Trib. Salerno, sentenza 20/12/2024, n. 2516
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5396/2023 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
SATIT SUD DI LL IN & MI SNC, in perosna del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall' avv. to GRATTACASO
GIOVANNI, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall' avv. to PEDOTO ROCCO, giusta procura in atti
Resistente
NONCHE'
INPS, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to
SERRELLI SUSANNA giusta procura in atti
Resistente E
INAIL, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti
SACCO FILOMENA e CANTORE DOMENICO
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 04.10.2024 parte attrice esponeva di aver ricevuto, in data 25.07.2023, la notifica dell'intimazione di pagamento n.
10020239000993929000 contenente anche le cartelle esattoriali n.
10020031000927471, n. 10020040003609711, n. 10020040023629270,
10020040077798538, n. 10020040080986115, 10020050051060112, n.
10020050054551854, n. 10020060038542590, n. 10020060057283209 e la
n. 10020090089713967, per un totale di € 1.965.724,32. Evidenziava che i predetti titoli erano stati annullati e dichiarati prescritti dalla sentenza n.
2559/2019 resa dal Tribunale di Salerno in data 15.11.2019 a conclusione del giudizio recante n. rg. 3696/2016, con conseguente illegittimità della impugnata intimazione in quanto fondata su cartelle ormai annullate.
Lamentava comunque l'omessa o irrituale notifica degli atti avvisi accertamento, vizio procedurale che comportava la nullità dell'atto consequenziale, eccependo l'intervenuta prescrizione dei crediti.
Per i suesposti motivi la società ricorrente in epigrafe indicata adiva il
Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro affinché:” in accoglimento delle esposte doglianze ed in particolare per i motivi assorbenti in fatto ed in diritto (giudicato della sent. 2559/2019 del 15.11.2019 (R.G.
3696/2016) resa dal Tribunale di Salerno – Giudice del Lavoro, nonché prescrizione del diritto, nullità/inesistenza della notifica delle cartelle e, dunque, inesistenza del diritto a procedere in executiviis oltre che
l'illegittimità dell'avviso di accertamento come notificato), previa l'emissione di qualsiasi provvedimento di natura inibitoria/sospensione dei titoli a fondamento della preannunciata azione esecutiva, voglia annullare le stesse con ogni conseguenza di legge. Con condanna dell'Ufficio/Ente resistente alle spese e competenze professionali di giudizio con attribuzione”
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l'Agenzia delle Entrate
Riscossione eccependo il suo difetto di legittimazione passiva per omesso radicamento del giudizio nei confronti degli Enti creditori PS sede di
Battipaglia e IL sede di Salerno-Battipaglia;
l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza dei termini di impugnazione ai sensi dell'art. 617 co.2
c.p.c.;
l'infondatezza del ricorso attesa la regolare notifica delle cartelle di pagamento prodromiche all'intimazione impugnata con interruzione dei termini prescrizionali. Deduceva altresì che la sentenza n. 2559/2019 pronunciata dal Tribunale di Salerno nei confronti del coobligato CA
ON non aveva effetto nei confronti della società in ossequio al dettato normativo dell'art. 1306, co.1, c.c.. Insisteva, pertanto, per la conferma dell'intimazione di pagamento dell'importo complessivo di € 126.002,19 relativo alle sole somme contenute nelle cartelle esattoriale indicate. Spese vinte.
Si costituivano altresì l'PS e l'IL deducendo il loro difetto di legittimazione passiva e chiedendo, in via subordinata e nell'ipotesi di pronuncia favorevole alla ricorrente società, di essere esentati da eventuali condanne alle spese con condanna dell'ADER.
Il giudice, sulle conclusioni dei procuratori di parte richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e sostitutive dell'udienza del
20.12.2024, decideva come da sentenza con contestuale motivazione.
L'opposizione va accolta per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre premettere che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal
d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma
1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del
1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019;
n. 6704 del 2016;
n. 594 del 2016;
n. 24215 del 2009;
in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010;
n. 6119 del
2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della
pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615
c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma
e art. 618 bis c.p.c.);
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617
c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che
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