Trib. Napoli, sentenza 12/04/2024, n. 2704
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, sezione lavoro, nella persona del giudice dott.M.R L ha emesso a seguito di note di trattazione ex art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.11633 del 2023 RGL avente ad OGGETTO: differenze retributive , vertente
TRA
difesi dall'avv M C Parte_1
RICORRENTI
E
n persona del legale rappresentante, rappresentata e Controparte_1 difesa dall' avv. S M RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: condannare parte resistente al pagamento delle somme di cui al ricorso
Per la convenuta: Rigetto della domanda con vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO Con ricorso del 20 giugno 2023 i ricorrenti, in epigrafe indicati , hanno agito nei confronti della resistente chiedendo al Tribunale adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare, per le causali di cui alla premessa, la nullità/illegittimità/illiceità degli Cont artt. 2, 3 e degli allegati 1, 2 e 4 dell'Accordo Aziendale sottoscritto da ed Organizzazioni sindacali in data 19/02/2013;
dell'art. 3 dell'accordo siglato dalle stesse parti sociali in data 15.12.2011, nella sede della Giunta Regionale della Campania e, quindi, della disciplina risultante dal combinato disposto delle richiamate clausole contrattuali con la disciplina dettata dagli artt. 41
e 67 del richiamato CCNL, in base a cui l'indennità perequativa/compensativa è esclusa dalla retribuzione normale utile al computo della retribuzione da corrispondere durante il periodo feriale e, per l'effetto, 2) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti, per il periodo dal 19/02/2013 a tutt'oggi, al computo nella retribuzione percepita nel periodo feriale della indennità perequativa/compensativa nella misura giornaliera di complessivi rispettivamente di euro 8,91 per il sig. ed euro Pt_1
8,59 per il sig. , al lordo delle trattenute di legge;
Pt_1
1
3) condannare la resistente, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento in favore dei ricorrenti dell'importo lordo complessivo rispettivamente di euro 1.835,46 in favore del sig. e di Pt_1 euro 2.130,32 in favore del sig. ;
somme, come detto, risultanti dalla moltiplicazione della Pt_1 indennità perequativa/compensativa, nella misura sopra indicata, per i giorni di ferie annualmente goduti dai ricorrenti ed individuati nella busta paga di ciascun dicembre ed analiticamente indicati nei conteggi sopra esposti.
4) il tutto previo eventuale rinvio alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea della seguente questione pregiudiziale: “Se l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva [2003/88] debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una disposizione di un contratto collettivo di prevedere che nel calcolo della retribuzione delle ferie non vadano computati gli importi di un'indennità - come quella Cont perequativa/compensativa prevista dall'Accordo Aziendale sottoscritto da ed Organizzazioni sindacali in data 19/02/2013.- erogata in cifra fissa per ogni giorno di effettiva presenza in servizio che incide significativamente sulla retribuzione complessiva, con la conseguenza che il lavoratore riceverà, per la durata del periodo minimo di ferie annuali, una retribuzione per ferie sensibilmente inferiore rispetto a quella altrimenti spettantegli qualora il calcolo della retribuzione per ferie venisse effettuato calcolando anche tale indennità.
5) Condannare la resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario. ..” I ricorrenti dichiaravano di essere dipendenti della resistente con qualifiche di addetti all'esercizio, parametro “193”. Rilevavano ,in punto di fatto,che la retribuzione erogata durante i giorni di ferie includeva il minimo di stipendio, l'indennità di contingenza, il T.D.R. indennità di Pers mensa , e solo alcune delle indennità fisse e continuative senza l'erogazione dell' indennità perequativa e dell'indennità compensativa , In diritto richiamavano la nozione eurounitaria di ferie annuali retribuite, accolta anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione deducendo la violazione dell' art . 7 DIRETTIVA 88/2003 del D.LGS 66/2003 dell'art. 36 C, dell' accordo del 25.07.2012 ed infine del CCNL applicabile ratione temporis .
Si costituiva la resistente che plurime argomentazioni in fatto ed in diritto chiedeva il rigetto della domanda. I ricorrenti lamentano la mancata inclusione dell'indennità perequativa e/o compensativa nella base di calcolo della retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie.
Deve preliminarmente affermarsi in ossequio con quanto più volte ribadito dalla Suprema Corte che
"In tema di retribuzione nel lavoro subordinato, ai fini della determinazione della base di calcolo degli istituti indiretti (tredicesima mensilità, ferie, festività, ex festività soppresse e permessi retribuiti) non vige nell'ordinamento un principio di omnicomprensività, sicchè il compenso per lavoro straordinario va computato, a tali fini, solo ove previsto da norme specifiche o dalla disciplina collettiva";
pertanto, "la retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario, non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposta in maniera fissa e stabile, non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poichè la L. n. 260 del 1949, art. 5, nel testo di cui alla L. n. 90 del 1954, fa riferimento alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio" (cfr., ex multis, Cass. nn. 28937/2018;
25760/2017;
25761/2016;
9764/2000).
Tanto premesso in relazione alla domanda proposta va rilevato che la Corte di Cassazione ha enucleato il concetto di retribuzione dovuta in caso di mancato godimento delle ferie annuali richiamando i principi espressi dalla Corte di Giustizia europea sulla base delle normativa comunitaria.
2
In particolare la Suprema Corte,( n. 13425 /2019, n. 37589/2021)ha