Trib. Biella, sentenza 30/05/2024, n. 24
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Testo completo
N. 1940/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
nelle persone dei signori dott. A C Presidente rel. dott.ssa F M Giudice dott.ssa F M Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa promossa da c.f. e Parte_1 C.F._1 [...]
c.f. , entrambi con l'avv. DONATELLA POGGI Parte_2 C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto modifica delle condizioni di separazione personale dei coniugi sulle seguenti conclusioni per entrambe le parti: come da ricorso congiunto per il P.M.: “ ”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ritualmente depositato, i coniugi, premesso:
- che con accordo di negoziazione assistita per la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 6 del D.L. 12.09.2014 n. 132 convertito in L. 10.11.2014
n. 162 i coniugi, di comune accordo, hanno regolato consensualmente la loro separazione personale prevedendo, tra l'altro, quanto segue:
“2. RUBRICATO ABITAZIONE CONIUGALE A) Parte_2
trasferirà, con la figlia minorenne, la propria residenza in Biella, Via
Vescovado, come da accordo tra i coniugi formalizzato il 17 luglio 2020, mentre il padre continuerà a vivere nell'ex domicilio coniugale, in Candelo Via Moglia
12;pertanto non sono assunti provvedimenti di assegnazione.
B) l'ex domicilio coniugale, costituito da due fabbricati distinti e terreni pertinenziali come da Verbale di Vendita con Incanto a firma Notaio Per_1
di Biella 29/07/2005 Rep. 61.671 e Racc. n.8442 di proprietà di
[...]
entrambe le parti per la quota del 505 cadauno, resta nell'uso personale esclusivo di , senza alcun ordine risarcitorio (art. 1102 c.c.) in Parte_1
favore della comproprietaria per il solo periodo della separazione e sino alle eventuali iniziative divorzili. C) il sig. provvederà alla diligente Parte_1
manutenzione ordinaria dell'abitazione e dei terreni/giardino, con riserva di assunzione con la moglie comproprietaria delle decisioni di particolare importanza o spese di straordinaria manutenzione come da codice civile regolante la materia, applicando il criterio disciplinante dagli artt. 1104 c.c. in tema di usufrutto. D) Dal momento in cui sposterà la residenza in Biella,
l'importo fiscale annuale IMU per la suo quota di proprietà sarà della sig.ra
corrisposto con risorse economiche che il Sig. le Parte_2 Pt_1
procurerà o rimborserà. E) Dal momento del rilascio del domicilio coniugale e della corresponsione degli importi di concorso nel mantenimento sotto disciplinati, la sig.ra provvederà a corrispondere la quota del 50% del Pt_2
rateo del mutuo fondiario n. 06- 048/22007092 acceso da entrambi Org_1
i coniugi e gravanti su detto immobile, tramite accredito del relativo importo sul conto corrente filiale di Candelo no 1001100 iban Org_1
IT88G0609044370000001001100 intestato a entro il 15 di ogni Parte_1
mese a decorrere dal mese di Agosto 2020 F) è inteso tra le parti che l'uso della intera abitazione a è esclusivamente personale e per il solo Parte_1
termine di 6 mesi ex lege disposto prima delle iniziative divorzili, mentre eventuali future persone, salvo la figlia, coabitanti in modo stabile saranno
gravate dall'onere della corresponsione di un importo indennitario equivalente all'ipotetico canone di locazione ( ripartito pro quota) in favore della comproprietaria.
6 RUBRICATO CONCORSO AL MANTENIMENTO DELLA MOGLIE: “Attesa la rilevante differenza retributiva tra le parti il sig. corrisponderà Parte_1
a titolo di concorso nel mantenimento della moglie la somma di euro 1000,00
(mille/00) entro il giorno 12 di ogni mese a partire dal mese di Agosto 2020, somma soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT dalla data di sottoscrizione del presente accordo di separazione, reso efficace dalla richiesta
Autorizzazione dalla Procura della Repubblica. Le parti concordano che, stante
l'imminente spostamento di residenza della moglie, il marito corrisponda il concorso nel mantenimento della moglie e della figlia a far data dal 12 Agosto
2020 ancorchè in attesa di separazione”.
9 RUBRICATO BENI MOBILI. “ Le parti hanno redatto un elenco sommario dei beni mobili, suppellettili e attrezzature, telerie arredanti il domicilio coniugale, che vengono tra loro ripartiti per l'uso sino al momento dell'effettiva divisione della proprietà comune, con eventuali conguagli, che viene posticipata con termine ultimo al momento della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Tale elenco viene allegato alla presente, debitamente sottoscritto e facente parte delle condizioni del presente accordo, restando incontestata la comproprietà dei beni e rimettendo al momento eventuale della cessazione degli effetti civili del matrimonio la ripartizione delle proprietà o i relativi conguagli.
Si da' atto che il sig. si è impegnato ad acquistare per la moglie, Parte_1
una cassettiera equivalente a quella esistente nel pianerottolo dell'ex domicilio coniugale”;
- che attualmente sorge la necessità di rivedere l'accordo di separazione limitatamente ai succitati capi 2 6 e 9 alla luce dell'impegno con effetto obbligatorio di cedere la quota immobiliare della ex casa coniugale in favore del
Sig. e per l'effetto la volontà di ridurre l'importo dell'assegno di Pt_1
mantenimento del coniuge: infatti con il prezzo che verrà incamerato la Sig.
potrà acquistare altra abitazione da adibire a prima casa per sé e per la Pt_2
figlia, annullando così il costo del canone di locazione;hanno chiesto che il Tribunale accolga la domanda di modifica delle condizioni nei termini seguenti:
“SULLA EX CASA CONIUGALE SITA IN CANDELO ALLA VIA MOGLIA 12