Trib. Milano, sentenza 13/03/2024, n. 2848
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Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO Sezione SETTIMA civile
VERBALE DELLA CAUSA N. 31080 DELL'ANNO 2022
FRA
CASALUCI S.R.L.
E
MST S.P.A.
Oggi 13/03/2024 innanzi al giudice unico dott. Mauro Pacifico, sono comparsi: per la parte attrice l'avv. Federica Perruccio in sostituzione dell'avv. STICCHI
DAMIANI SAVERIO per parte convenuta l'avv. MASTRANGELO GIOVANNI
L'avv. Perruccio conclude riportandosi alle conclusioni rese nella memoria ex art.
183 n. 1 c.p.c. ed insiste altresì per l'ammissione delle istanze istruttorie già formulate in corso di causa.
L'avv. Mastrangelo conclude riportandosi alle conclusioni rese nella memoria ex art.
183 n.1 c.p.c. ed insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori richiesti. Produce, quale precedente giurisprudenziale, sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2126/2023.
I procuratori presenti discutono la causa riportandosi a tutti i precedenti scritti difensivi.
Il Giudice, udita la discussione, si ritira in camera di consiglio.
Successivamente, alle ore 16:20, il Giudice, all'esito della camera di consiglio, in assenza dei procuratori delle parti nelle more allontanatisi, pronuncia la sentenza che segue, mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione facenti parte integrante del presente verbale.
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Repubblica italiana In nome del Popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Milano Sezione VII civile
in persona del giudice monocratico dott. Mauro Pacifico, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento R.G.A.C. n. 31080/2022 avente ad oggetto: subappalto
TRA
CASALUCI s.r.l. (03470080759), in persona del suo l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Saverio Sticchi Damiani del Foro di Lecce
ATTRICE E
MST s.p.a. (09187351003), in persona del suo l.r.p.t., rappr.ta e difesa dagli avv.ti Silvio Tersila e Giovanni Mastrangelo del Foro di Milano CONVENUTA RICONVENZIONALISTA
Conclusioni rese all'odierna udienza di discussione:
la SA s.r.l., nel riportarsi alle conclusioni rese nella propria memoria ex art. 183 n. 1) c.p.c., così concludeva:
“Voglia l'On. Tribunale adìto, previo rigetto delle avverse domande ed eccezioni così provvedere:
- accertare e dichiarare il parziale inadempimento contrattuale di cui la società MST S.p.A., già Neosia S.p.A. si è resa responsabile;
- condannare la società MST S.p.A., già Neosia S.p.A., nel rispetto di quanto previsto e concordato con il contratto di fornitura con posa in opera del 07.02.2018, ad emettere il S.A.L. di fine lavori relativo all'ordine N140 e le conseguenti determinazioni;
- condannare la società convenuta al pagamento, in favore della SA S.r.l., della somma di euro 45.280,36, oltre IVA, a titolo di
pagina2 di 10 saldo del corrispettivo dovuto per i lavori eseguiti dalla odierna attrice in virtù del contratto di fornitura con posa in opera del 07.02.2018, oltre interessi moratori e rivalutazione;
- in via ulteriormente principale, condannare la società MST S.p.A., già Neosia S.p.A. al risarcimento del danno, in favore della SA S.r.l. e determinato in via equitativa ex art. 1226 c.c., per ritardo nell'adempimento;
- rigettare perché inammissibili e, comunque, infondate le domande riconvenzionali avanzata da controparte con la comparsa di costituzione e, per l'effetto, anche della domanda di compensazione giudiziale dell'inesistente credito. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente procedura e spese generali come per legge.”. L'attrice, inoltre, reiterava le istanze istruttorie già formulate e disattese.
La MST s.p.a., nel riportarsi alle conclusioni rese nella propria memoria ex art. 183 n. 1) c.p.c., così concludeva:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione e per tutte le ragioni esposte in narrativa in via pregiudiziale A. rigettare il petitum avversario per essere quest'ultimo inammissibile e improponibile, essendo l'attrice prima della titolarità e della legittimazione attiva, per le ragioni meglio esposte in narrativa e, per l'effetto, condannare l'attrice alla refusione delle spese del presente giudizio nel merito B. nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovessero essere rigettate le eccezioni che precedono, rigettare le domande di SA per essere state queste basate su presupposti inesistenti e, comunque, per essere le medesime infondate in fatto e in diritto e non provate in via subordinata C. nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere rigettata la domanda pregiudiziale che precede e nell'eventualità in cui le domande proposte da SA nel presente giudizio dovessero essere anche in parte accolte, dichiarare che nessuna somma è dovuta da MST all'attrice, essendo i crediti di quest'ultima inesigibili ai sensi delle previsioni contrattuali richiamate in narrativa in via riconvenzionale D. condannare SA, per le ragioni indicate in narrativa, a pagare a MST a. la somma di Euro 630.351,67, oltre iva, se dovuta, o il maggiore o minore importo che l'Ill.mo Giudice vorrà determinare, oltre interessi e rivalutazione, maturato con riferimento al contratto di fornitura e
pagina3 di 10 posa in opera n. 140/c.c. C272 del 7 febbraio 2018, per le causali indicate in narrativa, nonché b. la somma di Euro 178.576,77, oltre iva, se dovuta, o il maggiore o minore importo che l'Ill.mo Giudice vorrà determinare, oltre interessi e rivalutazione, maturato con riferimento al contratto di fornitura e posa in opera n. 7500075704 del 21 gennaio 2019, per le causali indicate in narrativa Con rifusione di spese, competenze ed onorari del procedimento, calcolati ai sensi del D.M. 55/2014, e con condanna di controparte alla lite temeraria.” Anche la convenuta riconvenzionalista reiterava le proprie istanze istruttorie già formulate e disattese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la SA s.r.l., nel riassumere un precedente giudizio incardinato innanzi al Tribunale di Ivrea dichiaratosi territorialmente incompetente, in sintesi e per quanto effettivamente rilevante ai fini del decidere, deduceva: a) che, nell'ambito dei più ampi lavori pubblici relativi alla realizzazione dell'ospedale di Alba-Bra, la LI Gestione s.r.l., in data 7.2.2018, aveva stipulato con il R.T.I. costituito da essa attrice con le società Scotta s.r.l., F.lli Zaffaroni s.r.l. e Sa.Fi.Re s.r.l., e vendente quale