Trib. Prato, sentenza 03/12/2024, n. 901

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Prato, sentenza 03/12/2024, n. 901
Giurisdizione : Trib. Prato
Numero : 901
Data del deposito : 3 dicembre 2024

Testo completo


Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione:
dott. Lucia Schiaretti Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice relatore
dott. Giulia Simoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2932/2021 tra le parti:
RICORRENTE
, cf Parte_1 C.F._1

- difesa: avv. RAZZI LORENZA, cf C.F._2
- domicilio: presso il difensore
TO
, cf CP_1 C.F._3

- difesa: avv. ALIMENA ELISEO ALFONSO, cf C.F._4
avv. METAFONTI GIOVANNA cf C.F._5
- domicilio: presso i difensori
e con l'intervento del Pubblico Ministero

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OGGETTO: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente: “Voglia il Tribunale Il.mo respingere la domanda del resistente, in punto di difetto di giurisdizione del giudice italiano;



1. DICHIARARE la separazione personale dei coniugi SIg.ri e Parte_1 [...]

. CP_1


2. AFFIDARE i figli minori in via esclusiva alla madre, , ai sensi dell'art. 337 Parte_1 quater, 3° comma c.c., con facoltà per questa di adottare in autonomia le decisioni di maggiore interesse per i figli;
con collocazione e residenza anagrafica dei figli minori presso la madre.



3. DISPORRE il diritto di visita e frequentazione del padre con i figli per un pomeriggio infrasettimanale, dalla uscita da scuola e fino al dopo cena, quando il padre alle ore 21.30 li riaccompagnerà presso la residenza materna;
il fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera, dopo cena. Le festività seguiranno il principio dell'alternanza. Per le vacanze estive i genitori dovranno accordarsi entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno,

a seconda dei loro impegni lavorativi e non;
in tale periodo, i bambini potranno stare con il padre quindici giorni, anche non consecutivi, facendo conoscere la località di villeggiatura alla madre e permettendo il contatto telefonico quotidiano. Analogamente i figli potranno trascorrere un periodo continuativo di vacanze di quindi giorni anche non consecutivi con la madre nel periodo estivo, durante il quale sarà sospeso il diritto di visita del padre.



4. ASSEGNARE la casa familiare posta in Prato, Via Adda, 14, alla moglie , Parte_1 con tutti gli arredi e le relative pertinenze affinché ivi continui a viverci assieme ai figli minori.



5. PORRE a carico del SI. un assegno mensile pari ad € 600,00, a titolo di CP_1 concorso al mantenimento dei figli minori, ovvero quella diversa somma che sarà ritenuta di

Giustizia, e che dovrà corrispondersi fin dal deposito del ricorso per separazione, oltre alla rivalutazione annuale ISTAT. Versamento da effettuarsi entro e non oltre il giorno 10 (dieci) di ogni mese, tramite bonifico bancario. Oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche, scolastiche, ludiche, sportive che si renderanno necessarie per la crescita dei bambini, e da rimborsare il mese successivo rispetto a quello dell'effettivo esborso, previa esibizione di documentazione giustificativa. L'assegno unico INPS dovrà essere interamente corrisposto alla madre, quale collocataria della prole minore. Laddove l'assegno unico INPS venga
Pagina 2 a 14 attribuito a ciascuno dei genitori nella misura del 50% ciascuno, porre a carico di
[...]
un assegno mensile pari a € 800,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli CP_1 minori.


6. In via subordinata, si rimette ad ogni migliore determinazione del Tribunale Ill.mo, in punto di affidamento dei figli minori, e di quantificazione del contributo, da parte del padre, al loro mantenimento.

Con vittoria di spese e onorari, anche in ragione della condotta processuale del resistente;
in subordine, con compensazione delle medesime.

Chiede la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vecchio rito, per il deposito di memoria conclusionale e di replica.”.
Per parte convenuta: “CONCLUDE Affinché Questo Ecc.mo Tribunale di Prato:
In via preliminare dichiari il difetto di giurisdizione italiana della causa di separazione personale fra i coniugi e ai sensi e per gli effetti CP_1 Parte_1 dell'art.31 L. n.218/1995 e del Reg (UE) con condanna alle spese di lite della ricorrente;

In denegata e subordinata ipotesi, nel merito, dichiari la separazione personale dei coniugi
[...]
e con addebito alla SI.ra ;
CP_1 Parte_1 Parte_1

Disponga l'affidamento congiunto dei figli minori, e , Per_1 Persona_2 con collocazione presso entrambi i genitori che saranno presenti a settimane alterne nella casa familiare.
Disponga il mantenimento dei figli minori e a carico Per_1 Persona_2 di entrambi i genitori che provvederanno nelle rispettive settimane di competenza con l'impegno di entrambi a pagare in quota 50% le spese straordinarie concordate.
Disponga, infine, per i periodi feriali di competenza dei genitori per 15 giorni ciascuno nel periodo estivo, una settimana alternata ciascuno nel periodo delle vacanze natalizie ed alternativamente per gli altri periodi di vacanza (Pasqua, etc.).
Determini la decorrenza della ripartizione in quota 50% tra i coniugi dell'assegno unico.
Si chiede che la causa venga trattenuta in decisione e la concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica.”.
Per il Pubblico Ministero: “Visto, in data 5/7/2024.”

Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 16/11/2021 e ritualmente notificato, Parte_1
ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione giudiziale dal
[...] coniuge , sposato con matrimonio contratto in Romania in data CP_1
Pagina 3 a 14
25/08/2013, atto poi trascritto nei registri dello Stato Civile di Iasi, provincia di Iasi, al
n. 1603, serie CG n. 456237.
A sostegno del ricorso, la ricorrente ha dedotto: (1) che dal matrimonio sono nati in
Italia i figli (il 22/04/2014) e (il 25/09/2015), entrambi minorenni;
Per_1 Per_2
(2) che l'atteggiamento del marito è stato da sempre irrispettoso ed umiliante nei confronti della stessa, sminuita continuamente sia come donna che come madre e fortemente limitata nelle sue volontà;
(3) che, nel corso degli anni di matrimonio, si sono susseguiti diversi episodi di violenza fisica e verbale perpetrati dal coniuge ai danni della moglie, anche alla presenza dei figli;
(4) che la ricorrente svolge l'attività di
Operatrice Socio-Sanitaria presso l'Ospedale di Prato, con contratto a tempo determinato con scadenza al 31/12/2021, da cui percepisce un reddito netto mensile di
€ 1.250,00;
(5) che il marito, dopo aver svolto in passato l'attività di autista, è attualmente disoccupato;
(6) che la coppia ha stabilito la propria residenza coniugale in
Prato, via Adda n. 14, in un immobile acquistato in comproprietà al 50% nell'anno
2016, su cui è stato acceso un contratto di mutuo con rata mensile di € 450,00 e per cui la ricorrente ha prestato idonea garanzia quale terza datrice di ipoteca.
Pertanto, ha chiesto che il Tribunale di Prato pronunciasse Parte_1 la separazione giudiziale dal coniuge chiedendo, quali provvedimenti CP_1 accessori: a) l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento e domiciliazione prevalente presso la medesima, alla quale sarà assegnata la casa coniugale – sita in Prato (PO), via Adda n. 14 - nella quale continuerà ad abitare insieme ai figli;
b) il diritto di visita padre/figli secondo le modalità indicate nel ricorso introduttivo;
c) l'obbligo, a carico del convenuto ed in favore della ricorrente, di corrisponderle un assegno mensile di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento economico dei minori, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche e scolastiche che si renderanno necessarie, con facoltà per la ricorrente di richiedere all'INPS di versarle direttamente gli assegni a sostegno del nucleo familiare, essendo collocataria della prole.
Si è costituito in giudizio , il quale ha eccepito, in via preliminare, il CP_1 difetto di giurisdizione dell'autorità italiana, in quanto i coniugi sono entrambi romeni
– ancorché residenti in Prato – ed hanno contratto matrimonio in Romania optando per
l'applicazione della legge dello Stato de quo, a cui ha espressamente fatto riferimento la ricorrente con la prima raccomandata inviata al coniuge in data 21/09/2021, con cui ha manifestato l'intenzione di addivenire allo scioglimento del matrimonio civile ai sensi
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dell'art. 31 della legge 218 del 1995. Ha poi allegato che è attualmente pendente innanzi al Tribunale di primo grado di Iasi (Romania) la causa n. 31717/245/2021 tra le stesse parti, con oggetto “divorzio con figli”. Nel merito, ha dedotto (a) che i motivi della separazione tra i coniugi devono essere addebitati a carico della SI.ra , la CP_1 quale ha intrattenuto una relazione extraconiugale con un'altra persona incontrata in ambiente lavorativo;
b) che le considerazioni svolte dalla ricorrente in ordine alle presunte violenze fisiche e verbali del marito sono rimaste prive di fondamento, tanto che la moglie ha sporto querela nei confronti del marito solo in data 05/03/2022, dopo aver ricevuto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari per la querela a sua volta promossa dal nei confronti della SI.ra e della di lei madre;
c) di CP_1 Pt_1 aver perso il lavoro a settembre 2021 e di aver ripreso a lavorare nel mese di gennaio
2022 con contratto a tempo determinato con scadenza al 30/06/2022, poi prorogato fino al 31/12/2022, con un reddito mensile lordo di € 1.484,88 (che, però, per i primi tre mesi di attività è stato decisamente inferiore, come dimostrano le relative buste paga allegate);
d) che dal reddito percepito, il deve detrarre l'importo della rata del CP_1 mutuo gravante sulla casa coniugale per circa € 430,00 mensili (anche se dal mese di
Novembre 2021, la ricorrente ha iniziato a rimborsare il 50% della relativa rata);
e) che le spese sostenute dal medesimo negli ultimi anni lo hanno spinto a chiedere un nuovo finanziamento nel mese di Maggio 2022, con rata mensile di € 198,00.
Pertanto, il convenuto, in denegata ipotesi di non accoglimento dell'eccezione preliminare, ha chiesto (1)
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