Trib. Messina, sentenza 15/07/2024, n. 1470
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico V T ha pronunciato in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1258/2022 r.g. e vertente
tra
(c.f. , elettivamente domiciliata a Messina presso lo Parte_1 C.F._1
studio dell'avv. F G che la rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Messina presso lo studio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. A M che la rappresenta e difende per procura in atti,
resistente
eredi di (c.f. ), impersonalmente e collettivamente, Persona_1 C.F._3
resistenti contumaci
oggetto: impugnativa di licenziamento e differenze retributive da lavoro subordinato privato.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato l'8 marzo 2022 adiva questo giudice del lavoro e, Parte_1
premesso di aver lavorato alle dipendenze di dal 13 ottobre 2020 in virtù di un contratto di Persona_1
lavoro domestico a tempo indeterminato e parziale per 25 ore settimanali, come addetta alla compagnia di adulto autosufficiente, ctg. A super, deduceva di avere in realtà reso la propria prestazione, consistente nel dar da mangiare alla donna, accudirla, curarne l'igiene, somministrarle i medicinali e pulire la casa, dalle 9.30 sino alle 9.30 del giorno successivo, alternandosi con altra lavoratrice, così prestando attività ben oltre le stesse 40 ore settimanali;
deduceva che improvvisamente in data 15 novembre 2021 aveva ricevuto dall'avv. nominato nel frattempo amministratore di Controparte_1
sostegno dell'anziana, il preavviso di licenziamento “per questioni economiche ed organizzative”.
Chiedeva pertanto nei confronti di accertare la nullità del recesso intimato con decorrenza dal 3 dicembre 2021 per ragioni discriminatorie e di condannare la a reintegrarla nel posto di lavoro, Per_1
adeguando orario e mansioni secondo i criteri di cui al CCNL di categoria;
in ogni caso di accertare
l'espletamento delle mansioni superiori riconducibili alla ctg. B super per un orario maggiore rispetto
a quello pattuito e condannare la resistente a corrisponderle le relative differenze retributive e sul tf, per complessivi 14.781,22 euro, oltre interessi legali
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