Trib. Catanzaro, sentenza 16/05/2024, n. 1023
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione Collegiale ed in persona dei seguenti signori Magistrati:
Dott.ssa F G Presidente
Dott.ssa E M Giudice rel./est.
Dott. L F Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n.1610 del R.G.A.C. dell'anno 2017, avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi, vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
C, alla Via Vico II, Corso Mazzini n.2, presso lo studio dell'Avv. Concetta
N, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F: ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
C, alla Via De Gasperi, n. 11, presso lo studio dell'Avv. P M, giusta procura in calce alla memoria di costituzione ;
RESISTENTE
NONCHÈ
PUBBLICO MINISTERO – in sede -
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
come da verbali e atti di causa
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso depositato in data 4 aprile 2017, - premesso di avere Parte_1
contratto matrimonio con in data 10 maggio 1992 in C ed in Controparte_1
costanza del quale nascevano i figli (nato il 12 novembre 1992), (nato il Per_1 Per_2
14 ottobre 1995), (nata il 18 dicembre 2004) e (nata il 7 novembre 2008) - Per_3 Per_4
chiedeva la pronuncia della separazione personale con addebito a carico della moglie,
RGAC n. 1610/2017 - Pagina 1 di 16
deducendo che l'affectio coniugalis era venuto irrimediabilmente meno “a partire dall'aprile dell'anno 2015” a causa delle reiterate violazioni del dovere di fedeltà da parte di quest'ultima.
In particolare, esponeva di aver scoperto tramite lettura delle conversazioni intrattenute via chat su un noto social network, che la stessa intratteneva “conversazioni affettuose con uomini diversi”, alcuni dei quali coniugati e di cui anche il figlio maggiore, , ne Per_1
veniva autonomamente a conoscenza.
Rappresentava, inoltre, che sebbene avesse inizialmente acconsentito ad addivenire ad una separazione consensuale, soprattutto al fine di non nuocere alle figlie minori, il comportamento della moglie (che, ancor prima del deposito della fissazione dell'udienza presidenziale, cambiava la serratura dell'abitazione coniugale, impedendo al ricorrente persino di recuperare i propri effetti personali e che “ripetutamente” si ritraeva su Facebook
“in atteggiamenti compromettenti” con uomini diversi, indicati, presentati ed imposti alle figlie di sei e dodici anni come propri compagni), aveva fatto venir meno tale possibilità.
Evidenziava, a tal fine, che nel mese di gennaio del 2017, le minori – rientrando in casa dopo un viaggio fatto con i nonni materni in occasione delle festività natalizie – trovavano in casa
l'ultimo compagno della madre, rimanendo fortemente turbate. Le stesse, inoltre, venivano in diverse occasioni lasciate sole in casa la sera (chiuse a chiave) mentre la mamma usciva
e, benché il ricorrente si fosse offerto di occuparsi delle medesime, quest'ultima ostacolava il rapporto del padre con le figlie, tant'è che queste ultime rifiutavano di frequentare e di avere contatti, anche telefonici, con il genitore che in data 26 marzo 2017 si vedeva pertanto costretto a sporgere denuncia-querela nei confronti della per il reato di cui all'art. CP_1
574 c.p.
Rappresentava, inoltre, che anche al figlio , il quale aveva subito “le offese di tale Per_1
”, veniva impedito di accedere all'abitazione familiare e di avvicinarsi alle Persona_5 sorelle, tant'è che si era reso spesso necessario l'intervento delle forze dell'ordine “per sedare litigi e discussioni”.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “dichiarare: anche con decisione parziale, la separazione personale dei coniugi, nelle more della definizione dei problemi di natura patrimoniale, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale, degli stessi,
RGAC n. 1610/2017 - Pagina 2 di 16 non risultando allo stato possibile alcuna riconciliazione tra i Sigg.ri e Parte_1
con addebito di responsabilità alla moglie ex art. 151 c.c.;
Controparte_1
- stabilire: che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- stabilire: che la casa coniugale sita in C alla Via Apostolello n. 28 venga assegnata al marito, che vi risiederà unitamente ai figli (maggiorenne non Per_2
Per_ autosufficiente), (maggiorenne), e (minori) e la moglie se ne Per_1 Per_3
allontanerà definitivamente per andare a vivere altrove, portando con sé i suoi effetti personali e quanto di sua proprietà esclusiva;
- stabilire che gli arredi e le suppellettili presenti nella casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, rimarranno al momento nella disponibilità esclusiva del marito e dei figli con lui conviventi, sino a quando lo stesso vi risiederà con essi;
- stabilire che gli oneri di spesa relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria della casa coniugale – ivi comprese utenze, imposte, condominio e varie - resteranno a carico del marito che vi risiederà unitamente ai figli;
Per_
- stabilire che le figlie minori e rimangano affidate in modo condiviso ad Per_3
entrambi i genitori, ma esse resteranno a vivere e risiedere unitamente al padre presso
l'abitazione coniugale.
