Trib. Cassino, sentenza 05/12/2024, n. 1028
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Testo completo
n.R.G. 2382/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro
Il Tribunale di Cassino in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele Iannucci, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 30 ottobre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 2382/2021 promossa da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 rappresentate e difese dall'Avv. Maria Assunta FERRAZZOLI come da procura in atti ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Sora, Via Dante Alighieri n. 14
- ricorrenti
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Stefano CAVALIERE come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il
Presidio Ospedaliero “Santa Scolastica”, Ufficio Protocollo, in Cassino, Via San Pasquale s.n.c.
- resistente
Oggetto: dirigenza sanitaria non medica – retribuzione di posizione parte variabile aziendale
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 20.12.2021 e ritualmente notificato, Parte_1
, e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
espongono di essere dipendenti della nel caso della sig.ra. fino
[...] Controparte_1 Parte_2
alla data del pensionamento 29.12.2020, in qualità di dirigenti psicologhe, tutte con rapporto a tempo
Cont indeterminato ed in regime di esclusività, addette la sig.ra presso il presso il di Cassino, Pt_1
la sig.ra , fino al pensionamento, presso il SERT di Cassino, la sig.ra presso il SERT Parte_2 Pt_3
di Cassino, la sig.ra presso il SERT di Sora e la sig.ra presso il SERT Parte_4 Parte_5
di Sora;
di essere state destinatarie, sin dal 2010, di incarichi di natura professionale per dirigenti con anzianità di servizio superiore a cinque anni ex art. 27, comma 1, lett. c), CCNL dirigenza sanitaria dell'8.6.2020, sempre rinnovati all'esito della valutazione positiva dei collegi tecnici aziendali, sino all'attualità e, nel caso della sig.ra , sino alla data del pensionamento;
che l'Azienda Parte_2
convenuta, con Atto Deliberativo n. 2627 del 28.12.2018, stabiliva il nuovo valore economico del punto per l'indennità di posizione parte variabile aziendale, quantificato per l'anno 2017 e l'anno
2018 in euro 44,82;
che l' sulla scorta di tale quantificazione, provvedeva nel febbraio 2019 Pt_6
ad adeguare e corrispondere alle ricorrenti la voce relativa alla suddetta indennità nella misura di euro
179,28 mensili nonché a corrispondere alle medesime ricorrenti, per l'anno 2018, le differenze retributive spettanti a tale titolo;
che, tuttavia, l'azienda non provvedeva a corrispondere alle ricorrenti le differenze retributive maturate a tale titolo per l'anno 2017, avendo erogato l'importo mensile di euro 134,01 anziché quello spettante di euro 179,28;
che, per l'anno 2016, non contemplato dall'Atto
Deliberativo n. 2627 del 28.12.2018, la quantificazione del valore economico del punto è quella determinata dall'Atto Deliberativo n. 2429 del 31.8.2004, pari nella misura minima ad euro 197,40;
che, sulla base di tale valore, l' avrebbe dovuto corrispondere alle ricorrenti a titolo di Pt_6 indennità di posizione parte variabile aziendale l'importo mensile di euro 789,60 anziché quello effettivamente corrisposto di euro 134,01.
2. Tanto premesso e richiamata la disciplina contrattuale collettiva della retribuzione di posizione della dirigenza sanitaria e della sua componente variabile sulla base della graduazione delle funzioni determinata in sede aziendale e della tipologia degli incarichi, le ricorrenti deducono di avere maturato ciascuna, per i fatti esposti in narrativa, nei confronti dell'amministrazione resistente, un credito per differenze retributive a titolo di indennità di posizione parte variabile aziendale pari ad euro 8.522,67 per l'anno 2016 e ad euro 585,51 per l'anno 2017.
3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, le ricorrenti chiedono al giudice adito
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
A) accogliere la domanda e per l'effetto condannare l' al pagamento, in Parte_7
favore delle istanti, delle differenze retributive a loro spettanti a titolo di indennità di posizione parte variabile aziendale per gli anni 2016 e 2017, così come sopra specificate e pertanto, alla Dr.
[...]
la somma complessiva di € 9.108,18, alla Dr. la somma complessiva di € Parte_1 Parte_3
9.108,18, alla Dr. somma complessiva di € 9.108,18, alla Dr. Parte_2
la somma complessiva di € 9.108,18 ed infine alla Dr. Parte_4 [...]
la somma complessiva di € 9.108,18, o quelle diverse somme che emergeranno in corso Parte_5
di causa o che saranno ritenute di giustizia, oltre il danno da svalutazione monetaria con interessi legali;
B)condannare la convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa, oltre accessori.
4.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro
Il Tribunale di Cassino in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele Iannucci, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 30 ottobre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 2382/2021 promossa da
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 rappresentate e difese dall'Avv. Maria Assunta FERRAZZOLI come da procura in atti ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Sora, Via Dante Alighieri n. 14
- ricorrenti
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Stefano CAVALIERE come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il
Presidio Ospedaliero “Santa Scolastica”, Ufficio Protocollo, in Cassino, Via San Pasquale s.n.c.
- resistente
Oggetto: dirigenza sanitaria non medica – retribuzione di posizione parte variabile aziendale
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 20.12.2021 e ritualmente notificato, Parte_1
, e Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
espongono di essere dipendenti della nel caso della sig.ra. fino
[...] Controparte_1 Parte_2
alla data del pensionamento 29.12.2020, in qualità di dirigenti psicologhe, tutte con rapporto a tempo
Cont indeterminato ed in regime di esclusività, addette la sig.ra presso il presso il di Cassino, Pt_1
la sig.ra , fino al pensionamento, presso il SERT di Cassino, la sig.ra presso il SERT Parte_2 Pt_3
di Cassino, la sig.ra presso il SERT di Sora e la sig.ra presso il SERT Parte_4 Parte_5
di Sora;
di essere state destinatarie, sin dal 2010, di incarichi di natura professionale per dirigenti con anzianità di servizio superiore a cinque anni ex art. 27, comma 1, lett. c), CCNL dirigenza sanitaria dell'8.6.2020, sempre rinnovati all'esito della valutazione positiva dei collegi tecnici aziendali, sino all'attualità e, nel caso della sig.ra , sino alla data del pensionamento;
che l'Azienda Parte_2
convenuta, con Atto Deliberativo n. 2627 del 28.12.2018, stabiliva il nuovo valore economico del punto per l'indennità di posizione parte variabile aziendale, quantificato per l'anno 2017 e l'anno
2018 in euro 44,82;
che l' sulla scorta di tale quantificazione, provvedeva nel febbraio 2019 Pt_6
ad adeguare e corrispondere alle ricorrenti la voce relativa alla suddetta indennità nella misura di euro
179,28 mensili nonché a corrispondere alle medesime ricorrenti, per l'anno 2018, le differenze retributive spettanti a tale titolo;
che, tuttavia, l'azienda non provvedeva a corrispondere alle ricorrenti le differenze retributive maturate a tale titolo per l'anno 2017, avendo erogato l'importo mensile di euro 134,01 anziché quello spettante di euro 179,28;
che, per l'anno 2016, non contemplato dall'Atto
Deliberativo n. 2627 del 28.12.2018, la quantificazione del valore economico del punto è quella determinata dall'Atto Deliberativo n. 2429 del 31.8.2004, pari nella misura minima ad euro 197,40;
che, sulla base di tale valore, l' avrebbe dovuto corrispondere alle ricorrenti a titolo di Pt_6 indennità di posizione parte variabile aziendale l'importo mensile di euro 789,60 anziché quello effettivamente corrisposto di euro 134,01.
2. Tanto premesso e richiamata la disciplina contrattuale collettiva della retribuzione di posizione della dirigenza sanitaria e della sua componente variabile sulla base della graduazione delle funzioni determinata in sede aziendale e della tipologia degli incarichi, le ricorrenti deducono di avere maturato ciascuna, per i fatti esposti in narrativa, nei confronti dell'amministrazione resistente, un credito per differenze retributive a titolo di indennità di posizione parte variabile aziendale pari ad euro 8.522,67 per l'anno 2016 e ad euro 585,51 per l'anno 2017.
3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, le ricorrenti chiedono al giudice adito
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
A) accogliere la domanda e per l'effetto condannare l' al pagamento, in Parte_7
favore delle istanti, delle differenze retributive a loro spettanti a titolo di indennità di posizione parte variabile aziendale per gli anni 2016 e 2017, così come sopra specificate e pertanto, alla Dr.
[...]
la somma complessiva di € 9.108,18, alla Dr. la somma complessiva di € Parte_1 Parte_3
9.108,18, alla Dr. somma complessiva di € 9.108,18, alla Dr. Parte_2
la somma complessiva di € 9.108,18 ed infine alla Dr. Parte_4 [...]
la somma complessiva di € 9.108,18, o quelle diverse somme che emergeranno in corso Parte_5
di causa o che saranno ritenute di giustizia, oltre il danno da svalutazione monetaria con interessi legali;
B)condannare la convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa, oltre accessori.
4.
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