Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/01/2025, n. 109
Sentenza
13 gennaio 2025
Sentenza
13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
r.g. n. 4821 /2023
All'udienza non partecipata di cui all'art. 127 ter c.p.c. tenutasi in data 13/01/2025 ;
tenuto conto che con decreto del 27.11.2023 le parti erano state invitate al deposito di note di trattazione scritta;
in particolare, stante la modalità decisoria di cui all'art. 281-sexies c.p.c., le parti venivano invitate alla discussione mediante scambio di note di trattazione scritta;
Il Giudice, lette le note depositate dal difensore di parte appellante che si intendono sinteticamente riportate nel presente verbale;
si ritira in Camera di Consiglio riservando all'esito la lettura della sentenza di seguito riportata per esteso, che si intende pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Renata Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4821/2023 R.G., avente ad oggetto: Appello avverso Sentenza del Giudice di Pace n. 2344/2022 – lesione personale, vertente
Unipolsai Ass.ni S.p.A. (P.IVA: 00818570012) in persona del suo procuratore ad negotia, rappresentata e difesa come da procura in atti dall'Avv. Patrizio Russo e dall'Avv. Alessandra Iacono ed elettivamente domiciliata presso lo studio in San Leucio – Caserta (81100), via Mengs 19-21;
appellante
e
AN ES ([...]) rapp.to e difeso nel giudizio di primo grado dall'Avv. Antonio AN e presso lo Studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato in
Frignano (CE), Via Trieste, 18;
appellato contumace nonche'
HO HH ([...]), residente a[...], Casal di
Principe;
appellato contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n.
22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso art. 45, comma 17 legge
18.6.2009, n. 69.
Va dichiarata la contumacia di AN ES e HO XH, regolarmente citati e non costituitisi in giudizio.
2. Con atto di appello notificato in data 20 giugno 2023, la UnipolSai Ass.ni S.p.A. adiva il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per veder riformata la sentenza n. 2344/2022 del Giudice di
Pace di Caserta che aveva accolto la domanda dell'attore AN ES, condannando UnipolSai
Assicurazioni S.p.A. al pagamento in favore dell'istante della somma di euro 18.825,53 a titolo di risarcimento dei danni subiti a seguito dell'evento occorso in data 12.05.2020 in località San Nicola La
Strada.
A fondamento dell'appello, la Unipol lamentava l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado aveva ritenuto la domanda procedibile nonostante la mancata formulazione dell'invito obbligatorio alla negoziazione assistita, nonché nella parte in cui ha ritenuto la domanda proponibile e procedibile nonostante la richiesta di risarcimento fosse stata formulata in modo incompleto, ovvero in violazione di quanto prescritto dagli art.145 e 148 del codice delle assicurazioni.
Parte appellante eccepiva altresì la nullità della sentenza impugnata e dell'intero procedimento di primo grado, stante la manifesta inammissibilità delle domande spiegate ex art.141 del codice delle assicurazioni alla luce dell'assenza di coinvolgimento di altro veicolo;
lamentava altresì l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di pace aveva accolto le pretese risarcitorie stante il difetto di prova circa la veridicità del fatto storico;
eccepiva l'illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice aveva ritenuto di aderire alle conclusioni del c.t.u. ed accolto le richieste risarcitorie.
Verificata la regolarità del contradditorio, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, matura per la decisione, all'udienza del 13.01.2025, sulle conclusioni sostitutive della discussione orale rese nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
Premessa sistematica: il giudizio di primo grado
3. Occorre preliminarmente effettuare una breve ricostruzione della vicenda posta alla base del giudizio di primo grado.
AN ES, con atto di citazione in primo grado, esponeva che in data 12.05.2020, verso le
13.40 circa, in località San Nicola La Strada, mentre viaggiava, quale terzo trasportato, a bordo del motociclo Piaggio tg X5Y73J, di proprietà di HO XH e assicurato per la R.C.A. con la Unipolsai
Ass.ni S.p.A., il conducente del motociclo perdeva il controllo del veicolo, causando così la sua caduta;
l'istante allegava di aver subito lesioni e, pertanto, veniva trasportato al P.S. di Caserta;
AN
ES formulava quindi richiesta di risarcimento dei danni alla Unipolsai Ass.ni S.p.A. e, non ricevendo alcun riscontro dalla stessa, agiva in giudizio al fine di ottenere, previa declaratoria di responsabilità del conducente del motociclo, la condanna della Unipolsai Ass.ni S.p.A. al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
La Unipolsai Ass.ni S.p.A., in primo grado,