cinque giornate al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
Il tutto come meglio indicato nel prospetto riepilogativo allegato al ricorso.
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 318/2024
1.3 In ordine alla retribuzione ha allegato di aver percepito unicamente l'importo di € 1.000, oltre iva, importo che era stato fatturato, dietro richiesta del signor simulando una inveritiera PE attività di fotografia all'interno dei cantieri.
1.4 Il ricorrente ha infine dedotto di aver rassegnato le proprie dimissioni in ragione della mancata regolarizzazione del rapporto di lavoro e dei mancati pagamenti.
1.5 In virtù delle circostanze di cui sopra, il signor ha chiesto che il giudice accertasse che tra Pt_1 le parti era intervenuto un rapporto di lavoro subordinato e che conseguentemente condannasse la società a pagargli l'importo lordo di € 7.033,54 a titolo
TRIBUNALE DI IVREA
Sezione civile – lavoro
Verbale d'udienza
RGL n. 318/2024
All'udienza del 03/12/2024 avanti il Giudice del Lavoro dott.ssa Magda D'Amelio compaiono il signor con l'avv. Braggion e per parte convenuta l'avv. Elena Reverdito in Parte_1 sostituzione dell'avv. Vittorio Conti per delega orale.
Il giudice invita alla discussione.
L'avv. Braggion riduce la domanda ad € 6.057 in considerazione dell'acconto ricevuto. Discute per il resto la causa richiamando le considerazioni già svolte nel corso delle precedenti udienze e insiste per l'accoglimento della domanda. L'avv. Reverdito chiede il rigetto del ricorso richiama gli argomenti di cui alla memoria e le difese spese nel corso delle precedenti udienze.
Il giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, assenti le parti, pronuncia la seguente sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 318/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro in persona della dott.ssa Magda D'Amelio, all'udienza del 03/12/2024, ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 318/2024 RGL, promossa da
c.f. , ass. avv. MARIA BRAGGION Parte_1 C.F._1
- PARTE RICORRENTE -
contro
, c.f. , ass. avv. VITTORIO CONTI CP_1 P.IVA_1
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: accertamento rapporto di lavoro subordinato
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il sig. ha allegato di aver lavorato, in assenza di regolarizzazione, alle dipendenze di Parte_1 dal 25 luglio 2022 al 29 novembre 2022 svolgendo mansioni di manovale, muratore Controparte_1
e decoratore presso i cantieri precisamente indicati in ricorso.
1.1 Ha dedotto di essere stato assunto da unico socio della società, il quale era Persona_1 anche colui che impartiva gli ordini a lui e agli altri operai.
1.2 Quanto all'orario osservato, ha allegato di aver lavorato: dal momento dell'assunzione al mese di agosto dalle 5 alle 14, senza pausa pranzo, ovvero sino alle 15 in caso di pausa pranzo;
dal mese di settembre al momento della cessazione del rapporto di lavoro dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì;
cinque giornate al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
Il tutto come meglio indicato nel prospetto riepilogativo allegato al ricorso.
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 318/2024
1.3 In ordine alla retribuzione ha allegato di aver percepito unicamente l'importo di € 1.000, oltre iva, importo che era stato fatturato, dietro richiesta del signor simulando una inveritiera PE attività di fotografia all'interno dei cantieri.
1.4 Il ricorrente ha infine dedotto di aver rassegnato le proprie dimissioni in ragione della mancata regolarizzazione del rapporto di lavoro e dei mancati pagamenti.
1.5 In virtù delle circostanze di cui sopra, il signor ha chiesto che il giudice accertasse che tra Pt_1 le parti era intervenuto un rapporto di lavoro subordinato e che conseguentemente condannasse la società a pagargli l'importo lordo di € 7.033,54 a titolo
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