1. La madre potrà visitare le minori anche con grande frequenza, previo avviso telefonico al padre, sempre nel rispetto degli orari e delle esigenze di vita, ricreative e scolastiche delle stesse;
potrà altresì tenere con sé le figlie per due interi giorni alla settimana, dal momento della loro uscita da scuola e sino fino alle ore 21,00 della sera, sempre compatibilmente con le esigenze di studio, ricreazione e salute delle minori.
2. Inoltre, le minori potranno pernottare con la madre per due week end al mese, a settimane alternate, che verranno concordati dai coniugi in base ai rispettivi impegni lavorativi ed a quelli delle minori ed ella quindi potrà tenerle con sé dalle ore 17,00 del venerdì fino alle ore 22,00 della domenica successiva.
3. Durante il periodo estivo, le bambine potranno stare, nel periodo di vacanza scolastica,
e segnatamente nei mesi di luglio ed agosto, alternativamente per un mese con il padre e per un mese con la madre, previo accordo fra i genitori che dovrà intervenire un mese prima della fine dell'anno scolastico in relazione alle rispettive esigenze lavorative e personali, mentre le vacanze di Natale saranno suddivise in periodi uguali, con i giorni di Natale e
RGAC n. 1610/2017 - Pagina 3 di 16 quello di capodanno alternati negli anni;
le vacanze di Pasqua si divideranno in periodi uguali, con i giorni di Pasqua e Pasquetta alternati negli anni e così le altre feste comandate.
4. Considerate le condizioni economiche attuali dei coniugi, la moglie corrisponderà mensilmente al marito, quale contributo al mantenimento delle figlie minori la somma di €
200,00 cadauna e di €. 100,00 per il figlio da versarsi entro il 5 di ogni mese e tale Per_2
somma che verrà rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT.
5. I coniugi provvederanno al proprio mantenimento autonomamente.
6. Le parti concordano che, le spese straordinarie per le minori, ivi incluse le eventuali spese sanitarie, ricreative, di vestiario e per attività fisiche scolastiche ed extrascolastiche, saranno poste nella misura del 50% tra i coniugi, previo accordo sul punto, tenendo conto che sulla base del protocollo stabilito dal Tribunale di Roma in data 17.10.14 le “Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori” sono suddivise nelle seguenti categorie:
Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car. macchina, motorino, moto);
Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
Spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di
RGAC n. 1610/2017 - Pagina 4 di 16 accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
7. Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
8. Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione Collegiale ed in persona dei seguenti signori Magistrati:
Dott.ssa F G Presidente
Dott.ssa E M Giudice rel./est.
Dott. L F Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n.1610 del R.G.A.C. dell'anno 2017, avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi, vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
C, alla Via Vico II, Corso Mazzini n.2, presso lo studio dell'Avv. Concetta
N, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F: ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._2
C, alla Via De Gasperi, n. 11, presso lo studio dell'Avv. P M, giusta procura in calce alla memoria di costituzione ;
RESISTENTE
NONCHÈ
PUBBLICO MINISTERO – in sede -
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
come da verbali e atti di causa
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso depositato in data 4 aprile 2017, - premesso di avere Parte_1
contratto matrimonio con in data 10 maggio 1992 in C ed in Controparte_1
costanza del quale nascevano i figli (nato il 12 novembre 1992), (nato il Per_1 Per_2
14 ottobre 1995), (nata il 18 dicembre 2004) e (nata il 7 novembre 2008) - Per_3 Per_4
chiedeva la pronuncia della separazione personale con addebito a carico della moglie,
RGAC n. 1610/2017 - Pagina 1 di 16
deducendo che l'affectio coniugalis era venuto irrimediabilmente meno “a partire dall'aprile dell'anno 2015” a causa delle reiterate violazioni del dovere di fedeltà da parte di quest'ultima.
In particolare, esponeva di aver scoperto tramite lettura delle conversazioni intrattenute via chat su un noto social network, che la stessa intratteneva “conversazioni affettuose con uomini diversi”, alcuni dei quali coniugati e di cui anche il figlio maggiore, , ne Per_1
veniva autonomamente a conoscenza.
Rappresentava, inoltre, che sebbene avesse inizialmente acconsentito ad addivenire ad una separazione consensuale, soprattutto al fine di non nuocere alle figlie minori, il comportamento della moglie (che, ancor prima del deposito della fissazione dell'udienza presidenziale, cambiava la serratura dell'abitazione coniugale, impedendo al ricorrente persino di recuperare i propri effetti personali e che “ripetutamente” si ritraeva su Facebook
“in atteggiamenti compromettenti” con uomini diversi, indicati, presentati ed imposti alle figlie di sei e dodici anni come propri compagni), aveva fatto venir meno tale possibilità.
