Trib. Fermo, sentenza 29/03/2024, n. 247

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Fermo, sentenza 29/03/2024, n. 247
Giurisdizione : Trib. Fermo
Numero : 247
Data del deposito : 29 marzo 2024

Testo completo

R.G.N.R. 1238/2023

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO
In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa Lucia Rocchi ha pronunciato ex art. 281 sexies u.c. c.p.c. la seguente
SENTENZA

Nella causa civile in I grado iscritta al N° 1238 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da:
SIENA NPL 2018 S.R.L. (C.F. – P.I. 14535321005) - e per essa CERVED CREDIT
MANAGEMENT S.PA. (C.F. 06374460969) - rappresentata e difesa dall'avv. Sergio
Salvemini, giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio;

-ricorrente
CONTRO
TT NA (C.F. [...]) e TT
AB (C.F. [...]), rappresentati e difesi dall'avv. Tommaso Pede, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;

-resistenti
NONCHÉ CONTRO
TT AR (C.F. [...]), non costituito nel presente giudizio;

- resistente contumace
-
***
OGGETTO: accertamento qualità di erede”
***
1
CONCLUSIONI
All'udienza del 29/2/2024 i difensori delle parti costituite hanno precisato “le conclusioni come da rispettivi scritti difensivi cui integralmente si riportano. Entrambi chiedono la condanna alle spese della controparte”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 25/8/2023 Siena NPL
2018 S.r.l. ha domandato di accertare e dichiarare l'intervenuta accettazione da parte di
PI AR, PI IO e PI GI dell'eredità relitta dal padre
PI NO.
A fondamento della propria domanda parte ricorrente ha dedotto, in sintesi e per quanto di interesse, che:
- Banca di Credito Cooperativo dell'Adriatico Teramano ha promosso dinanzi al
Tribunale di Fermo la procedura esecutiva immobiliare n. 240/2012 R.G.E., avente ad oggetto la quota di 2/9 del diritto di piena proprietà di PI AR sui seguenti beni immobili siti a Porto San Giorgio in Via G. D'Annunzio:“1) abitazione di tipo economico in NCEU al foglio 11, p.lla 430 sub 5, cat. A/3, piano 2 di vani 6, oltre accessori;
2) abitazione di tipo economico in NCEU al foglio 11, p.lla 430 sub 4, ca. A/3, piano

1 di vani 6, oltre accessori;3) abitazione di tipo economico in NCEU al foglio 11, p.lla 430 sub 3. cat. A/3, piano T di vani 3,5 oltre accessori;
4) locale ad uso autorimessa in NCEU al foglio 11

p.lla 430 sub 2, cat. C/6, piano T di mq. 19;
5) locale ad uso autorimessa in NCEU al foglio

11, p.lla 430 sub 1, cat. C/6, piano T di mq. 19”;
la restante quota dei predetti beni immobili è di proprietà di PI IO e PI GI;

- Siena Npl 2018 S.r.l., a seguito di cessione pubblicata in Gazzetta Ufficiale, è divenuta titolare del credito originariamente vantato da Banca Antoniana Popolare Veneta Spa nei confronti di PI AR (in forza del decreto ingiuntivo n. 796/08 emesso
2
dal Tribunale di Matera in data 15/12/2008) ed è intervenuta nella procedura esecutiva;

- nel corso dell'esecuzione immobiliare il G.E. ha disposto procedersi al giudizio di divisione del compendio pignorato – giudizio introdotto dal creditore intervenuto
Siena NPL 2018 S.r.l. ed iscritto al RGNR 1627/2021 del Tribunale di Fermo;

- nell'ambito del predetto giudizio di divisione, il Giudice ha assegnato alle parti termine per il deposito di documentazione attestante il ripristino della continuità delle trascrizioni, risultando omessa la trascrizione in favore di PI AR,
PI IO e PI GI dell'accettazione dell'eredità del padre
PI NO, deceduto in data 19/3/1971;

- PI AR, PI IO e PI GI si sono costituiti nell'ambito del giudizio di divisione dichiarandosi proprietari pro quota del compendio immobiliare e non opponendosi allo scioglimento della comunione;
inoltre,
PI AR e IO risultano residenti sin dalla nascita nell'immobile sito a
Porto San Giorgio in Via G. D'Annunzio, parte dell'eredità relitta dal predetto de cuius ed oggetto di esecuzione;
mentre PI GI risulta residente nel medesimo immobile dal 4/4/2011;

- poiché emerge dagli atti che PI AR, PI IO e PI
GI, pur trovandosi nel possesso dei beni ereditari sin dal momento dell'apertura della successione, non hanno provveduto a redigere inventario nei termini di
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi