Trib. Palmi, sentenza 14/11/2024, n. 1192
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 2047/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2047/2024
Udienza del 14/11/2024
Oggi 14/11/2024, innanzi al giudice L C compaiono:
Per parte ricorrente, il dott. CUSENZA anche per delega dell'avv.
RICHICHI
Nessuno è presente per parte resistente alle ore 10,04.
I L G I U D I C E dispone procedersi alla discussione della causa.
Il dott. C si riporta al proprio ricorso introduttivo.
I L G I U D I C E, all'esito della discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto, concisamente esposte, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
L C, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 2047/2024 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPE RECHICHI Parte_1
e dal dott. GIUSEPPE CUSENZA;
-ricorrente- nei confronti di
; Parte_2
pagina1 di 5
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da odierno processo verbale
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- operaio idraulico forestale, alle dipendenze Parte_1 del ha chiesto la Parte_2 condanna di quest'ultimo al pagamento dell'indennità chilometrica prevista dall'art. 54 del CCNL Settore idraulico forestale ed agraria
7.12.2010 (valido dall'01.01.2010 al 31.12.2012) e dall'art. 7 del
CIR 01.01.2004 – 31.12.2007, ragguagliata al valore di 1/5 del costo della benzina super per ogni chilometro percorso per ragioni di servizio con mezzo proprio, piuttosto che al valore per fasce chilometriche, previsto dall'art. 7 del CIR 01.01.2008 - 31.12.2011.
1.1.- Pur correttamente convenuto in giudizio, il
[...] non si è costituito, dovendosene Parte_2 dichiarare la contumacia.
2.- Il ricorso è fondato.
3.- Nel caso di specie, si discute dei rapporti tra il CCNL Lavoro
Idraulico Forestale e Idraulico Agrario 2010-2012 e il Contratto
Integrativo Regionale Calabria per i lavoratori addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria 2008-2011
(CIR), dovendosi individuare la disciplina applicabile per il computo del rimborso spettante ai lavoratori che utilizzino il proprio
TRIBUNALE ORDINARIO di PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2047/2024
Udienza del 14/11/2024
Oggi 14/11/2024, innanzi al giudice L C compaiono:
Per parte ricorrente, il dott. CUSENZA anche per delega dell'avv.
RICHICHI
Nessuno è presente per parte resistente alle ore 10,04.
I L G I U D I C E dispone procedersi alla discussione della causa.
Il dott. C si riporta al proprio ricorso introduttivo.
I L G I U D I C E, all'esito della discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto, concisamente esposte, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice
L C, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 2047/2024 Ruolo Generale Affari
Contenziosi promossa da
rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPE RECHICHI Parte_1
e dal dott. GIUSEPPE CUSENZA;
-ricorrente- nei confronti di
; Parte_2
pagina1 di 5
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da odierno processo verbale
***
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- operaio idraulico forestale, alle dipendenze Parte_1 del ha chiesto la Parte_2 condanna di quest'ultimo al pagamento dell'indennità chilometrica prevista dall'art. 54 del CCNL Settore idraulico forestale ed agraria
7.12.2010 (valido dall'01.01.2010 al 31.12.2012) e dall'art. 7 del
CIR 01.01.2004 – 31.12.2007, ragguagliata al valore di 1/5 del costo della benzina super per ogni chilometro percorso per ragioni di servizio con mezzo proprio, piuttosto che al valore per fasce chilometriche, previsto dall'art. 7 del CIR 01.01.2008 - 31.12.2011.
1.1.- Pur correttamente convenuto in giudizio, il
[...] non si è costituito, dovendosene Parte_2 dichiarare la contumacia.
2.- Il ricorso è fondato.
3.- Nel caso di specie, si discute dei rapporti tra il CCNL Lavoro
Idraulico Forestale e Idraulico Agrario 2010-2012 e il Contratto
Integrativo Regionale Calabria per i lavoratori addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria 2008-2011
(CIR), dovendosi individuare la disciplina applicabile per il computo del rimborso spettante ai lavoratori che utilizzino il proprio
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi