Trib. Reggio Emilia, sentenza 25/01/2024, n. 8
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sezione procedure concorsuali
riunito in camera di consiglio e così composto: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Niccolò Stanzani Maserati giudice dott.ssa Simona Boiardi giudice rel. nel procedimento 147-1/2023 per l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato SC GI, promosso dal debitore, con l'ausilio del Dott. Leonardo Riccio nominato Gestore della crisi, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A letto il ricorso n. 147-1/2023 depositato in data 24 novembre 2023 per l'apertura della liquidazione controllata dei propri beni proposto ai sensi dell'art. 268 ccii dal sig. SC GI
(cf: [...]), nato a [...] il
14/05/1963 residente a [...], presentato con l'assistenza dei dott.ri Commercialisti Guido
Moretti e Lazzaro Rocco Gatti di Parma;
considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo
III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;
considerato che dagli artt. 40 e 41 CCII non emerge la necessità che
l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità
all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art.
14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17);
ritenuta quindi l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata;
ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del centro degli interessi principali del ricorrente, coincidente con il luogo di residenza;
considerato che, in forza della già affermata applicabilità, nei limiti di compatibilità, della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per
l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCII;
considerato, quindi, che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
2) inventario dei beni del ricorrente;
3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti
(dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCII);
5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268 , comma 4 lett. b) CCII);
considerato, d'altra parte, che la necessità di questo corredo documentale (sostanzialmente corrispondente a quello già richiesto dall'art. 14 ter l. N. 3/12) si giustifica anche in funzione del
vaglio del contenuto della relazione dell'OCC previsto dall'art. 269 comma 2 CCII, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore;
considerato che, nel caso di specie, tali documenti sono stati allegati;
considerato, al riguardo, che, pur in mancanza di una norma generale
o della riproduzione nella disciplina del sovraindebitamento di una previsione corrispondente a quella contenuta nell'art. 9 comma 3 ter
l. n. 3/12, deve ritenersi ammissibile anche con riferimento alla procedura di liquidazione controllata (e alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e al concordato minore) un potere di interlocuzione del Tribunale finalizzato a superare eventuali carenze dell'istanza o della documentazione, secondo lo schema previsto dall'art. 47, comma 4, CCII per il concordato preventivo;
considerato, d'altra parte, che questo potere risponde ad un principio generale di economia processuale e ad esigenze di ragionevolezza, valevoli per qualsiasi istanza veicolata con il procedimento unitario;
considerato, peraltro, che la previsione del potere giudiziale di sollecitare l'integrazione della domanda nella procedura di concordato preventivo (contenuta nell'art. 162 LF), era già stata ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità applicabile a tutte le
“procedure concorsuali”, individuate sulla base di una nozione in grado di assorbire le procedure di sovraindebitamento (v. Cass.
9087/18), la cui persistente attualità non sembra messa in discussione dalle modifiche introdotte dal CCII;
letta la relazione particolareggiata e la successiva integrazione del Dott. Leonardo Riccio, nominato gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di
Reggio Emilia;
ritenuta l'ammissibilità del ricorso ex art. 2, comma 1, lett. c), ccii, poiché il ricorrente non risulta assoggettabile ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
ritenuto che il ricorrente versi in stato di sovraindebitamento non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
rilevato, infatti, che risultano debiti a carico del sig. SC per euro 631.130,55 (di cui € 34.223,10 crediti
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