Trib. Napoli, sentenza 11/06/2024, n. 4306

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 11/06/2024, n. 4306
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 4306
Data del deposito : 11 giugno 2024

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Gaia Majorano, all' udienza del 10.6.2024 tenutasi ex 127 ter, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 10182/2023
Tra
nato a [...] il [...] (cf. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Napoli alla Via Torino n.118, presso lo studio dell' Avv. Antonio Panico
( ) C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del suo Presidente p.t., elettivamente domiciliato per Controparte_1
la carico presso Palazzo Santa Lucia alla via Santa Lucia in Napoli.
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.5.2023 ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe agiva in giudizio deducendo:
- Di essere stato dipendente della resistente dal 1.9.1986 al 19.9.2019 (data in cui veniva collocato in quiescenza) con inquadramento nel VI° livello;

- Che la resistente , con l. reg. 27/84, dando attuazione alle previsioni CP_1 di cui al DPR 347/1983, provvedeva ad erogare l'emolumento RIA e precisamente il salario di anzianità;

- Che, a seguito della sentenza n. 4295/2017 del Tribunale di Napoli,
Org provvedeva a verificare quanto erogato dall' a titolo di ;
Org_1 Org
- Che da tale verifica emergeva che la corrispondeva, a titolo di , CP_1
un importo inferiore a quello dovuto.
In diritto richiamava la normativa in tema di RIA allegando di essere creditore dell'importo di € 2.288,37 per il periodo 1.1.2013 – 13.9.2019, oltre interessi e rivalutazione.
Concludeva: “A) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere gli ulteriori importi a titolo di scatti biennali di anzianità maturati e/o RIA pari ad un importo annuo di € 514,95 o in una diversa somma minore o maggiore che l'On.le Giudicante riterrà equa e giusta, in virtù di tutto quanto esposto nel presente ricorso e conseguentemente condannare la resistente amministrazione all'adeguamento in busta paga della giusta Co anzianità maturata e/o Ria nonché al ricalcolo della c.d. buona uscita e/o ;
B) accertare

e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive maturate a titolo di scatti biennali e/o Ria e precisamente nell' importo complessivo di €. 2.288,37 di cui in diritto per il periodo 01/01/2013 – 13.09.2019 o in una diversa somma minore o maggiore che
l'On.le Giudicante riterrà equa e giusta, e conseguentemente, condannare la resistente amministrazione al pagamento delle dette somme così come precedentemente indicato, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.;
C) Condannare la resistente amministrazione al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi con distrazione al procuratore dichiaratosi anticipatario”.

Pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva la . Controparte_1
All'udienza del 10.6.2024 tenutasi ex art. 127ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della e ne va dichiarata Controparte_1
la contumacia.
In merito va fatta una premessa. La contumacia, ovvero la mancata costituzione in giudizio, comporta l'impossibilità di presentare le proprie difese rispetto alle pretese attoree.
Ciononostante, contrariamente a quanto avviene negli ordinamenti stranieri, il codice non considera la contumacia del convenuto quale ammissione implicita dei fatti a lui contestati, ma al contrario un contegno processuale di carattere neutro che non esonera l'attore dall'onere di provare i fatti costitutivi del suo diritto. Come stabilito dalla Suprema Corte di
Cassazione, la contumacia non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, non solleva cioè l'attore dal dovere di dimostrare i fatti che asserisce. Dal fatto della contumacia il giudice non può neppure trarre argomento di prova: essa non è infatti una sanzione per il contumace. Tuttavia, se valutata insieme ad altri elementi, la contumacia può contribuire a formare il convincimento del giudice (Cass 22461/2015 del 4.11.2015).
Ciò premesso, si procede all'analisi dell'odierna controversia.
Nel merito il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.
Sul tema si ritengono condivisibili le ragioni espresso in altri precedenti di questo
Tribunale (su tutte la sentenza n. 5578/23 del 28.9.2023) che qui si richiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c.
E' opportuno muovere dal quadro normativo che disciplina l'istituto della RIA.
Antecedentemente alla contrattualizzazione del pubblico impiego, il trattamento economico dei pubblici dipendenti era disciplinato da un D.P.R., adottato in recepimento di un accordo siglato con le organizzazioni sindacali nel rispetto della procedura prevista dall'art. 6 della legge n.