Trib. Firenze, sentenza 09/01/2025, n. 14

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Firenze, sentenza 09/01/2025, n. 14
Giurisdizione : Trib. Firenze
Numero : 14
Data del deposito : 9 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 1558/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1558/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Leonardo Parte_1 C.F._1
Baldascino e Pasquale Granata, elettivamente domiciliato in San Marcellino (CE) al Corso Italia, n.
123, presso il difensore avv. Pasquale Granata
Parte ricorrente
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 [...]
Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio del dott. , elettivamente
[...] P.IVA_2 Controparte_3 domiciliato in VIA MANNELLI 113 FIRENZE presso il difensore dott. Controparte_3
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il giorno 7 maggio 2024, citava in giudizio il Parte_1
allegando di aver prestato servizio alle dipendenze del Controparte_1 CP_1
convenuto in virtù della stipula di contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023 svolgendo mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato, ma senza ricevere (a differenza dei suddetti colleghi) la somma annua di €
500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. Carta elettronica del docente) prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del
2015
.
Allegando la natura discriminatoria del mancato riconoscimento, concludeva chiedendo la condanna dell'amministrazione al pagamento dell'importo di € 1.500,00 quale contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015.
Il si costituiva in giudizio, richiamava la sentenza n. 29961/2023 Controparte_1 della Suprema Corte e sosteneva che nulla era dovuto al ricorrente per l'annualità 2021/2022 poiché lo stesso aveva prestato servizio con contratti di supplenza breve e saltuaria.
La causa, istruita documentalmente, era decisa a seguito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
***
La Carta elettronica del docente è stata istituita dalla legge n. 107 del 2015, che all'art 1 comma 121 ha previsto che la suddetta carta “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a CP_1
ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi