Trib. Foggia, sentenza 03/01/2025, n. 4

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Foggia, sentenza 03/01/2025, n. 4
Giurisdizione : Trib. Foggia
Numero : 4
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario Caterina Napolitano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 3 gennaio 2025 tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art.
127 ter c.p.c.
, all'esito della trattazione cartolare, ha pronunciato la seguente sentenza mediante deposito della stessa nel procedimento n.
5456/2021 R.G.L. promosso da
DI BI LE in qualità di erede di TH IS
(20.05.1947/08.10.2022) rappresentato e difeso per delega a margine della comparsa di intervento dall'avv. Giovanni Russo presso lo studio del quale in Foggia P.za Padre Pio, 68 è elettivamente domiciliato
ricorrente contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso, come da procura generale allegata in atti, dall'Avv. Silvana Mostacchi e dall'avv. Domenico Longo ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'Istituto, in Foggia, Via Brindisi n.45;

resistente
Oggetto: indennità di accompagnamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.07.2021, parte ricorrente premetteva che la de cuius TH IS aveva proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 bis c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento della prestazione previdenziale in oggetto negata in sede amministrativa;
che la CTU aveva confermato la insussistenza dei requisiti sanitari ragion per cui aveva tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico.
Sviluppate le argomentazioni a sostegno della sussistenza del diritto ad ottenere il riconoscimento della indennità di accompagnamento, chiedeva all'adito Tribunale di: “a) dichiarare che la ricorrente sia affetta da patologie tali da richiedere l'assistenza necessaria da parte di terzi in quanto trovasi nell'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita ovvero di deambulare autonomamente a decorrere dal 15.02.2021. b) condannare l'INPS, ut supra, al pagamento delle competenze del presente procedimento, gravati di IVA, CAP e rimborso forfettario, come per legge, unitamente a quelle del giudizio per ATPO iscritto a codesto Tribunale distraendoli a favore del sottoscritto difensore antistatario.”
Integrato il contraddittorio, l'INPS, contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto.
Il giudizio è stato proseguito dall'erede Di SE LE che ha fatto proprie le conclusioni dell'atto introduttivo.
Rinnovate le operazioni peritali a mezzo di altro consulente, all'udienza del 3 gennaio 2025, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa, acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è decisa come da sentenza contestuale depositata telematicamente
* * *
In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma
1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98
, come modificato dall'allegato alla
l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195.

2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma.
L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza
o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice
ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».
I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.

7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».
Nel merito, ai sensi dell'art.1 della legge n.18/1980, come modificato dall'art.1 della legge n.508/1988, l'indennità di accompagnamento spetta ai soggetti totalmente inabili che siano impossibilitati a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che necessitino di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita.
Va opportunamente premesso che, nell'interpretare le disposizioni che sovrintendono la concessione del beneficio in oggetto, la Suprema Corte ha consolidato il principio secondo cui l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà„ (cfr. Cass. n. 6091 del 2014;
Cass. n. 26092 del 2010;
Cass. n. 12521 del 2009;
Cass. n. 7558 del 1998;
Cass. n. 636 del 1998);
tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (cfr. li.
28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente
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