Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/01/2025, n. 96

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/01/2025, n. 96
Giurisdizione : Trib. Nocera Inferiore
Numero : 96
Data del deposito : 13 gennaio 2025

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Prima Civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del g.o.p. dr.ssa Genny De
Cesare, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 5196 del R.G. dell' anno 2010,
avente ad oggetto: recupero crediti.
Vertente
tra
Fallimento “AUTOTRASPORTI PETROSINO SRL” (p.i. 03048370658) in persona del curatore dott. Marco Di Lorenzo, rappresentato e difeso dal prof. avv. Francesco De Santis giusta mandato ed elezione di domicilio in atti,
- attore-
E
BANCA DELLA CAMPANIA SPA (p.i. 04504971211) in persona del presidente e legale rappresentante p.t., prof. Raffaele Picella, con sede in Napoli alla via Filangeri,36, ora BPER Banca
s.p.a., così denominata e trasformata giusta delibera assembleare del 26/11/2016 iscritta nel registro delle imprese di Modena il 28/11/2016 - rep. n. 45534/13940, dalla Banca Popolare dell'Emilia
Romagna soc. coop., incorporante la Banca della Campania s.p.a. giusta atto di fusione rogato dal
Notaio Franco Soli di Modena in data 17/11/2014 - rep. n. 43405/13401, rappresentata e difesa dall'avv. Emilia Grimaldi giusta procura ed elezione di domicilio in atti,
-Convenuto-

CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 14 maggio 2024.
FATTO
Con atto di citazione, depositato il 6 dicembre 2010, la curatela attrice conveniva in giudizio la Banca della Campania spa lamentando l'inesistenza delle condizioni regolatrici del rapporto di conto corrente acceso dalla società fallita recante il nr. 1057845 per il periodo dall'apertura dello stesso,
11.06.2001 e sino al 30.07.2003. Premetteva che la società, dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Nocera Inferiore nr. 34 del 24 ottobre 2006, al momento della dichiarazione di fallimento intratteneva con la Banca convenuta un rapporto di conto corrente acceso in data 11.6.2001 in cui godeva di un affidamento per euro 2582,29 sino al 31.07.2001 e per euro 5164,57 a far data dal

1.8.2001. Evidenziava, inoltre, che presso lo stesso istituto di credito intratteneva il conto anticipo fatture nr. 1057845 acceso in data 11.6.2001 in cui godeva di un affidamento di euro 46481,12 poi ridotto dal 31.07.2003 a euro 46000. Il curatore, quindi, dopo l'apertura del fallimento in sede di verifica della contabilità verificava, per il conto corrente ordinario una errata applicazione del saggio di interesse a debito riscontrando un saldo attivo per il correntista di euro 33084,04 a fronte di una somma a sofferenza lamentata dalla Banca per euro 5450,25. Mentre per il conto anticipi verificava che le condizioni regolatrici del rapporto erano state fornite al correntista solo a far data dal
31.07.2003 e quindi dall'apertura dello stesso sino alla predetta data aveva effettuato una riliquidazione del conto con applicazione della normativa vigente. Chiedeva, quindi, in base ai predetti ricalcoli, un rimborso come saldo attivo per l'altro conto intrattenuto recante il nr. 1057748 per euro 33085,84 con vittoria delle spese del giudizio. Si costituiva regolarmente in giudizio la banca convenuta contestando in fatto ed in diritto l'atto di citazione notificato ed eccependo in via preliminare
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