Trib. Ancona, sentenza 15/01/2025, n. 59
TRIB Ancona
Sentenza
15 gennaio 2025
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15 gennaio 2025
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TRIB Ancona
Sentenza
15 gennaio 2025
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15 gennaio 2025
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Testo completo
N. R.G. 4586/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4586/2023 tra IA DA
ATTORE/I
e
COMUNE DI FABRIANO
CONVENUTO/I
Oggi 15 gennaio 2025 ad ore 11:18 innanzi al dott. Claudio Cicconi, sono comparsi:
Per IA DA l'avv. FIORI LUIGI e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Paolo
Zaccaria
Per COMUNE DI FABRIANO l'avv. SILVI ALESSANDRO e l'avv. GIRARDI
ANDREA ([...]) Piazza delle Donne Lavoratrici n.2 - 38121
TRENTO , oggi sostituito dall'avv. Federica Maccioni
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da memorie conclusionali depositate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
pagina 1 di 10
Alle ore 16:05, il Giudice riapre il verbale, assenti le parti, e all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
VERBALE CHIUSO ORE 16:10
Il Giudice on.
dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott. Claudio Cicconi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4586/2023 promossa da:
IA DA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv.
FIORI LUIGI, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. FIORI LUIGI
ATTORE/I contro
COMUNE DI FABRIANO (C.F. 00155670425), con il patrocinio dell'avv. SILVI
ALESSANDRO e dell'avv. GIRARDI ANDREA ([...]) Piazza delle
Donne Lavoratrici n.2 - 38121 TRENTO, elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico presso il difensore avv. SILVI ALESSANDRO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009, e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed pagina 3 di 10
espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione e della documentazione allegata nonché di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
****
Preliminarmente va rilevato come la responsabilità per danni derivati da cose in custodia ex art. 2051 c.c. e l'azione generale di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. abbiano tratti caratteristici, presupposti processuali, funzioni ed oneri probatori diversi
(cfr. ex multis Cass. Civ. 18463/15).
Solo in relazione all'azione generale ex art. 2043 c.c. viene in rilievo la colpa del custode, irrilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. Civ. Ord. n.
18075 del 10.07.2018).
In entrambi i casi, tuttavia, grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso causale.
In particolare, l'art. 2051 c.c. prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva che postula la sussistenza di un rapporto di custodia, ossia di una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire al primo il potere di controllarla e di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa.
Detta norma non dispensa, tuttavia, il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr. Cass. Civ. n. 15761 del
29.07.2016;
Cass. Civ. n. 30941 del 27.12.2017;
Cass. Civ. Ord. n. 27724 del
30.10.2018).
Pertanto, è onere del danneggiato, anche con riguardo alla responsabilità ex art. 2051
c.c., allegare con specificità e provare oltre al rapporto di custodia, la dinamica del fatto,
l'intrinseca pericolosità della cosa ed il nesso causale tra la stessa ed il danno.
pagina 4 di 10
Il nesso causale tra cosa in custodia e danno (ossia la dimostrazione che l'evento dannoso si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa) deve essere ricostruito e accertato secondo i principi generali di cui agli artt. 40 e 41 c.p., temperati dal principio di c.d.
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4586/2023 tra IA DA
ATTORE/I
e
COMUNE DI FABRIANO
CONVENUTO/I
Oggi 15 gennaio 2025 ad ore 11:18 innanzi al dott. Claudio Cicconi, sono comparsi:
Per IA DA l'avv. FIORI LUIGI e l'avv. , oggi sostituito dall'avv. Paolo
Zaccaria
Per COMUNE DI FABRIANO l'avv. SILVI ALESSANDRO e l'avv. GIRARDI
ANDREA ([...]) Piazza delle Donne Lavoratrici n.2 - 38121
TRENTO , oggi sostituito dall'avv. Federica Maccioni
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da memorie conclusionali depositate.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
pagina 1 di 10
Alle ore 16:05, il Giudice riapre il verbale, assenti le parti, e all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
VERBALE CHIUSO ORE 16:10
Il Giudice on.
dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott. Claudio Cicconi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4586/2023 promossa da:
IA DA (C.F. [...]), con il patrocinio dell'avv.
FIORI LUIGI, elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. FIORI LUIGI
ATTORE/I contro
COMUNE DI FABRIANO (C.F. 00155670425), con il patrocinio dell'avv. SILVI
ALESSANDRO e dell'avv. GIRARDI ANDREA ([...]) Piazza delle
Donne Lavoratrici n.2 - 38121 TRENTO, elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico presso il difensore avv. SILVI ALESSANDRO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificato dalla legge 69/2009, e quindi con omissione dello svolgimento del processo ed pagina 3 di 10
espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
si premette la conoscenza dell'atto di citazione e della documentazione allegata nonché di tutti gli altri atti e documenti di causa, che qui integralmente si richiamano.
****
Preliminarmente va rilevato come la responsabilità per danni derivati da cose in custodia ex art. 2051 c.c. e l'azione generale di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. abbiano tratti caratteristici, presupposti processuali, funzioni ed oneri probatori diversi
(cfr. ex multis Cass. Civ. 18463/15).
Solo in relazione all'azione generale ex art. 2043 c.c. viene in rilievo la colpa del custode, irrilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 2051 c.c. (cfr. Cass. Civ. Ord. n.
18075 del 10.07.2018).
In entrambi i casi, tuttavia, grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso causale.
In particolare, l'art. 2051 c.c. prevede un'ipotesi di responsabilità oggettiva che postula la sussistenza di un rapporto di custodia, ossia di una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire al primo il potere di controllarla e di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa.
Detta norma non dispensa, tuttavia, il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr. Cass. Civ. n. 15761 del
29.07.2016;
Cass. Civ. n. 30941 del 27.12.2017;
Cass. Civ. Ord. n. 27724 del
30.10.2018).
Pertanto, è onere del danneggiato, anche con riguardo alla responsabilità ex art. 2051
c.c., allegare con specificità e provare oltre al rapporto di custodia, la dinamica del fatto,
l'intrinseca pericolosità della cosa ed il nesso causale tra la stessa ed il danno.
pagina 4 di 10
Il nesso causale tra cosa in custodia e danno (ossia la dimostrazione che l'evento dannoso si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa) deve essere ricostruito e accertato secondo i principi generali di cui agli artt. 40 e 41 c.p., temperati dal principio di c.d.
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