Trib. Rimini, sentenza 13/02/2025, n. 53

TRIB Rimini
Sentenza
13 febbraio 2025
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TRIB Rimini
Sentenza
13 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Rimini, sentenza 13/02/2025, n. 53
Giurisdizione : Trib. Rimini
Numero : 53
Data del deposito : 13 febbraio 2025

Testo completo

N.R.G. 1652 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1652 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] ) con Parte_1 CodiceFiscale_1
RR HE ( CodiceFiscale_2
e ata a RIMINI (RN) ) con il Parte_2 CodiceFiscale_3
RR HE (C.F. C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 07/10/2024 con il quale e Parte_1 Parte_2
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio celebrato in data 6.07.2013, a Rimini (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;

-rilevato che nel 2014 il ricorrente ha adottato figlio naturale della ricorrente, nato a Per_1
Rimini (RN), in data 24.10.2008;
- rilevato inoltre che dall'unione sono nati, entrambi a Rimini (RN), rispettivamente in data
17.04.2014 e 1.04.2016, i figli e;
Per_2 Per_3
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 6.02.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;

-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;

-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;

-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi dei figli minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al
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