Trib. Torino, sentenza 27/11/2024, n. 5968
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Testo completo
proc. n. 13790/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORINO Sezione IX civile
Il Tribunale di Torino, IX Sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. A N Presidente dott.ssa S G C Giudice dott.ssa A S Giudice rel. riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta come da ordinanza resa in data 28/10/2024, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13790 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: impugnazione diniego protezione umanitaria da parte del Questore, e vertente
TRA
nato il [...] ad [...], Nigeria), C.F. Parte_1
, rapp.to e difeso dall'avv. D DI ROSA, presso il cui C.F._1 studio elett.nte domicilia, in virtù di procura in atti
- RICORRENTE - E
, costituitosi per il tramite Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
- RESISTENTE -
- 1 -
conclusioni di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare illegittimo il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale della Questura di del 17/05/2023, CP_1 notificato il 04/07/2023 e per l'effetto dichiarare la sussistenza in capo al signor dei Parte_1 requisiti di cui all'art.19, co. 1 e 1.1 D.Lgs. 286/1998, disponendo il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Con vittoria di spese e onorari tutti, oltre IVA e CPA come per legge”;
conclusioni di parte resistente: “Rigettarsi il ricorso perché infondato. Vinte le spese”.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente indicato in epigrafe, con istanza del giorno 30/12/2021, ha chiesto al Questore di Torino il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.
1.1 e 1.2, d.lgs. n. 286/1998. Con provvedimento recante prot. nr. 434/2023, reso in data 17/05/2023 e notificato all'odierno ricorrente in data 04/07/2023, il Questore ha rigettato la suddetta istanza, riportandosi integralmente al parere contrario del 07/09/2022 reso dalla C.T. di . CP_1
L'istante, quindi, con ricorso trasmesso telematicamente in data 19/07/2023 e depositato il giorno 24/07/2024, ha impugnato il provvedimento di diniego, chiedendo al Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, di pronunciarsi in ordine alle richieste formulate alla pag. 19 dell'atto introduttivo del presente giudizio. Con decreto collegiale depositato in data 26/07/2023, è stata accolta la domanda proposta in via cautelare ed è stata fissata l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice designato per la trattazione del merito della causa. In data 30/04/2024, si è costituita la p.a., per il tramite dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, depositando documentazione e rassegnando le sue conclusioni come da pag. 4 dell'atto di comparsa. Con provvedimento reso dal G.D. in data 09/05/2024 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
– è stata fissata l'udienza di discussione orale, in applicazione degli artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011, 281-terdecies e 275-bis c.p.c. Spirati i termini assegnati per il deposito delle note contenti le precisazioni delle conclusioni, delle note conclusionali e delle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di discussione orale, in data 28/10/2028, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 275-bis, co. 4, c.p.c.
**** 1. La Questura di ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per CP_1 protezione speciale facendo proprie le valutazioni, vincolanti, della C.T. di , che, in CP_1 relazione alla posizione dell'odierno ricorrente, ha ritenuto «che l'istante non è stato in grado di dimostrare la sussistenza dei … presupposti [di cui all'art. 19, co. 1 e 1.1 d.lgs. n. 286/1998], anche
- 2 - alla luce della incompletezza della documentazione da lui prodotta a sostegno della … domanda che, in ultima istanza, non consente di valutare, in maniera informata e completa, l'intero percorso compiuto dall'istante dal suo arrivo in Italia nel 2009 fino (almeno) al 30/12/2021, data di formalizzazione della … istanza alla Questura, in particolare: sulla vita privata malgrado la permanenza (prima facie ininterrotta) in Italia dal 2009 del Sig. si evince uno scarso livello di integrazione socio- Parte_1 lavorativa: egli infatti non ha mai trovato un impiego regolare, ancorché di breve durata, non produce attestati relativi a percorsi di alfabetizzazione, scolarizzazione ovvero di formazione professionale, né tampoco dimostra di aver espletato alcuna attività di volontariato o di tirocinio;
parimenti non possiede un contratto di affitto, risultando ospite in abitazione altrui. Pertanto, si riscontra come nulla sia cambiato – rispetto alle procedure amministrative e giudiziarie già esperite, senza successo, presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Crotone e le autorità giudiziarie catanzaresi – circa la situazione individuale dell'istante, in particolare rispetto alla prima istanza di protezione internazionale, allorché non veniva riconosciuta la ex protezione umanitaria e di successiva reiterazione (seconda istanza), allorché non veniva riconosciuta la protezione speciale. Unici elementi positivi, ma di per sé non sufficienti sono l'assenza di pregiudizi di polizia e l'asserita conoscenza della lingua italiana (l'auto-valutazione a livello 'A2', di per sé molto limitato, in quanto corrisponde al 'livello elementare' del c.d. QCER, non è comprovata da alcun diploma o attestato di frequenza a corsi di lingua);
sulla vita familiare: al di là del riconoscimento del figlio da parte della compagna, si deve riscontrare che la coppia, formatasi nel 2019, non è mai stata convivente;
infatti, la donna, a sua volta attualmente inoccupata, risulta accolta presso apposita struttura di accoglienza, insieme al figlio minore;
sul punto, si riscontra come il fascicolo del sig. sia privo di una relazione sociale relativa al nucleo Parte_1 familiare. Resta impregiudicata, tenuto conto della situazione personale e famigliare del Sig.
[...]
la possibilità di presentare istanza ex art. 31 d.lgs. 286/98 direttamente al Tribunale per i Pt_1
Minorenni, competente a decidere su ogni questione attinente alla permanenza dello stesso istante sul territorio nazionale, in connessione con la presenza del figlio minore nato in [...] nel 2021. Nulla preclude, inoltre, la possibilità per l'istante di presentare nuova istanza reiterata di protezione internazionale per dimostrare l'attualità e la concretezza del rischio alla vita e all'incolumità, in caso di rimpatrio, legato al suo attuale rapporto con la compagna e madre di suo figlio;
nel corso della procedura, egli avrebbe altresì la facoltà di spiegare se i timori già espressi in sede di prima e di seconda istanza di asilo (i.e. connessi all'asserito orientamento sessuale/identità di genere) sussistano ancora o meno». Il