Trib. Caltanissetta, sentenza 03/01/2025, n. 7

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Caltanissetta, sentenza 03/01/2025, n. 7
Giurisdizione : Trib. Caltanissetta
Numero : 7
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
G.O.P., dr.avv. Andrea Ingiulla, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1691/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
Giesse Risarimento Danni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Belluno via
Caffi n.11/At (c.f.03400230268), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv.Dario Murgia del foro di CA (c.f.[...]) ed elettivamente domiciliata in cancelleria.
ricorrente
CONTRO
CA AN LV, nato a [...] il [...] (c.f.[...]);

Di VO IA, nata a [...] il [...] (c.f.[...]);

CA PP, nata a [...] il [...] (c.f.[...]);

CA IA, nata ad [...] il [...] (c.f.[...]);

CA NC, nato a [...] il [...] (c.f.[...]), rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv.Roberta Brigato (c.f.[...]), ed elettivamente domiciliato in Padova, via Armistizio n.229, presso lo studio del Difensore;

CA CI, nato a [...] l'[...] c.f.[...]);

CA EN AN, nato a [...] il [...] (c.f.[...]);

NG NA, nata a [...] il [...] (c.f.[...]);

NG IA IA, nata a [...] il [...] (c.f.[...]);

AN NI, nata a [...] il [...] (c.f.[...]);

resistenti

Oggetto: condannatorio.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art.281 decies regolarmente notificato, la società Giesse Risarcimento Danni s.r.l. conveniva in giudizio innanzi a questo Tribunale i sigg.ri CA AN LV e c.ti, al fine di sentirli condannare al pagamento della somma di € 6.100,00 per compensi professionali e di € 7.750,00 a titolo di rimborso spese funerarie, oltre al pagamento delle spese processuali.
Al riguardo, la società ricorrente ha dedotto di avere ricevuto mandato da parte dei resistenti di assisterli nella procedura di liquidazione del danno conseguente al decesso del loro dante causa CA LV, avvenuto a seguito di sinistro stradale verificatosi a Mussomeli in data 12.5.2020;
che, in esecuzione del mandato ricevuto, la società ha espletato un'intensa attività sia stragiudiziale che giudiziale al fine di fare ottenere agli eredi il giusto risarcimento dovuto;
che la stessa ha pure anticipato le spese funerarie, anticipando per conto degli eredi la somma di € 7.750,00;
che, in costanza di rapporto, gli eredi del sig.CA
LV hanno revocato alla società il mandato conferito, per cui essi dovrebbero essere condannati al pagamento dei compensi professionali maturati dalla società per l'attività espletata, nella misura quantificata in complessivi € 6.100,00 o € 610,00 cadauno.
Si è costituito in giudizio solo il sig.CA NC, il quale ha dedotto che gli eredi del sig.CA LV avevano già provveduto al rimborso delle spese funerarie con bonifico effettuato il 09.04.2024;
riguardo alla richiesta di pagamento dei compensi professionali, il convenuto ha eccepito che nulla era dovuto alla società ricorrente, sia per la sua mancanza di legittimazione attiva in ordine ai compensi dovuti al legale che ha assistito gli eredi nel processo penale, sia per la nullità delle clausole contenute in seno al contratto di mandato sottoscritto dagli eredi, le quali sarebbero da considerarsi vessatorie così come riconosciuto dall'AGCM con provvedimento n.25052 del 01.08.2014.
In considerazione dell'avvenuto pagamento della somma di € 7.750,00, avvenuta in corso di causa, parte attrice ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere su tale capo di domanda, con condanna alle spese di parte convenuta in virtù del principio della soccombenza virtuale;
ha dichiarato, invece, di avere ancora interesse alla decisione con riguardo alla domanda relativa al pagamento della somma di € 6.100,00 dovutale a titolo di compensi professionali.
Sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art.281 sexies comma 3 c.p.c..
La domanda è parzialmente fondata nei limiti che seguono.
La vicenda in esame scaturisce dai contratti di mandato professionale che i convenuti hanno conferito alla società ricorrente in data 10.07.2020, al fine di assisterli nella procedura di liquidazione del danno da loro subito in conseguenza dell'infortunio occorso al proprio congiunto CA LV, deceduto in occasione del sinistro.
Nel corso del rapporto, i mandanti hanno receduto dal contratto con apposite comunicazioni sottoscritte da ciascuno di essi, inviate alla società mandataria a mezzo pec in data 20.09.2021 da parte della società Gruppo
Mazzini s.r.l., presumibilmente subentrata alla prima nella gestione del sinistro.
In considerazione del recesso manifestato dai mandanti, la società mandataria Giesse Risarcimento Danni
s.r.l. ha chiesto il pagamento della somma di € 7.750,00 che la stessa aveva anticipato per conto di essi mandanti in favore dell'agenzia funebre di NG Ezio di Caltanissetta, giusta fattura n.74 del
25.05.2020;
nel contempo, essa ha richiesto il pagamento della somma di € 6.100,00 o di € 610,00 per ciascuno dei mandanti, giustificando tale pretesa in virtù dell'art.14.2 del contratto sottoscritto tra le parti, il quale prevede che nel caso in cui il mandante receda dal rapporto prima della conclusione del contratto, egli
è tenuto al versamento nei confronti del mandatario di un compenso forfetario per
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