Evidenziava, a tal fine, che nel mese di gennaio del 2017, le minori – rientrando in casa dopo un viaggio fatto con i nonni materni in occasione delle festività natalizie – trovavano in casa
l'ultimo compagno della madre, rimanendo fortemente turbate. Le stesse, inoltre, venivano in diverse occasioni lasciate sole in casa la sera (chiuse a chiave) mentre la mamma usciva
e, benché il ricorrente si fosse offerto di occuparsi delle medesime, quest'ultima ostacolava il rapporto del padre con le figlie, tant'è che queste ultime rifiutavano di frequentare e di avere contatti, anche telefonici, con il genitore che in data 26 marzo 2017 si vedeva pertanto costretto a sporgere denuncia-querela nei confronti della per il reato di cui all'art. CP_1
574 c.p.
Rappresentava, inoltre, che anche al figlio , il quale aveva subito “le offese di tale Per_1
”, veniva impedito di accedere all'abitazione familiare e di avvicinarsi alle Persona_5 sorelle, tant'è che si era reso spesso necessario l'intervento delle forze dell'ordine “per sedare litigi e discussioni”.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “dichiarare: anche con decisione parziale, la separazione personale dei coniugi, nelle more della definizione dei problemi di natura patrimoniale, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale, degli stessi,
RGAC n. 1610/2017 - Pagina 2 di 16 non risultando allo stato possibile alcuna riconciliazione tra i Sigg.ri e Parte_1
con addebito di responsabilità alla moglie ex art. 151 c.c.;
Controparte_1
- stabilire: che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- stabilire: che la casa coniugale sita in C alla Via Apostolello n. 28 venga assegnata al marito, che vi risiederà unitamente ai figli (maggiorenne non Per_2
Per_ autosufficiente), (maggiorenne), e (minori) e la moglie se ne Per_1 Per_3
allontanerà definitivamente per andare a vivere altrove, portando con sé i suoi effetti personali e quanto di sua proprietà esclusiva;
- stabilire che gli arredi e le suppellettili presenti nella casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, rimarranno al momento nella disponibilità esclusiva del marito e dei figli con lui conviventi, sino a quando lo stesso vi risiederà con essi;
- stabilire che gli oneri di spesa relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria della casa coniugale – ivi comprese utenze, imposte, condominio e varie - resteranno a carico del marito che vi risiederà unitamente ai figli;
Per_
- stabilire che le figlie minori e rimangano affidate in modo condiviso ad Per_3
entrambi i genitori, ma esse resteranno a vivere e risiedere unitamente al padre presso
l'abitazione coniugale.
1. La madre potrà visitare le minori anche con grande frequenza, previo avviso telefonico al padre, sempre nel rispetto degli orari e delle esigenze di vita, ricreative e scolastiche delle stesse;
potrà altresì tenere con sé le figlie per due interi giorni alla settimana, dal momento della loro uscita da scuola e sino fino alle ore 21,00 della sera, sempre compatibilmente con le esigenze di studio, ricreazione e salute delle minori.
2. Inoltre, le minori potranno pernottare con la madre per due week end al mese, a settimane alternate, che verranno concordati dai coniugi in base ai rispettivi impegni lavorativi ed a quelli delle minori ed ella quindi potrà tenerle con sé dalle ore 17,00 del venerdì fino alle ore 22,00 della domenica successiva.
3. Durante il periodo estivo, le bambine potranno stare, nel periodo di vacanza scolastica,
e segnatamente nei mesi di luglio ed agosto, alternativamente per un mese con il padre e per un mese con la madre, previo accordo fra i genitori che dovrà intervenire un mese prima della fine dell'anno scolastico in relazione alle rispettive esigenze lavorative e personali, mentre le vacanze di Natale saranno suddivise in periodi uguali, con i giorni di Natale e
RGAC n. 1610/2017 - Pagina 3 di 16 quello di capodanno alternati negli anni;
le vacanze di Pasqua si divideranno in periodi uguali, con i giorni di Pasqua e Pasquetta alternati negli anni e così le altre feste comandate.
4. Considerate le condizioni economiche attuali dei coniugi, la moglie corrisponderà mensilmente al marito, quale contributo al mantenimento delle figlie minori la somma di €
200,00 cadauna e di €. 100,00 per il figlio da versarsi entro il 5 di ogni mese e tale Per_2
somma che verrà rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT.
5. I coniugi provvederanno al proprio mantenimento autonomamente.
6. Le parti concordano che, le spese straordinarie per le minori, ivi incluse le eventuali spese sanitarie, ricreative, di vestiario e per attività fisiche scolastiche ed extrascolastiche, saranno poste nella misura del 50% tra i coniugi, previo accordo sul punto, tenendo conto che sulla base del protocollo stabilito dal Tribunale di Roma in data 17.10.14 le “Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori” sono suddivise nelle seguenti categorie:
Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e baby sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
Spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car. macchina, motorino, moto);
Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
Spese straordinarie “obbligatorie”, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di
RGAC n. 1610/2017 - Pagina 4 di 16 accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
7. Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
8. Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito
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