Trib. Messina, sentenza 15/07/2024, n. 1470

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Messina, sentenza 15/07/2024, n. 1470
Giurisdizione : Trib. Messina
Numero : 1470
Data del deposito : 15 luglio 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico V T ha pronunciato in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1258/2022 r.g. e vertente
tra
(c.f. , elettivamente domiciliata a Messina presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. F G che la rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Messina presso lo studio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. A M che la rappresenta e difende per procura in atti,
resistente
eredi di (c.f. ), impersonalmente e collettivamente, Persona_1 C.F._3
resistenti contumaci
oggetto: impugnativa di licenziamento e differenze retributive da lavoro subordinato privato.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato l'8 marzo 2022 adiva questo giudice del lavoro e, Parte_1
premesso di aver lavorato alle dipendenze di dal 13 ottobre 2020 in virtù di un contratto di Persona_1
lavoro domestico a tempo indeterminato e parziale per 25 ore settimanali, come addetta alla compagnia di adulto autosufficiente, ctg. A super, deduceva di avere in realtà reso la propria prestazione, consistente nel dar da mangiare alla donna, accudirla, curarne l'igiene, somministrarle i medicinali e pulire la casa, dalle 9.30 sino alle 9.30 del giorno successivo, alternandosi con altra lavoratrice, così prestando attività ben oltre le stesse 40 ore settimanali;
deduceva che improvvisamente in data 15 novembre 2021 aveva ricevuto dall'avv. nominato nel frattempo amministratore di Controparte_1
sostegno dell'anziana, il preavviso di licenziamento “per questioni economiche ed organizzative”.
Chiedeva pertanto nei confronti di accertare la nullità del recesso intimato con decorrenza dal 3 dicembre 2021 per ragioni discriminatorie e di condannare la a reintegrarla nel posto di lavoro, Per_1
adeguando orario e mansioni secondo i criteri di cui al CCNL di categoria;
in ogni caso di accertare
l'espletamento delle mansioni superiori riconducibili alla ctg. B super per un orario maggiore rispetto
a quello pattuito e condannare la resistente a corrisponderle le relative differenze retributive e sul tf, per complessivi 14.781,22 euro, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;

In data 6 ottobre 2022 si costituiva la al mero fine di eccepire il proprio difetto di CP_1
legittimazione passiva e di essere estromessa dal giudizio, deducendo di essere stata nominata dal giudice tutelare di Messina amministratore di sostegno della il 23 ottobre 2020 ma che a seguito Per_1
del decesso della beneficiata, avvenuto in data 15 settembre 2022, l'amministrazione di sostegno è stata chiusa giusto provvedimento del 21 settembre 2022.
Il processo veniva quindi interrotto in data 18 ottobre 2022 e riassunto l'8 novembre 2022 nei confronti degli eredi della originaria resistente, impersonalmente e collettivamente, ma nessuno si costituiva.
Quindi, sostituita l'udienza del 9 luglio 2024 dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Si premette che, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di interruzione del processo per effetto della morte di una parte costituita a mezzo di procuratore
(nella specie intervenuta dopo la notifica del ricorso, in data 18 marzo 2022, e prima ancora della costituzione in giudizio), la notificazione dell'atto riassuntivo agli eredi della parte defunta, considerati collettivamente e impersonalmente, pur comportando la rituale riattivazione e prosecuzione del processo nei confronti dei predetti, non è altrettanto idonea a consentire di pronunciare sentenza di condanna al pagamento di un debito del de cuius senza procedere all'individuazione nominativa dei destinatari della pronuncia, atteso che ai sensi degli artt. 752 e 754 c.c. i debiti ereditari non sono solidali, ma i coeredi vi contribuiscono in proporzione alle rispettive quote;
la condanna nel giudizio di riassunzione non può dunque essere vaga o ambulatoria, ma è necessario che venga emessa nei confronti di debitori specifici, individuati dall'istante e vagliati dal giudice nel rispetto degli oneri probatori previsti (v. Cass. n. 15995/2022). IN precedenza era stato invece affermato che per effetto della riassunzione effettuata nei confronti degli eredi della parte defunta, con atto ad essi notificato impersonalmente ai sensi dell'art. 303, comma 2, c.p.c., il processo prosegue non nei riguardi del gruppo degli eredi globalmente inteso, ma individualmente e personalmente nei confronti di ciascuno di essi, noto o ignoto, costituito o contumace, con la conseguenza che tutti gli eredi, noti o ignoti, sono partecipi del processo, che prosegue, eventualmente nella loro contumacia, senza che sussista un difetto di integrità del contraddittorio (cfr. Cass. n. 217/2015) e che la causa quindi deve essere decisa nel merito nei confronti di ciascuno di essi (v. Cass. n. 22797/2017).
Ma la ricorrente con le note del 12 giugno 2024 ha rinunciato all'azione “non essendo stato possibile individuare legittimati passivi in relazione alle domande spiegate”.
L'estinzione del processo conseguente alla rinuncia agli atti del giudizio, ai sensi dell'art. 306
c.p.c., esige l'accettazione della parte nei cui confronti è fatta;
ma essa può essere dichiarata d'ufficio,
anche in difetto di accettazione, quando la parte menzionata non abbia interesse alla prosecuzione, non avendo la possibilità di conseguire una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione dello stesso, ovvero non sia stata individuata o sia contumace.
3.- Quanto alla regolamentazione delle spese processuali si evidenzia che, in virtù di quanto previsto dal quarto comma di tale disposizione, esse devono però essere poste a carico del rinunciante, essendo sufficiente il dato oggettivo della declaratoria di estinzione del giudizio (v. Cass. n. 9066/2002).
A tal fine non si richiede alcuna delibazione sulla fondatezza della domanda, giacché la natura processuale della relativa statuizione comporta semplicemente che “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti” (v. Cass. n. 21933/2006).
Nella specie però nessuno degli eredi, nei cui confronti è stato notificato il ricorso entro l'anno dalla morte e nell'ultimo domicilio del defunto, si è costituito in giudizio.
Può porsi, dunque, solo la questione del rimborso delle spese sostenute dalla parte costituita prima dell'interruzione - la quale anche se non rinnovi il proprio atto di costituzione conserva il diritto alla liquidazione delle spese fino al momento dell'interruzione (v. Cass. n. 26372/2014). Tuttavia, va precisato che l'avv. è stata evocata in giudizio solo nella qualità di amministratore di sostegno CP_1
della , prima del decesso della stessa;
intervenuto questo e chiusa conseguentemente Per_1
l'amministrazione ella non aveva più alcun potere di rappresentanza, né sostanziale né processuale, della beneficiata, tant'è che si è costituita in proprio. Detta costituzione però, non era dovuta e risulta inammissibile, non avendo l'avv. alcun titolo per resistere in giudizio, neppure per fare dichiarare CP_1
l'interruzione: dunque ella non ha diritto al recupero delle relative spese processuali.
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