Trib. Ancona, sentenza 11/10/2024, n. 276

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ancona, sentenza 11/10/2024, n. 276
Giurisdizione : Trib. Ancona
Numero : 276
Data del deposito : 11 ottobre 2024

Testo completo

N. R.G. 1293/2023

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente – relatore dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1293/2023 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in CORSO Parte_1 C.F._1
MAZZINI 32 60121 ANCONA presso il difensore avv. ZOPPI FULVIO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione
RICORRENTE per l'adozione della maggiorenne
(C.F. Persona_1 C.F._2
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo del giudizio.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto depositato il 7.9.2023, (nato il [...]) dichiarava di voler adottare Parte_1
(nata il [...]), maggiore di età. Persona_1
Affermava l'istante di avere un'età (68 anni) per la quale la legge consente l'adozione di maggiorenni e che supera di almeno 18 anni l'età dell'adottanda e di essere coniugato con la sig.ra
madre dell'adottanda. Controparte_1
All'udienza fissata con decreto regolarmente notificato anche al Pubblico Ministero, davanti al
Presidente della Prima Sezione Civile (tabellarmente delegato dal Presidente del Tribunale), pagina 1
esprimevano il consenso all'adozione l'adottante l'adottanda Parte_1 Persona_1
e la madre di questa, anche nella qualità di coniuge dell'adottante.
[...] Controparte_1
Il Giudice relatore rilevava tuttavia che il ricorrente aveva presentato personalmente il ricorso introduttivo, che non era pervenuta risposta dalla autorità di P.S. sulle informazioni richieste con il decreto di fissazione dell'udienza, che non risultava essere stato convocato formalmente il padre
(tuttora in vita) dell'adottanda per il necessario assenso e che risultava che l'adottante avesse una figlia per la quale è parimenti richiesto il consenso, sicché, sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza e ritenuta la necessità di un'attività di regolarizzazione della procedura e istruttoria, invitava il ricorrente a munirsi di un difensore per l'assistenza e la rappresentanza in giudizio, disponeva che il ricorrente provvedesse alla notifica del ricorso al padre dell'adottanda e sollecitava la Questura in ordine alla richiesta di informazioni sul nucleo familiare.
In data 28.9.2023 il ricorrente si costituiva con il ministero dell'avv. Fulvio Zoppi il quale, ottenuto il differimento dell'udienza di rinvio al fine di effettuare la notifica del ricorso al padre dell'adottanda, residente in [...], provvedeva all'incombente, depositando, in data 4.10.2024, prova dell'avvenuta notifica del ricorso introduttivo e degli atti successivi (decreto di fissazione udienza, verbale, ordinanza riservata) al sig. attraverso il Controparte_2 Controparte_3
ZI , con attestazione da parte di quest'ultima autorità che “l'8 maggio 2024, CP_4 [...]
non si è presentato all'udienza del tribunale, durante la quale avrebbe dovuto essere CP_5
notificato agli atti del tribunale italiano, […] non ha informato i motivi della sua mancata presenza, sebbene lo [stesso] fosse debitamente informato della data, dell'ora e del luogo dell'udienza, che risulta dal verbale di spedizione”.

2. Ricorrono i presupposti per pronunciare l'adozione di da parte del Persona_1
ricorrente, come richiesto.

2.1 Sussistono infatti le condizioni di legge previste dall'art. 291 c.c., e sono state tutte adeguatamente documentate. E' stato inoltre legittimamente espresso il consenso all'atto da parte degli interessati (adottante, adottanda, madre dell'adottanda nella qualifica altresì di coniuge dell'adottante) e vi è il “visto” senza osservazioni del Pubblico Ministero.

2.2 Non può ritenersi di ostacolo la mancanza di formale assenso all'adozione da parte del padre naturale dell'adottanda, sig. . Persona_2
Ai sensi dell'art. 297 c.c., infatti, il Tribunale può pronunziare ugualmente l'adozione “ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando”.
Nel caso di specie, il rifiuto del sig. – desumibile dal suo comportamento Controparte_2
concludente, di mancata presentazione all'udienza davanti al Tribunale ucraino alla quale era stato
pagina 2
convocato per ricevere la notifica della convocazione davanti al Tribunale italiano, equivalente al rifiuto della notifica stessa e in ultima analisi al rifiuto dell'assenso, deve ritenersi ingiustificato, e contrario all'interesse dell'adottanda.

2.3 D'altra parte, quanto dichiarato dalla stessa adottanda e da sua madre conferma che il rapporto tra l'adottanda e il suo padre naturale è pressoché inesistente, mentre, al contrario, si è nel tempo consolidato soprattutto dal punto di vista affettivo il rapporto dell'adottanda con il ricorrente, onde il desiderio da parte di quest'ultimo di regolarizzare dal punto di vista giuridico un rapporto che di fatto si era trasformato in un autentico rapporto
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