Trib. Salerno, sentenza 15/01/2024, n. 232
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Salerno
Seconda sezione civile
Il Tribunale, nella persona del G.O. avv. Gennaro Porpora, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 10839/2016
R.G. promossa da
LT SI, c.f. [...], con l'avv.
Pasquale Totaro, PEC avvpasqualetotaro@pec.ordineforense.salerno.it attore contro
IL FARO s.n.c. di NT NI & C., p. iva n. 02181990652, con l'avv. Andrea Gambardella, PEC andreagambardella@legalmail.it convenuto
Oggetto: noleggio di natante, rimessaggio, manutenzione, risarcimento del danno da inadempimento del contratto di deposito. Restituzione.
PREMESSA
Si premette che il novellato art. 132 cpc esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo, che è ritenuta processualmente legittima la motivazione c.d. per relationem la cui ammissibilità è stata codificata dall'art. 16 D.Lgs.
05/2003, che il giudice nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non
è tenuto ad esaminare specificamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla
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trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, che le restanti questioni se non trattate non andranno per questo ritenute come omesse, ben potendo le stesse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico- giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Posizione delle parti e breve svolgimento del processo.
L'attore, dichiaratosi proprietario del natante da diporto lungo dieci metri lineari, denominato “Rosario”, acquistato nel
2010 da Faro snc di NT NI & C., premette di averlo ceduto a questi in noleggio per due anni e che alla scadenza del biennio pattuito, nell'estate del 2015 ne aveva inutilmente chiesto la restituzione nonostante con r.a.r. del 30 maggio, 18 giugno e 26 agosto 2016, si fosse reso disponibile a pagare il corrispettivo pattuito per il deposito e la custodia.
Sostiene che: - benchè fosse stata convenuta la custodia del natante in capannone coperto, parte convenuta - a seguito di trasferimento della sede - aveva invece tenuto il natante in area scoperta adiacente la strada, esponendolo così alle intemperie e ad un precoce deperimento strutturale;
- il Faro snc con r.a.r. del 5 luglio 2016 r.a.r. giustificava la mancata restituzione con l'omesso pagamento del corrispettivo che quantificava in euro 29.800,00;
- con sua r.a.r. del 26 agosto
2016 in risposta alla altrui pretesa, offriva euro 12 mila come originariamente concordato, ribadita “banco judicis” in citazione.
Con atto di citazione notificato il 14.11.2016 ha quindi convenuto in giudizio per l'udienza del 22.02.2017 il Faro snc di NT NI & C. chiedendo “in via preliminare, accertarsi la volontà e disponibilità dell'attore a volere corrispondere, alla
2 società convenuta, il corrispettivo per il deposito della propria unità da diporto, importo come quantificato in premessa;
- in via principale nel merito, accertarsi e dichiararsi
l'inadempimento della società convenuta, dell'obbligo di restituire il natante di proprietà dell'attore, detenuto in deposito, unitamente ai documenti relativi allo stesso, nelle stesse condizioni strutturali, di navigabilità e funzionalità dell'inizio del periodo di deposito;
- sempre in via principale e nel merito, accertarsi e quantificarsi in via equitativa, il danno subito dall'attore conseguente al mancato utilizzo della propria unità per due estati consecutive, relative agli anni 2015 e 2016;
- in conseguenza e per l'effetto, condannarsi la società Il Faro S.n.c. di NT NI & c.”, in persona del legale rappresentante, con sede legale al Lungomare dei Cavalieri di S. NI n°7, LF
(SA), p. iva n°02181990652, depositaria dell'unità da diporto di proprietà dell'attore, alla immediata restituzione dell'unità attorea detenuta in deposito, ed al pagamento in favore dell'attore dell'importo che il Tribunale vorrà determinare e quantificare equitativamente a titolo di risarcimento del danno derivante dal mancato utilizzo dell'unità attorea, il tutto entro i limiti della competenza per valore del presente Giudice, come quantificati ai fini del contributo unificato”.
Con memoria ex art. 183 comma 6 cpc primo termine,
l'attore precisa che il danno subìto in conseguenza del mancato utilizzo dell'imbarcazione è riferito sino ad allora alle estati
2015-2016-2017-2018 per un ammontare che quantifica in euro
25 mila, o nel diverso importo da determinarsi equitativamente.
Con comparsa dell'01.02.2017 si è costituita in giudizio il
Faro snc di NT NI & C. che ha preliminarmente eccepito il mancato esperimento del tentativo di conciliazione
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ex art. 5 co. 1 bis D.Lgs. 28/2010. In via principale ha dedotto
l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda per difetto di legittimazione attiva essendo i richiamati rapporti intercorsi con la Stella del Sud di OB SI, con diversa identità economica, patrimoniale e fiscale, come risulta dalla fatturazione prodotta. Ha in rito rilevato l'errore dell'attore nell'individuare ed indentificare il convenuto poiché il contratto di rimessaggio risulta stipulato con la ditta UT
NT srl che non è parte in giudizio nonchè la nullità, improponibilità ed improcedibilità della domanda per indeterminatezza del petitum, incongruenza tra le varie istanze, domande e rivendicazioni contrastanti ed incompatibili tra loro. Nel merito ha contestato la domanda spiegando che l'attore in realtà deve euro trenta mila circa, motivo per il quale è stato esercitato sul bene in oggetto legittimo diritto di ritenzione ai sensi dell'art. 2756 cc, comunicato con r.a.r. del 10.09.2016. Conclude chiedendo: a)
Riconoscere e dichiarare la improcedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5 comma 1 bis (o 5) del d.lgs. n. 28/2010 con ogni consequenziale provvedimento di rito, ed in subordine IN
DIRITTO E RITO, per i motivi di cui in narrativa: b) Riconoscere
e dichiarare l'inammissibilità e improcedibilità della domanda per difetto e la carenza di legittimazione attiva dell'attore
OB SI;
c) Riconoscere e dichiarare l'inammissibilità e improcedibilità della domanda per l'errore, da parte dell'attore, nell'individuazione ed identificazione del convenuto e pertanto per la carenza di legittimazione passiva;
d) Riconoscere e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità e improcedibilità della domanda così come formulata e proposta per incoerenza, incongruenza e contrasto tra le varie istanze e rivendicazioni.
NEL MERITO: e) RIGETTARE la domanda attrice perché
4 infondata in fatto e diritto per i motivi in narrativa e per carenza assoluta di prova. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Deduzioni, rilievi ed eccezioni ribadite con memoria 1° termine del 21.11.2018.
Con provvedimento del 04.12.2018 il Tribunale ha disposto
l'attivazione della obbligatoria procedura di mediazione.
All'esito sono stati concessi alle parti i termini di cui all'art.
183 co. 6 cpc. Con ordinanza dell'08.05.2019 è stata ammessa la prova documentale richiesta e la ctu tecnica mentre è stata rigettata la richiesta di ammissione della prova orale.
Depositato in data 21.01.2021 l'elaborato peritale,