Trib. Taranto, sentenza 12/11/2024, n. 2747

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Taranto, sentenza 12/11/2024, n. 2747
Giurisdizione : Trib. Taranto
Numero : 2747
Data del deposito : 12 novembre 2024

Testo completo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
Patrizia NIGRI - Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6114 del R.G. 2023 avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio
T R A
- rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Percolla Parte_1
ATTRICE
E
- contumace Controparte_1
CONVENUTO
NONCHE'
il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto
INTERVENUTO
All'udienza del 7-11-2024 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni di cui al relativo verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 12-12-2023 ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_1 concordatario contratto in Taranto con in data 27-6-1974, esponendo che dall'unione Controparte_1 era nata il [...] la figlia ora autosufficiente , e che in seguito era intervenuta Persona_1 separazione consensuale omologata con decreto di questo Tribunale pubblicato in data 8-10-2021.
La ricorrente ha evidenziato che nelle condizioni di separazione era stata prevista l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale in Taranto alla via Lucania n116, l'obbligo di parte di essa istante di farsi carico del relativo canone locativo pari ad € 650, esonerandone il l'obbligo di quest'ultimo di CP_1 corrisponderle la somma mensile di € 1025, di cui € 700 a titolo di contributo al mantenimento ed € 325 a titolo di contributo per la metà del canone locativo, da corrispondere alla scadenza del primo giorno di ogni mese. Ha aggiunto l'attrice di essere stata da sempre casalinga e priva di redditi, e che dopo la separazione non si era ripristinata con il coniuge la comunione materiale e spirituale;
ha chiesto pertanto che le sia riconosciuto assegno di divorzio di € 1025, pari al contributo già stabilito in sede di separazione consensuale,
e che sia confermata l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale con gli arredi e suppellettili presenti, il tutto con vittoria di spese di lite in caso di opposizione.


Non si è costituito e ne è stata dichiarata la contumacia. Controparte_1
Assunti con ordinanza del 3-4-2014 provvedimenti provvisori ex art.473.bis.22 comma 1 c.p.c. con conferma delle condizioni di separazione, la causa , istruita documentalmente, è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 7-10-2024.
La domanda di divorzio è fondata e va accolta. Dalla documentazione prodotta dall'attrice risulta che i coniugi, unitisi in matrimonio in Taranto il 27-6-1974, sono separati in forza di decreto di omologa di questo
Tribunale pubblicato il 8-10-2021. Non essendo stata eccepita dal convenuto alcuna riconciliazione o effettiva ripresa della convivenza ,ai sensi dell'art. 3 comma 4 ultima parte l.898-1970, deve ritenersi che la separazione si sia da allora protratta ininterrottamente e permanga
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